testata ADUC
MYWAY/4YOU: NUOVA VITTORIA. IL TRIBUNALE DI FIRENZE RIBADISCE CHE IL CONTRATTO E' NULLO ANCHE DOPO LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
Scarica e stampa il PDF
Comunicato 
28 marzo 2007 0:00
 
E' disponibile da pochi giorni il testo completo della sentenza n. 4155/06 (1) del Tribunale di Firenze che ribadisce la nullita' dei contratti 4You anche dopo la famosa sentenza della corte di cassazione n. 19024 del 29 Settembre 2005 che stabiliva che la violazione delle regole di condotta degli intermediari finanziari non determinano la cosi' detta "nullita' virtuale" a meno che non attengano agli "elementi intrinseci della fattispecie negoziale, che riguardino, cioe', la struttura o il contenuto del contratto (art. 1418, secondo comma, c.c.)".
Il Tribunale di Firenze, con la sentenza citata, facendo esplicito riferimento all'insegnamento della Cassazione, ribadisce che le violazioni a carico della Banca relative al prodotto 4You sono di due tipi, alcune non riguardano la fase genetica del contratto (ad esempio articoli 28 e 32 del Reg. Consob 11522/98) mentre altre violazioni (ad esempio articoli 27 e 29 dello stesso regolamento) attengono specificatamente alla struttura del contratto e di conseguenza il contratto va dichiarato nullo.
La sentenza e' particolarmente importante anche perche' e' la prima che accoglie specificatamente anche un'altra tesi proposta dai legali che collaborano con l'Aduc, tesi che fino ad oggi non era stata specificatamente citata nelle, pur numerose, sentenze favorevoli. Si tratta del problema del vincolo posto sul fondo comune d'investimento. Le norme proibiscono espressamente (provvedimento della Banca d'Italia del 1 Luglio 1998) di collegare la vendita di un fondo comune d'investimento con contratti che pongono oneri o vincoli non previsti dal regolamento del fondo stesso. Questo principio e' richiamato anche dalle norme sulle gestioni patrimoniali (art. 47 del Regolamento Consob 11522/98) che pur riguardando un caso diverso dai piani finanziari MyWay/4You rappresenta comunque l'espressione dello stesso principio di liberta' dell'investimento.
Con i piani finanziari MyWay/4You, gli investitori non possono scegliere di modificare il fondo comune d'investimento sottoscritto (magari perche' il fondo va male o ha cambiato politica d'investimento). Anche questa violazione attiene alla fase genetica del contratto e implica pertanto la nullita' del contratto stesso.
Sono ormai numerose le sentenze favorevoli ai risparmiatori relative a questi piani finanziari e per questo abbiamo deciso di creare un archivio on-line (2) a disposizione di chiunque, consultabile a questo indirizzo: clicca qui

Alessandro Pedone, consulente Aduc per la tutela del risparmio clicca qui

(1) Il testo della sentenza e' scaricabile a questo indirizzo
 
 
COMUNICATI IN EVIDENZA
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS