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"MYWAY-4YOU". PRIMO SUCCESSO DELLE INIZIATIVE GIUDIZIARIE CONTRO IL GRUPPO MPS
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Comunicato 
11 settembre 2003 0:00
 

ORDINANZA DI UN GIUDICE PER SOSPENDERE I PAGAMENTI E INIBIRE QUALUNQUE AZIONE ALLA BANCA. TRASMESSI GLI ATTI ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

Firenze 11 Settembre 2003 - Il tribunale di Brindisi (sezione distaccata di Mesagne) nella persona del dott. Francesco Giliberti, con procedimento d'urgenza (ex-700 c.p.c) ha accolto le richieste di un risparmiatore che aveva acquistato il prodotto finanziario "MyWay" dalla Banca del Salento (poi diventata Banca121 e oggi assorbita dal gruppo Monte dei Paschi di Siena). Il risparmiatore era difeso dall'avv. Giuseppe Romano del foro di Lecce, che collabora con l'Aduc e che ha gia' imbastito circa 150 procedimenti di risparmiatori di Lecce e province limitrofe incappati nelle maglie dei prodotti "MyWay-4You", rigettando il principio della valutazione "caso per caso", propugnando la nullità dei piani di finanziamento in parola. Il dispositivo del giudice dice testualmente:

1) autorizza il ricorrente a sospendere il pagamento delle rate mensili dovute per effetto della sottoscrizione del c.d. piano finanziario denominato "My Way";
2) ordina alla resistente Monte dei Paschi di Siena s.p.a. di astenersi da ogni utilizzo del contratto in oggetto in pregiudizio del ricorrente - fermi restando invece i doveri di gestione dei titoli e delle quote del fondo - e segnatamente di non addebitare alcuna ulteriore rata sul conto corrente intestato alla stesso, ne' promuovere alcun atto o azione nei suoi confronti finalizzata al recupero degli importi dovuti in particolare in forza del contratto di finanziamento;
3) ordina altresi' alla banca convenuta di segnalare in Centrale Rischi della Banca d'Italia l'adozione del presente provvedimento siccome teso a legittimare la sospensione da parte del [riccorrente], del pagamento delle rate del finanziamento, il tutto al fine che sullo stesso non abbiano ulteriormente a derivare pregiudizi ai fini dell'accesso al credito;
4) manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti e per la trasmissione alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Brindisi di copia del ricorso introduttivo per quanto di competenza.


Sono da rilevare, in particolare, le motivazioni della sentenza che investono il cuore del problema, proprio come abbiamo rilevato noi nella campagna che stiamo conducendo. Il giudice si chiede: "se lo scopo perseguito dal [ricorrente] era quello del risparmiatore/investitore che si avvicina ad un piano previdenziale, in che modo lo stesso poteva trarre benefici dall'ottenere un finanziamento oneroso dalla Banca del Salento? Quale puo' mai essere l'interesse dell'investitore ". di entrare da subito, con un capitale significativo, nei mercati nazionali ed internazionali, senza impegno di disponibilita' finanziarie immediate." (per dirla come la difesa della resistente) rispetto all'investire direttamente i propri capitali ovvero, rispetto ad investire il capitale che viavia si venga a formare per effetto delle periodiche rimesse?" e si risponde "Ne' nelle "pieghe" del contratto, ne' nella esposizione della banca resistente chi giudica ritiene di intravedere alcuna risposta a tali domande, le quali non possono non sollevare dei dubbi in merito all'equilibrio contrattuale - tanto piu' se si considera che l'intero importo del finanziamento veniva investito su titoli obbligazionari e su fondi azionari gestiti dal medesimo gruppo al quale apparteneva il soggetto intermediario nonche' erogatore del mutuo - che all'adeguatezza del piano rispetto alle esigenze ed effettive capacita' di reddito del cliente."

Il giudice, quindi, pur non entrando nel merito delle violazioni civili e/o penali evidenziate dal risparmiatore che ha fatto ricorso (giudizio che verra' espresso nel corso del processo di merito) ha ritenuto che e' la struttura stessa del prodotto ad essere censurabile. Al di la' di tutte le considerazioni giuridiche che si possono fare il problema e' che non si ravvisa nessun interesse nel sottoscrivere un contratto come il "MyWay-4You". Questo e' il nodo del problema.
Registriamo con soddisfazione questa prima pronuncia che accoglie i motivi fondanti del nostro procedere che -a differenza di come sostiene il Mps- non puo' mettere in discussione il prodotto solo per come lo stesso e' stato venduto (contratti senza firme, mancanza di verifica sulle specificita' del singolo investitore, collocato quale prodotto previdenziale -"L'innovazione nella previdenza"- etc.), ma per la sua stessa natura, concepito per far guadagnare solo la banca a danno del risparmiatore.
Sul sito Internet dell'associazione, specifico per l'informazione e la consulenza finanziaria (clicca qui), ci sono le informazioni e la modulistica per i procedimenti legali con il "MyWay-4You".

Alessandro Pedone, consulente Aduc per gli investimenti finanziari
 
 
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