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"4You": un aspetto piuttosto tecnico della molto probabile truffa
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Articolo 
14 luglio 2003 0:00
 
Ci siamo piu' volte soffermati sui principi del testo unico della finanza che vengono violati dai prodotti "MyWay-4You", ma in questo articolo vogliamo dimostrare, carte alla mano, come attraverso questo prodotto si sia probabilmente perpetrata anche una truffa.
Allegato al presente articolo si puo' trovare un file compresso che contiene quattro documenti in formato pdf. Due sono fogli informativi analitici, e quindi sono pubblici, due sono circolari interne di Banca 121 nei quali la banca fornisce informazioni ai promotori finanziari circa le caratteristiche del collocamento di uno degli ultimi "4You" rifilati ai clienti. Abbiamo questi documenti grazie alla collaborazione di un promotore finanziario di Banca 121 che ha compreso solo successivamente l'enormita' dell'operazione di questa banca.

Nel file FIAZC15anni.pdf abbiamo evidenziato in giallo il prezzo di emissione dello zero coupon emesso il 10 Marzo 2003. Il prezzo e' 49,50.
Nel file FIAZC25anni.pdf si trova il foglio informativo analitico di un altro zero coupon emesso il 3 gennaio 2003 della durata di 25 anni. Il prezzo e' 27,30.
Ebbene, nei due file circolare4you15anni.pdf e circolare4you25anni.pdf, a pagina 3, si trovano le indicazioni che la banca ha dato ai promotori finanziari circa le caratteristiche del piano, in particolare circa il prezzo dello zero coupon. L'obbligazione a 15 anni e' stata venduta a 55,0184, circa l'11% in piu', e quella a 25 anni e' stata venduta a 33,59 circa il 23% in piu'!
Il collocamento di questo "4You" e' terminato il 27 Marzo 2003 (e la circolare porta la data del 5 Marzo 2003), quindi pochi giorni o settimane dopo l'emissione delle due obbligazioni. E' evidente, quindi, che nessuna variazione della dinamica dei tassi, in un lasso di tempo cosi' limitato, avrebbe potuto far schizzare il prezzo equo delle obbligazioni cosi' in alto.

Evidentemente la banca ha sfruttato il suo conflitto di interessi per arrecare un notevole danno economico al cliente.
Nei contratti "4You" non e' riportato il conflitto di interessi in maniera graficamente evidenziata compre prescritto dal succitato disposto. In nessuna parte e' evidenziata l'estensione dell'interesse nell'operazione. Nei contratti MyWay, addirittura, vi e' riportata una frase ipotetica circa il possibile conflitto di interessi.
Si consideri che "In materia di truffa contrattuale, anche il silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere giuridico di farle conoscere integra l'elemento oggettivo ai fini della configurabilita' del reato di truffa, trattandosi di un raggiro idoneo a determinare il soggetto passivo a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe dato." Cass. pen., Sez.VI, 03/04/1998, n. 5579, PARTI IN CAUSA Perina, FONTE Cass. Pen., 1999, 1825.
Il fatto che il contratto sia formalmente corretto non diminuisce minimamente la gravita' della cosa. Ricordiamo il principio della Suprema Corte di Cassazione Penale: "La conclusione di un negozio giuridico puo' integrare gli estremi della truffa anche se il comportamento contrattuale sia corretto, quando la condotta dell'autore del reato sia preordinata al fine di procurarsi un ingiusto profitto e la rappresentata correttezza sia strumentalizzata allo scopo di sorprendere la buona fede dell'altro contraente sotto la parvenza di una regolare attivita' negoziale." Cass. pen., 14/01/1982 PARTI IN CAUSA Romano

Allegato: 4youFIAZC.zip

 
 
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