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Arbitro Controversie Finanziarie (ACF). Sintesi delle principali tematiche, settimana dal 27 al 31 Maggio 2024 
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Articolo di Marco Solferini
31 maggio 2024 11:55
 
1) Decisione 7383/2024 - costi delle commissioni - informativa sui costi dei servizi di investimento.
Il Collegio ACF respingendo il ricorso con decisione 7383/2024 ci offre un sintetico riepilogo su di un argomento frequente nelle doglianze dei Clienti in particolare circa l'informativa ex post sui costi relativi alla commissione trimestrale applicata dall’Intermediario per la prestazione del servizio di consulenza giacché spesso è diversa dall'offerta con cui vengono promossi i medesimi servizi.
A tal proposito giova riportare quanto segue: va osservato che: i) l’art. 8-bis del contratto di consulenza sottoscritto tra le parti stabilisce che la “SIM” (e, dunque, la Banca odierna resistente a questa subentrata negli obblighi contrattuali per effetto dell’intervenuta operazione d’incorporazione) fornisce “con periodicità annuale” un’informativa ex post - ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 - inerente ai costi ed oneri sostenuti dal cliente relativamente agli strumenti finanziari, ai servizi d’investimento ed ai servizi accessori eventualmente previsti nel contratto; ii) alla data di proposizione del ricorso presumibilmente, come già rilevato, non era stata ancora elaborata dalla Banca l’informativa relativa al 2022 che, come indicato nella raccomandazione Consob n. 1 del 7 maggio 2020, va trasmessa “entro il mese di aprile dell’anno successivo di riferimento, per consentire ai clienti di apprezzare i costi ed il relativo impatto sui rendimenti in data il più possibile prossima alle determinazioni assunte sul patrimonio investito”. Prosegue poi il Collegio aggiungendo il fatto che: L’art. 50 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565, a sua volta, nel disciplinare l’informativa ex post sui costi e gli oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento pone a carico dell’intermediario, in via generale, l’onere di comunicare al cliente tali voci “in forma aggregata”, e ciò per permettergli di avere contezza del costo totale e del suo effetto complessivo sul rendimento. Ai fini della individuazione dei costi da includere nella predetta informativa, la norma rinvia all’Allegato II del Regolamento che, alla Tabella 1, precisa che tra questi “dovrebbero” essere inserite, inter alia, anche le “commissioni di consulenza”. Quanto alla struttura dell’informativa aggregata che deve essere fornita al cliente, la Consob, con la citata raccomandazione n. 1 del 7 maggio 2020, ha precisato che nella rappresentazione dell’importo percentuale di costi e oneri, “il parametro assunto a riferimento (quale ad esempio la “giacenza media”) dovrebbe essere coerente con il livello di aggregazione dei costi e oneri impiegato”. Pertanto, con riferimento ai servizi diversi dalla gestione di portafogli, “il parametro dovrebbe 6 essere costituito ad esempio dalla «giacenza media» del portafoglio titoli amministrato (senza considerare le disponibilità del conto corrente)”. 

2) Decisione 7385/2024 – Investimento in titoli emessi in rubli, a seguito dell’evento bellico del febbraio 2022 
Il ricorso respinto (decisione 7385/2024) affronta di nuovo la questione degli investimenti in rubli di titoli obbligazionari che a seguito delle sanzioni comminate alla nazione Russia non provocano il godimento dei diritti ad essi associati.
Il Collegio, sulla base delle censure mosse dal ricorrente, ribadisce un orientamento già tenuto in precedenza con riguardo al mancato pagamento delle cedole: “l’odierno Intermediario ha allegato documentazione specifica idonea a dimostrare che, a seguito delle sanzioni disposte nei confronti della Russia dopo l’inizio del conflitto russo-ucraino, le banche depositarie non hanno potuto riscuotere, salvo permessi eccezionali, le somme in rubli russi bloccate nei conti della depositaria detenuti presso la National Settlement Depository (NSD). Conti nei quali non possono che ritenersi depositate anche le liquidità in rubli russi rivenienti dal rimborso delle Obbligazioni acquistate dal Ricorrente, con scadenza 21 marzo 2022” (cfr. Decisione ACF n. 7002 del 22 novembre 2022). È stato, altresì, rilevato nelle stesse circostanze che “l’ulteriore motivo di doglianza sollevato dall’istante, secondo cui altri intermediari avrebbero provveduto al rimborso dei titoli, non costituisce in sé ragione sufficiente per l’accoglimento del presente ricorso, dal momento che esistono numerose variabili che possono aver determinato i rimborsi da parte degli evocati intermediari” (cfr. Decisione n. 7052 del 7 gennaio 2023). 

3) Decisione 7386/2024 - natura delle deduzioni integrative nel ricorso ACF - il concetto di mutatio libelli.
La Decisione 7368/2024 accoglie parzialmente il ricorso e nella parte in cui dichiara inammissibili alcune delle pretese del ricorrente ci permette di fare di nuovo il punto su di un errore molto comune e sul quale ho numerose volte messo in guardia tanti risparmiatori e cioè la corretta struttura del reclamo - ricorso Acf e deduzioni integrative. 
Purtroppo se solo in queste ultime si introducono argomenti nuovi allora sono destinati a non essere accolti. Il Collegio lo spiega in modo ineccepibile e quindi si riproduce quanto segue: "infatti, integra una sostanziale mutatio libelli, come tale non ammissibile, la formulazione, per la prima volta solo in sede di deduzioni integrative, di contestazioni che si vadano ad aggiungere a quelle contenute nel ricorso introduttivo, relative a una diversa vicenda sostanziale (Decisione ACF n. 3485). 
Prosegue poi il Collegio spiegando come: "il discrimen tra la proposizione di una domanda nuova, in quanto tale non ammissibile, e la modifica della domanda già proposta risiede nel fatto che quest’ultima non si aggiunge ma si sostituisce alla precedente, consentendo quindi 8 al ricorrente di meglio individuare la pretesa già precedentemente avanzata (Decisione ACF n. 5267). 
Concludendo infine: "Nel caso qui in esame la sopra indicata contestazione (non presente neanche nel previo reclamo), lungi dall’essere una mera precisazione delle domande formulate nel ricorso, è stata invero esplicitata per la prima volta solo in sede di deduzioni integrative e, pertanto, costituisce un petitum aggiuntivo rispetto a quanto inizialmente dedotto in lite, integrando per l’appunto una domanda nuova, in quanto tale non ammissibile. 

4) Decisione 7391/2024 - Inammissibilità delle integrazioni depositate oltre il termine assegnato.
Con decisione 7391/2024 il Collegio pur respingendo il ricorso non accoglie l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Intermediario contro il ricorrente per un deposito tardivo.
L'occasione è particolarmente utile per condividere le giuste osservazioni del collegio che premiano la necessità di salvaguardare il contraddittorio.
Rileva quindi riportare come: "va esclusa la fondatezza dell’eccezione, sollevata dall’intermediario, di inammissibilità del ricorso e delle integrazioni richieste dall’Ufficio di Segreteria tecnica di quest’Arbitro, per il ritardo nel deposito di queste ultime rispetto al termine assegnato. L’eccezione è infondata, in quanto – in disparte la circostanza che la piattaforma digitale ACF fu interessata, nel periodo in questione, da alcuni disservizi che determinarono la rimessione nei termini in scadenza – appare opportuno apprezzare la ratio della facoltà attribuita alla Segreteria tecnica di chiedere chiarimenti in fase istruttoria, che è appunto quella di evitare statuizioni di inammissibilità: infatti, il rigetto per ragioni di rito - sia se, con tutta probabilità, seguito da una ripresentazione della domanda, sia se favorente il ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria - appare in contrasto con lo scopo di offrire alle parti uno strumento agile e fruttuoso di risoluzione della controversia, anche in prospettiva deflattiva del contenzioso giudiziale ordinario. Il tutto, nel 4 rispetto del principio del contraddittorio; contraddittorio che appare pienamente salvaguardato nel caso di specie".

5) Decisione 7392/2024 - malfunzionamento della piattaforma di trading on line.
La decisione 7392/2024 in oggetto pur respingendo il ricorso per via del fatto che se è dimostrato il lamentato disservizio non lo è il presunto danno da mancato trading da parte del ricorrente offre una buona panoramica per quanto riguarda le conseguenze del malfunzionamento della piattaforma di trading on line.
Si legge infatti che: Va richiamato, allora, l’art. 21, comma 1, lett. d), del TUF., che impone agli intermediari di «disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e delle attività», meglio precisato e dettagliato sin dalla Comunicazione Consob n. DI/30396/2000, che prevede l’obbligo per gli intermediari che prestano servizi di trading on line, non solo di dotarsi di sistemi informativi adeguati, volti a dare tempestiva esecuzione agli ordini dei clienti, ma anche a prevenire e risolvere – eventualmente con appositi accordi con internet service provider e altri soggetti coinvolti nei processi operativi – eventuali disservizi di sistema. Il profilo della rilevanza del rischio di interruzioni dell’operatività è oggetto anche del Regolamento congiunto Consob/Banca d’Italia 4 del 29 ottobre 2007, il cui art. 5, comma 2, lett. L, che impone, tra l’altro, di garantire continuità nell’erogazione dei servizi a favore della clientela. 

Brevi considerazioni conclusive:
Dalla lettura dei dispositivi pubblicati dall'Arbitro in questa settimana si evince che alcuni orientamenti, ormai peraltro molto noti, si vanno consolidando ed è curioso apprezzare come gli Intermediari sollevino eccezioni destinate all'insuccesso in quelle che sembrano pratiche "taglia e incolla" forse per opporre dei no dissuasivi alla propria Clientela in quanto potrebbero benissimo documentarsi prima di sollevare argomenti di inammissibilità oggettivamente destinati all'insuccesso. O quantomeno evolversi e studiare nuove ipotesi.
Nel contempo si rileva ancora che alcune delle censure sollevate dai ricorrenti potrebbero essere diversamente elaborate ed argomentate, in particolar modo su alcune questioni come le cedole dei titoli in rubli ci dovrebbero essere diversi margini di tutela, valutando altre ipotesi che il diritto potrebbe offrire in ragione del fatto che la medesima sorte delle cedole potrebbe subirla l'intero capitale per il tempo che verrà.
Per evitare alcuni errori che come Associazione dei consumatori si è avuto modo di apprezzare, è utile strutturare in modo più analitico la fase iniziale, cioè quella preparatoria fin dal reclamo. Continuo a ripetere che dev'essere una soluzione di continuità narrativa il cui svolgimento integri i fatti in maniera coerente, attribuendo alla vicenda una personalizzazione razionale e diligente.
 
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