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Arbitro Controversie Finanziarie (ACF). Sintesi delle principali tematiche, settimana dal 3 al 7 Giugno 2024
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Articolo di Marco Solferini
7 giugno 2024 10:42
 
1) Decisione 7395/2024 -  i moduli multi-opzione - appropriatezza dell'investimento.
Il Collegio ACF accogliendo il ricorso con decisione 7395/2024 torna sul tema dei contenuti dei moduli multi-opzione che vengono in rilievo con riguardo ai prodotti che offrono una serie di opzioni di investimento sottostanti, che possono essere molto diverse tra loro anche in termini di incidenza dei relativi rischi. 
Pertanto giova ribadire che: "per i prodotti multi-opzione, come quello qui in lite, il legislatore comunitario ha dettato una specifica disciplina agli articoli 10-15 del Regolamento 6 delegato UE 2017/653, lasciando all’ideatore del prodotto due possibili alternative: (i) produrre tanti KID quante sono le opzioni di investimento sottostanti; (ii) produrre un KID generico, contenente una descrizione generale del prodotto con uno specifico rinvio a documentazione contrattuale aggiuntiva, ed una serie di allegati tecnici contenenti informazioni specifiche relative a rischi, performance e costi relativi ai sottostanti. Relativamente al distributore del prodotto, l’art. 133, comma 3, del Regolamento Intermediari n. 20307/2018, qui applicabile ratione temporis, specifica che “in caso di prodotti che prevedono più opzioni di investimento, il soggetto abilitato alla distribuzioni assicurativa deve fornire le informazioni con riferimento alle specifiche opzioni di investimento”. 

2) Decisione 7397/2024  – comunicazioni del consulente - differenza di valore degli investimenti.
Il ricorso respinto con la decisione 7397/2024 affronta il tema della lamentela da parte del Cliente una differenza di valore tra la posizione reale del portafoglio investimenti e quella prospettatagli dall’evocato consulente dell'Intermediario.
Sul punto meritano di essere riportate le seguenti valutazioni: "ciò che assume rilievo assorbente di ogni altro profilo valutativo è che non può configurarsi, ad avviso di quest’Arbitro, un danno concreto e attuale subito dal cliente odierno Ricorrente per effetto del comportamento non corretto, sotto il profilo informativo, attribuito all’evocato consulente finanziario. Difatti, ciò non basta per dare effettività alla pretesa di ristoro, ostando in tal senso la circostanza che l’entità delle consistenze finanziarie detenute ha formato oggetto di periodica comunicazione ad opera dell’odierno resistente, rimanendo nella disponibilità informativa del cliente nell’apposita sezione del sito per il servizio di home banking, consentendogli dunque di acquisire contezza e poter confrontare, in ogni momento, quanto comunicatogli dal consulente per le vie brevi con le risultanze ufficiali, agevolmente visionabili". 

3) Decisione 7398/2024 - chiusura forzata di posizioni detenute in portafoglio dal cliente - illegittima gestione dei margini di garanzia relativi a un investimento in strumenti derivati 
La Decisione accoglie il ricorso e affronta il tema della chiusura delle posizioni, in assenza di prove della mancata copertura dei margini, che ha trasformato da potenziali in effettive le perdite derivanti dalle posizioni in essere. Assumendo rilievo quale elemento probatorio in assenza di prova contraria (di cui è onerato l'Intermediario) i valori di disponibilità ‘net equity for margin’ e ‘net free balance’ (ulteriore liquidità disponibile) 
Merita di essere riprodotto l'orientamento tale per cui: "solo l’intermediario può fornire i dati puntuali sulla situazione verificatasi quando ha effettuato la chiusura automatica delle posizioni, in base ai quali soltanto si potrebbe accertare se la chiusura sia effettivamente avvenuta alle migliori condizioni per il cliente; il non aver provveduto a tanto integra un comportamento quantomeno poco cooperativo, che oltretutto contravviene anche all’obbligo di cui all’art. 11, comma 4, Regolamento (decisione 14 marzo 2022, n. 5196) di mettere a disposizione tutta la documentazione inerente al rapporto controverso". 
Inoltre e giustamente il Collegio precisa anche come questa posizione chiama in causa un ulteriore profilo di responsabilità per l'Intermediario che in passato avevamo già più volte rilevato in circostanze simili e cioè che: "la resistente non ha dimostrato di aver fornito al ricorrente l’informativa ai sensi dell’art. 62, comma 2, del Regolamento (UE) 2017/565 (anche ‘Regolamento Delegato’). In dettaglio, tale disposizione prevede che «le imprese di investimento che detengono un conto di un cliente al dettaglio che include posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali informano il cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10 % e successivamente di multipli del 10 %. La comunicazione di cui al presente paragrafo dovrebbe essere effettuata strumento per strumento, se non diversamente concordato con il cliente, e non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale 8 la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo". 

4) Decisione 7400/2024 - mancata esecuzione di un ordine di acquisto delle Obbligazioni in modalità best execution con un prezzo limite 
Con decisione 7400/2024 il Collegio in accoglimento del ricorso attribuisce giustamente valore di prova ai dati negoziali che individuano la responsabilità dell'Intermediario per non aver ottemperato all'ordine impartito; in particolare l'Arbitro osserva che: "i dati relativi al bid-ask relativi alla fine della seduta di che trattasi, di cui vi è evidenza in atti, forniscono idonei elementi per poter ritenere che l’ordine di che trattasi avrebbe potuto essere eseguito. Oltretutto, il documento che riporta l’esito della price discovery non reca esplicita indicazione della effettiva trasmissione dell’ordine ad una sede di negoziazione, non potendo dunque assumere l’auspicata valenza esimente".
Dovendo dare conto del fatto che l’Intermediario resistente non è riuscito a fornire elementi idonei a supporto della propria linea difensiva che è parsa a tratti molto articolata e poco persuasiva. Un accoppiata che usualmente il Collegio ACF tende a penalizzare laddove trasmette la sensazione di non essere verosimile ma di cercare una spiegazione riparando dietro elementi che non sono veramente centrali.
Queste decisioni rilevano importanza anche perché testimoniano l'attenzione dell'Arbitro su determinati elementi di prova che, come più volte in passato ho avuto modo di suggerire è molto utile preparare in modo diligente. Sapere come orientare una decisione andando diritto al punto oggetto di controversia è senza dubbio un elemento essenziale della strategia in difesa del Cliente.

5) Decisione 7403/2024 - mancata diversificazione del portafoglio - scarso rendimento - informazioni inadeguate.
Con la decisione 7403/2024 il Collegio rigetta il ricorso tornando a ribadire concetti che in questa decisione meritano di essere messi in relazione tra loro perché funzionali (più volte il sottoscritto ha messo in guardia da queste sinergie i non pochi ricorrenti che si vedono respingere poi le loro pretese).
Anzitutto avuto riguardo al principio di autoresponsabilità: "con la sottoscrizione del questionario MiFID l’investitore assume la paternità delle dichiarazioni ivi contenute e, in forza del principio di autoresponsabilità, non può che ritenersi ad esse vincolato; ne risulta sufficiente al cliente, per porle nel nulla, contestarne ex post il contenuto, in quanto, in ossequio al richiamato principio di autoresponsabilità, il cliente ha l’obbligo di rendersi conto di ciò che sottoscrive e non deve accettare supinamente eventuali comportamenti non corretti dell’Intermediario; soprattutto, egli deve operare quale parte attiva del processo d’investimento (tra le tante, v. già Decisione n. 2015 del 20 novembre 2019 e numerose altre successiva di identico tenore)". 
E ancora il fatto che un investimento in OICR di per sé rappresenta una diversificazione: “l’obiettivo di raggiungere un certo grado di diversificazione degli investimenti può essere perseguito proprio impiegando il patrimonio in quote di fondi comuni che, per loro natura, essendo posizionati su una pluralità di titoli diversi per emittente, area geografica, settore e valute, riducono anche i rischi ad essi correlati. Proprio per tale ragione, la circostanza che il portafoglio sia composto da un solo fondo non determina di per sé un rischio di eccessiva concentrazione, ove si tratti di un fondo che investe in strumenti finanziari diversificati e da ciò consegua un adeguato livello di diversificazione del rischio all’interno dei fondi stessi” (Decisione n. 4970 del 18 gennaio 2022)"
Il tutto poi a fronte del fatto che: "la modulistica prodotta in atti risulta contenere la dichiarazione di avvenuta consegna del KIID, che, in base ai consolidati orientamenti ACF fondati 8 sulla normativa di riferimento, è elemento necessario e nello stesso tempo sufficiente per ritenere congruamente assolti gli obblighi informativi prescritti"

6) Decisione 7406/2024 - Certificates “XMA5Y TELECOM AG22”  e “BNP 5Y SOCIETE AG 22" 
Questa decisione n. 7406/2024 merita di essere evidenziata perché anzitutto si leggono difese da parte dell'Intermediario che sembrano davvero poco coerenti ed efficaci, con la sensazione che provengano da una questione analoga e il Collegio in maniera davvero molto diligente valutando una questione del tutto assorbente prima ancora delle difese dell'Intermediario dichiara che questo non riesce a dare prova di avere diligentemente operato tuttavia deve comunque respingere il ricorso perché il ricorrente si è limitato a produrre talune schermate, recanti i prezzi di quotazione dei titoli in questione, che oltretutto si appalesano anche inconferenti con quanto indicato dal ricorrente medesimo nei documenti di sintesi prodotti a supporto delle doglianze avanzate.
Pertanto l'Arbitro arriva a valutare come: "anche ove si volesse prescindere da tali incongruenze, le schermate prodotte da parte attorea in ogni caso non comprovano l’effettività della perdita occorsa, ben potendo l’odierno Ricorrente aver disinvestito anticipatamente gli strumenti in lite; né a tale carenza probatoria avrebbe potuto supplire l’Intermediario resistente, trattandosi di strumenti finanziari che il Ricorrente ha, in loro pendenza, trasferito presso intermediario terzo".
La sensazione è che entrambe le parti e in particolare chi effettivamente aveva ragione non abbiano saputo orientare secondo il diritto le proprie pretese o difese.

7) Decisione 7408/2024 - acquisto di azioni proprie di banca del credito cooperativo
Con la decisione7408/2024 il Collegio accogliendo il ricorso ribadisce un orientamento ormai consolidato che merita di tanto in tanto di essere riproposto perché ancora si legge nelle difese delle Banche del credito cooperativo come queste si reputino esenti dall'applicazione delle norme sul collocamento degli strumenti finanziari per il solo fatto di essere Coop. Pertanto di fronte all'ormai solito caso in cui il dipendente della Banca cooperativa piazza le azioni della stessa caldeggiando il fatto che sono sicure e facilmente liquidabili in esito al ricorso giustamente l'Arbitro torna a sottolineare come: "l’Intermediario non ha fornito alcuna evidenza di aver osservato la normativa in tema di prestazione di servizi d’investimento nei confronti della clientela, essendosi limitato nella sostanza a rappresentare che ad essa non era al tempo tenuto ad uniformarsi. Ciò sull’assunto che le azioni emesse da banche di credito cooperativo non fossero ancora riconducibili nel novero degli “strumenti finanziari”. Ebbene, diversamente da ciò ed in linea con quanto già osservato in sede di esame di analoghe fattispecie, si conferma anche con riferimento al ricorso odierno che “l’intermediario che colloca proprie azioni è soggetto alle regole di condotta previste dagli art. 21 e 23 del TUF, come precisato dall’art. 25-bis del TUF, nella formulazione in vigore all’epoca dell’operazione” (Decisione n. 1459 del 06/03/2019); art. 25-bis del TUF pienamente vigente all’epoca delle operazioni in questione, con conseguente obbligo per l’Intermediario di osservare le specifiche previsioni in materia di prestazione di servizi d’investimento ivi prescritte".
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