Indice
1 - Investimento in BTP “Green” con scadenza 2045
2 - Obbligazioni Portugal Telecom (3 decisioni)
3 - Investimenti inadeguati – mancata comprensione
4 - Titoli obbligazionari Lecta SA
5 - Operazione di acquisto e sostituzione di BTP
6 - Polizza Unit Linked – piano d'accumulo – investimento del TFR.
1) Investimento in BTP “Green” con scadenza 2045
Con decisione 7496/2024 il Collegio r
espinge il ricorso e pare dare completamente ragione all'Intermediario resistente sulla base di evidenze documentate in atti respingendo quindi eventuali responsabilità in ordine a violazione di obblighi informativi come pure la non osservanza delle regole in tema di profilatura della clientela e di valutazione di adeguatezza
Pertanto leggiamo:
“l’ordine di acquisto dello strumento finanziario in lite, in data 15 marzo 2021, risulta essere stato impartito d’iniziativa degli odierni Ricorrenti, non constando alcun elemento, anche solo presuntivo, che possa far ritenere fondato quanto contestato da parte attorea, cioè a dire di aver ricevuto sollecitazioni e rassicurazioni da personale dell’Intermediario in ordine alla bontà e alla sicurezza dell’investimento”.
Come pure: non solo, dunque, essi hanno posto in essere in autonomia l’investimento ma, prima del procedere, hanno anche potuto acquisire contezza della valutazione di adeguatezza effettuata dall’Intermediario, con esito negativo il che, tuttavia, non ha rappresentato un deterrente efficacemente dissuasivo, tanto che i Ricorrenti hanno ritenuto di procedere comunque con l’operazione".
Inoltre:
"anche in relazione alle doglianze in tema di informativa precontrattuale, quel che emerge dalle risultanze istruttorie è che nel pre-ordine, oltre ad essere stati indicati il livello di rischiosità ‘alto’ del titolo nonché i costi e gli oneri connessi, risulta riportata la dichiarazione con la quale la Ricorrente, in qualità di soggetto ordinante, 7 dichiarava di “aver ricevuto in tempo utile prima della sottoscrizione della presente e di aver compreso” la relativa scheda prodotto, così essendo stata messa in condizione di effettuare una scelta informata”.
E infine:
“anche successivamente all’effettuazione dell’operazione e nonostante i warning informativi ricevuti dall’Intermediario in ordine all’andamento dell’investimento, i due Ricorrenti non hanno ritenuto di farsi parte attiva, avendo optato per la conservazione del titolo”.
Considerazioni:
Lato risparmiatori / consumatori: sembra un caso in cui il ricorrente è consapevole di avere torto e prova comunque a sollevare la cosa di fronte all'Arbitro con ciò snaturando il ruolo per cui è stato costituito. Si ha la sensazione che il contenuto del ricorso sia una recita dove si prova ad infilare un po' di contenuti estrapolati da precedenti casi come se il Collegio non verificasse la conformità dei fatti. In non poche occasioni come ADUC Aps durante la preanalisi di contenuti di chi si rivolge all'associazione si rende palese quando non ci sono o meno i presupposti per “tentate” la via del reclamo o del ricorso. Semplicemente in casi come questi il risparmiatore ha torto e non dovrebbe provare a cercare di avere ragione vendendo lucciole per lanterne. L'ACF è vessato da ricorsi temerari che allungano i tempi delle decisioni e nuocciono a coloro che all'opposto hanno veramente bisogno.
2) Obbligazioni Portugal Telecom (3 decisioni)
Con decisione 7497/2024 di
accoglimento del ricorso il Collegio torna su di una questione molto comune negli ultimi anni e che riguarda il noto caso delle obbligazioni Portugal Telecom che viene in rilievo in questa circostanza anzitutto per questioni inerenti alla presenza dei set informativi nelle procedure on line di acquisto.
Prima di tutto l'Arbitro conferma quanto dedotto dall'Intermediario avuto riguardo al fatto che:
“con riferimento al corretto assolvimento dei prescritti obblighi informativi al momento dell’investimento, l’Intermediario resistente ha sostenuto di aver reso le informazioni dovute mediante la messa a disposizione di una scheda presente nella relativa piattaforma, che la disponente avrebbe dovuto necessariamente visualizzare quale passaggio “bloccante” prima di confermare l’ordine, versando a tal fine in atti un fac-simile cartaceo di tale documento, con la trascrizione di alcune informazioni anche in formato excel, unitamente alla stampa delle videate dei passaggi previsti dal sistema allorché i clienti negoziano titoli in autonomia online, nella versione vigente “dal 2015 al 2018”. Le informazioni di cui alla scheda, aggiornate alla data dell’operazione, evidenziano, oltre ad informazioni su cedola e piano di rimborso, l’indicazione dei dati dell’emittente e del rating associato ai titoli da Moody’s (B1) e da S&P (BB+), che risultano, in base alla scala rappresentata, di categoria speculativa, e della circostanza che il titolo era di categoria “Senior Unsecured”. Inoltre, tra le componenti principali di rischio, risulta riportato l’indicatore di rischio R di valore 18 attribuito dalla Banca allo strumento (con relativa legenda), e vengono descritti il rischio tasso di interesse ed il rischio emittente,ove si evidenzia che: “(…) Poiché il titolo appartiene alla categoria dei titoli speculativi è caratterizzato da alto rischio e alto rendimento atteso”.
Conseguentemente però si legge anche:
“Posto che il set informativo sopra descritto risulta sufficientemente dettagliato, ciò che assume rilievo in questa sede è poter acclarare le modalità di sua effettiva disponibilità nei confronti di parte Ricorrente”.
Ebbene, scendendo nel dettaglio dell'analisi:
“le videate prodotte dall’Intermediario contengono alcuni campi da validare a cura del disponente tramite flag riferiti alla presa visione della scheda prodotto e della valutazione di adeguatezza nella fase antecedente alla conferma finale dell’operazione, tramite apposito codice dispositivo. Tuttavia, nel concreto manca la prova dell’effettiva presa visione di tale scheda, in quanto dalla tracciatura informatica dell’operazione versata in atti non si rinviene un passaggio riferito alla necessaria visualizzazione delle informazioni sullo 6 strumento e neanche la spunta di un flag asseritamente necessario per dar corso all’operazione, essendo solo presente un riferimento alla successiva valutazione di adeguatezza, con il relativo messaggio in output”.
Quindi:
“Non può dirsi, pertanto, essere stato congruamente provato a cura di parte resistente l’effettivo assolvimento degli obblighi informativi preventivi”.
Un iter analogo sembra aver seguito anche la decisione 7499/2024 sempre a tema Portugal Telecom e
sempre di accoglimento del ricorso laddove peraltro in un clima, pare, di carenze più marcate in termini di profilatura e con difese quantomeno ondivaghe da parte della Banca multicanale convenuta non sembra quest'ultima avere chiaro né il raccordo con quanto opposto in reclamo né l'esatta portata delle prove documentali depositate. Pertanto emerge come:
“quest’Arbitro ha in diverse occasioni avuto modo di sottolineare che l’intermediario prestatore dei servizi deve essere in grado di dimostrare di aver svolto effettivamente le valutazioni di appropriatezza/adeguatezza delle operazioni, in quanto “l’intero processo di investimento deve essere rigorosamente tracciato” (v. già Decisioni n. 1096 del 19 novembre 2018 e, più di recente, n. 7038 del 4 dicembre 2023, n. 7387 del 29 maggio 2024); del che, però, nel caso di specie non vi è alcuna idonea evidenza in atti”.
E successivamente viene ben spiegato nella sintesi conclusiva il concetto di fondo:
“quel che assume decisivo rilievo a fini decisori è che le carenze informative sulle specifiche caratteristiche e sul livello di rischiosità delle obbligazioni al momento dell’acquisto hanno fortemente condizionato e pregiudicato il processo valutativo della cliente, ancorché si sia trattato di investimento che risulta essere stato posto in essere in autonomia dalla medesima, impedendole così di assumere una scelta informata e consapevole. Il che radica la responsabilità del resistente sotto il profilo risarcitorio”
Infine, un'altra decisione di accoglimento del ricorso, la n. 7512/2024 ci permette di leggere che: l’Intermediario, nel sostenere che il cliente aveva nella sua disponibilità una scheda titolo che avrebbe visionato, non ha a ben vedere esibito alcun fac-simile di tale documento, né evidenze informatiche che rimandino in qualche modo alla visualizzazione di un set informativo specifico sullo strumento acquistato. Le due estrazioni informatiche che riepilogano i passaggi svolti dal disponente nel corso degli ordini, pur contenendo riferimenti riconducibili al disponente medesimo, alla data/ora delle operazioni in esame e ad una fase di “Ricerca titoli da acquistare”, non consentono tuttavia di identificare le Obbligazioni, né la relativa scheda.”
Pertanto:
“le uniche informazioni che risultano con certezza rese ai Ricorrenti sono quelle contenute nelle note informative di eseguire delle operazioni in lite che contengono, oltre ai dati tecnici delle transazioni, solo l’indicazione del rating attribuito all’emissione da S&P (in entrambi i casi BB+); dato fornito senza alcuna legenda esplicativa e, comunque, in un momento successivo agli acquisti controversi”.
Giungendo alla conclusione che:
“in considerazione di ciò, non può ritenersi che l’Intermediario abbia dimostrato il corretto assolvimento degli obblighi informativi nei confronti dei Clienti al momento dell’operazione; circostanza particolarmente censurabile nel caso di specie, dal momento che questo Collegio, nel trattare ricorsi aventi ad oggetto obbligazioni emesse da PTIF, ha avuto modo più volte di sottolineare l’importanza 9 che l’investitore sia correttamente informato, in special modo in situazioni quale quella in esame in cui finiscono con l’assumere speciale rilievo le vicende societarie che avevano visto coinvolto l’emittente nel periodo precedente l’acquisto dei titoli (cfr., Decisioni ACF nn. 3260, 5788, 6491, 6472 7033, 7133)”.
Tutto ciò alla luce di questionari che per diverse ragioni (anche evolutive) non sono adeguati ed in particolare paiono scarni in relazione all’indagine dell’esperienza/conoscenza del cliente, non prevedendo fra l'altro domande quali/quantitative come pure rivelando la tendenza a sovrastimare il profilo del cliente sotto molteplici aspetti.
Considerazioni:
Lato risparmiatori / consumatori: oltre agli aspetti riguardanti la profilatura che dimostrano alcune criticità già note e apprezzate in diversi casi è certamente dirimente il fatto che si siano realizzate delle carenze violative riferibili all’adempimento degli obblighi di informazione preventiva.
In più occasioni lo scrivente ormai anni or sono ha introdotto il concetto di verifica informatica proprio per stabilire se effettivamente oltre alla mera disponibilità di un set informativo lo stesso svolge efficacemente il proprio dovere portando a una conoscenza bloccante dell'ipotesi di acquisto. Oggi questa verifica viene sempre svolta e rivela infatti il pregiudizio di una non efficacia. Si tenga presente che si parla di efficacia secondo i crismi come individuati da Esma.
E' importante mettere in luce queste condotte già nella fase di reclamo per poter dare la possibilità all'Intermediario di non difendersi se palesemente in difetto.
Lato banca / intermediario: non ha alcun senso provare a difendersi su elementi di prova informatica producendo delle videate o delle tracciature informatiche da cui non risulta la presa visione dei set informativi e nemmeno la loro efficacia bloccante.
Il semplice fatto che esistano e siano resi disponibili non dimostra di per sé di aver assolto interamente e completamente a un obbligo. Motivo per cui se tale contestazione viene debitamente mossa già dal reclamo l'Intermediario deve capire che non ha senso negare il diritto se poi non è nelle condizioni di spiegare come, quanto e perché il suo cliente non ha beneficiato delle informazioni di cui avrebbe dovuto prendere atto.
A coloro che, risparmiatori, si rivolgono ad ADUC Aps già in sede di preanalisi fornisco indicazioni in questo senso facendo presente che è una criticità dalla quale la Banca farà fatica a venire fuori.
Per quanto riguarda i questionari, pare che ci siano proprio degli errori difensivi. Il fatto che le risposte vengano sovrastimate è facilmente evitabile mettendo un richiamo all'interpretazione secondo le indicazioni di Esma (peraltro sarebbe cautelare e prevedibile già in sede di stesura).
Anche sulle carenze informative si ha la sensazione che la difesa non abbia prodotto nulla di rilevante in termini di responsabilità del disponente mentre sussistono diverse soluzioni alla luce dei recenti orientamenti sul punto in diritto (anche della Cassazione) che sarebbero riportabili.
Può darsi che, fermo restando i diritti dei ricorrenti ma con un diverso metro difensivo una parte delle ormai tante decisioni sulle Portugal Telecom sarebbero state oggetto di una diversa interpretazione anche perché alla luce del diritto contemporaneo in Giudizio di primo grado potrebbero trovare accoglimento alcune tesi più favorevoli alle Banche.
3) Investimenti inadeguati – mancata comprensione
Con la decisione 7502/2024 di
accoglimento del ricorso il Collegio è chiamato a valutare una questione di presunta violazione da parte dell’intermediario degli obblighi informativi, delle regole in materia di profilatura e della non appropriatezza/adeguatezza degli investimenti che si sarebbe creata a seguito di un rapporto di servizi bancari e dossier titoli quale conseguenza di una successione ereditaria.
Orbene sulla questione è interessante riportare il preliminare giudizio di ammissibilità dove viene dato atto di alcune carenze sanate dalle difese operate dall'Intermediario:
“rileva il Collegio che la Ricorrente non ha individuato in modo compiuto l’operatività in contestazione. In particolare, nella sezione “H) LE OPERAZIONI CONTESTATE” del “Modulo del ricorso” risultano compilati i campi “Data operazione”, “Quantità/Nominale”, “Prezzo unitario” e “Importo Investito/Ricevuto”, mentre è assente la denominazione degli strumenti finanziari, in quanto il relativo campo è stato riempito con la generica indicazione “titoli”. La denominazione degli strumenti finanziari non è ricavabile neppure dal ricorso, ove la Ricorrente riporta soltanto le date delle operazioni contestate rinviando, per il resto, alla documentazione prodotta in dieci separati file, uno per ciascuna delle dieci date delle operazioni riportate nella tabella, di cui al richiamato campo H). Sebbene in detta documentazione siano riportate operazioni, poste in essere tra il novembre 2019 ed il marzo 2020, sia di disinvestimento di strumenti finanziari (anche di quelli di cui la Ricorrente è divenuta titolare per via ereditaria) sia di investimento, tuttavia, sulla base del tenore delle allegazioni e delle contestazioni dell’investitrice, emerge la sua intenzione di contestare esclusivamente queste ultime, ossia, in buona sostanza, tutte le operazioni di acquisto effettuate nel periodo indicato. Ciò trova conferma nel reclamo all’Intermediario, ove i rilievi svolti riguardano gli “investimenti” (anche in tale sede non specificamente indicati) e, nella parte finale, è formulata richiesta di copia “degli ordini di acquisto di cui si discute”.
Il Collegio svolge poi una serie di censure non diverse da quelle di altre situazioni analoghe giustamente rilevando una serie di criticità che riguardano fra l'altro l’art. 40 del Regolamento Intermediari n. 20307/2018, l'art. 54, paragrafo 2 e 12, del Regolamento (UE) 2017/565 come pure citando correttamente i contenuti di Esma nelle
“Question & Answers on Mifid II and Mifid investor protection and intermediaries topics".
Considerazioni.
Lato risparmiatori / consumatori: non è infrequente che si creino dei rapporti per questioni fiduciarie di gestione di masse ereditarie che vedono la Banca “prendere per mano” il Cliente e autogestirlo in maniera tale da fargli fare quello che vogliono in un clima in cui, come sembra in questo caso, anche per questioni linguistiche egli non comprende realisticamente quello che accade. Il Collegio ha senza dubbio ben operato nella valutazione in diritto di tutte le carenze che hanno permesso il crearsi di una situazione particolarmente incresciosa e pare mai risolta in capo alla ricorrente che peraltro sembra essere stata anche sottovalutata dalla Banca laddove le mancanze non potevano non essere note.
Tuttavia solleva perplessità il fatto che sia stato giudicato ammissibile il ricorso alla luce di alcune carenze che sono abbastanza sensibili. Pur comprendendo le ragioni della ricorrente anche solo il fatto che nel reclamo ci sia la richiesta di ottenere copia degli ordini d'acquisto è un errore abbastanza grossolano perché la copia della documentazione in questione si ottiene prima di formulare il reclamo attraverso un istanza debitamente introdotta secondo le regole del Tub e la ragione è che il reclamo se ben formulato e completo di tutte le censure deve poter mettere l'Intermediario nelle condizioni di riconoscere il proprio errore.
Lato Banca / Intermediario: fermo restando i dubbi sulla questione di ammissibilità, le mancanze sono numerose, fermo restando come sia possibile che nella fase introduttiva la contestazione del ricorrente sia stata svolta particolarmente male da parte. Tuttavia un Istituto di credito serio durante un autoverifica dei propri contenuti può (e deve) accogliere il suggerimento dei propri difensori di tentare la strada della risoluzione bonaria della controversia nella consapevolezza che il proprio Cliente è nella ragione. La resistenza a oltranza finanche in ottica completamente fallimentare stante la non performante scelta difensiva della strategia operata avanti all'Arbitro (peraltro già fallimentare in numerosi altri casi) spinga a migliori e più ponderate consulenze che tengano in considerazione soluzioni meno conflittuali.
4) Titoli obbligazionari Lecta SA
Con decisione 7503/2024 il Collegio
respinge il ricorso ma non prima di avere dato applicazione al regolamento con cui si devono proporre le difese, affermando che:
“l’Intermediario ha presentato le prime difese in un file distinto allegato al modulo per il ricorso che, pertanto, secondo l’ormai consolidato orientamento di questo Collegio, non possono essere prese in considerazione in questa sede, essendo la predetta modalità di trasmissione non conforme al dettato regolamentare, oltre che contraria alla ratio sottesa (art. 11, comma 1-bis, del Regolamento). In ogni caso, l’irricevibilità delle deduzioni di parte trasmesse con modalità difformi non impedisce di valutare in sede decisoria i documenti depositati a corredo di esse (in questo senso v., tra le tante, Decisioni n. 6838 e 7081)”.
Malgrado ciò dai documenti emerge come il ricorso sia fondato su elementi di non facile condivisione e sia quantomeno temerario nella sua formulazione ragione per cui si legge nelle conclusioni:
“le risultanze istruttorie fanno sì emergere un operato dell’Intermediario che non può dirsi essere stato del tutto in linea con la normativa di riferimento per quanto attiene agli obblighi di informazione preventiva; e tuttavia, ciò ad avviso di questo Collegio non basta per pervenire all’accoglimento della domanda di ristoro formulata, non ritenendosi, alla luce del profilo dei ricorrenti come sopra richiamato e degli obiettivi d’investimento da essi perseguiti, che ove più puntualmente informativi essi si sarebbero astenuti dal porre in essere l’operazione d’investimento di che trattasi”.
Considerazioni:
Lato Clienti / Risparmiatori: la strategia difensiva che non mette in concreta luce il criterio del più probabile che non (relativa alla scelta di investimento) per quanto riguarda investitori che abbiano un profilo evoluto e cerchino opportunità speculative per l'impiego del capitale, è un altra. Occorre affidarsi a chi ben conosce questa materia e possa elaborare una difesa in grado di proporre gli orientamenti utili, in mancanza non sono i primi ricorrenti a uscire sconfitti.
Lato Banca / Intermediario: sorprende l'errore nel presentare le difese in modo non idoneo. Molto bene l'Arbitro che ha giustamente salvaguardato la documentazione ma ad oggi errori del genere dovrebbero spingere a un miglioramento nelle competenze dell'ufficio preposto a svolgere queste difese. Si rammenta che lo scopo non è quello di avere una sistematica negazione plausibile o una condotta intransigente ma assolvere all'obbligo di essere professionali nello svolgimento delle proprie incombenze. Ciò significa diligenza e attenzione. E in particolare cercare di non reiterare le prassi in uso, verificando sempre se nel frattempo qualcosa é cambiato in special modo nella procedura.
5) Operazione di acquisto e sostituzione di BTP
La decisione 7506/2024 di
accoglimento del ricorso affronta numerose criticità inerenti a un rapporto che fin dal contratto quadro si è sviluppato nell'alveo della consulenza.
Fermo restando che:
“nelle operazioni poste in essere non si è tenuto in alcun modo conto delle esigenze di differenziazione degli investimenti, allo scopo di abbattere il rischio complessivo del portafoglio (facendo sì che gli eventuali cali di uno vengano compensati dai progressi dell’altro). Ciò, oltre ad integrare una condotta manifestamente violativa della disciplina in tema di adeguatezza sotto il profilo dell’eccesso di concentrazione, è in contrasto anche con le più elementari regole di prudenza”.
Giustamente l'Arbitro sottolinea come:
“Non può sfuggire a questo Collegio come nella documentazione versata in atti non venga fornita neppure, con riferimento alla consulenza sostitutiva prestata, una indicazione dei motivi per cui i benefici – della sostituzione tra il BTP1 con il BTP2 – sopravanzavano i costi insiti nell’operazione stessa. Nel caso di specie non sono stati forniti, in altri termini, elementi atti a dimostrare che sia stata svolta – come richiesto dall’art. 54, comma 11, del Regolamento (UE) n. 2017/565 – un’analisi dei costi e benefici, in modo da essere ragionevolmente in grado di dimostrare che i benefici della complessiva operazione erano maggiori dei costi (cfr. Decisioni ACF n. 7415 del 10 giugno 2024 e n. 6900 del 9 ottobre 2023).”
Considerazioni.
Lato risparmiatori / consumatori: è una decisione molto ben scritta e completa sotto molteplici profili che fa bene il punto sullo stato di quello che è l'orientamento predominante nelle decisioni arbitrali avuto riguardo a numerose criticità su posizioni analoghe. In questo genere di posizioni è interessante lavorare sul concetto di diversificazione che è costantemente in evoluzione e offre degli interessanti spunti per l'interprete del diritto più attento per cercare di "legare" alcuni orientamenti a contenuti di natura economico / finanziaria allo scopo di dimostrare la fallacia di alcune condotte la cui prova annida proprio nella loro decettiva realizzazione che non ottempera agli interessi del risparmiatore.
Lato Banche /Intermediari: i rapporti di sostituzione vendita / acquisto ricalcano a volte logiche di arbitraggio obbligazionario di vecchio stampo; come ADUC Aps ho avuto modo di riscontrare in alcuni casi delle superficialità inadatte a un rapporto di consulenza che a volte sconfinano in personalismi soggettivi nella gestione del Cliente. Si consiglia invece di coinvolgere l'ufficio legale prima di porre in essere raccomandazioni del genere. Sono sicuramente conflittualità che si possono evitare.
6) Polizza Unit Linked – piano d'accumulo – investimento del TFR.
Con la decisione 7507/2024 l'ACF
accogliendo il ricorso torna a esaminare una serie di criticità avuto riguardo all'uso che viene fatto della polizza in oggetto. Ci sono molti elementi in comune con altre decisioni tuttavia corre l'obbligo di mettere in rilievo quanto segue.
Leggiamo anzitutto come:
“l’Intermediario versa in atti una serie di documenti, tra cui il modulo di sottoscrizione, firmato dalla Società Ricorrente con firma autografa del legale rappresentante, che si presenta molto succinto e non particolarmente esplicativo. Il documento sopra citato contiene una serie di informazioni, tra cui i dati del contraente (Società), assicurato (l’Amministratore) e soggetto beneficiario (sempre la Società)”.
E successivamente:
“Nella sezione “caratteristiche del contratto”, però, non vi è alcun riferimento al tipo di prodotto che si stava acquistando, né tanto meno alla garanzia del capitale, essendo presente soltanto l’ammontare del premio versato e la sua ripartizione nel tempo, trattandosi di un prodotto PAC (Piano di Accumulo Capitale) in 10 anni. All’interno del citato documento è solo riportato che il premio sarà investito al 100% in un fondo interno”.
Quindi, con logica ineccepibile il Collegio afferma:
“Tale documento informativo non può, quindi, ritenersi idoneo ad informare in concreto la Cliente circa il funzionamento e le caratteristiche del prodotto sottoscritto”.
Avuto riguardo poi alla presa visione delle documentazione viene ribadito l'ormai noto orientamento:
“l’Intermediario per assolvere ai propri obblighi comportamentali non possa rinviare meramente alla documentazione informativa predisposta dall’impresa di assicurazione dovendo – a fronte dell’allegazione dell’inadempimento – provare di avere fornito, in concreto, informazioni utili al cliente per illustrargli le caratteristiche del prodotto acquistato e tali da permettergli una consapevole scelta di investimento (cfr. Decisione ACF n. 2557 del 12 maggio 2020, confermata da ultimo dalle Decisioni ACF n. 7338 del 7 maggio 2024 e 7216 del 22 febbraio 2024)”.
Fra l'altro merita di essere riportato anche il passaggio:
“un prodotto come la polizza unit linked può perseguire l’obiettivo che la Ricorrente intendeva realizzare volto ad “investire in strumenti che, avendo ad oggetto liquidità aziendale destinata al pagamento del TFR dei nostri dipendenti, privilegiassero I'obiettivo principale della tutela del capitale”; tuttavia non appaiono comprensibili le ragioni assicurative sottese all’operazione, le quali, seppur formalmente raccolte dall’Intermediario, non appaiono idonee allo scopo. 6 Il questionario delle esigenze assicurative risulta tarato sulle persone fisiche, contenendo anche domande sulla necessità di non incidere sull’asse ereditario, essendo presente un’unica domanda rivolta specificamente alle imprese con cui si chiede se si intenda “collegare le prestazioni della polizza a figure specifiche della struttura aziendale/societaria o alle imprese/società stesse in qualità di assicurati o beneficiari”. A fronte di ciò, le evidenze in atti non consentono di ritenere che l’Intermediario abbia assolto in modo congruo ai suddetti obblighi. Invero, la raccolta delle esigenze assicurative si è risolta in un mero adempimento burocratico, potendo l’intervistato rispondere alle domande formulate solo con un “sì” e con un “no”
Senza contare poi che:
“l’Intermediario nel momento in cui concorda con il cliente che la modalità di conferimento del premio non avvenga in un’unica soluzione, ma attraverso un piano di accumulo distribuito su un lungo arco temporale, deve valutare l’operazione complessivamente, atteso che l’articolo 40 del Regolamento Consob n. 16190, ratione temporis vigente (applicabile alle polizze in quanto richiamato all’art. 85), per l’appunto prevedeva che la specifica operazione poteva essere consigliata se “sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento”. 7 L’Intermediario Resistente avrebbe dovuto valutare, quindi, anche se la Società nel periodo del contratto di dieci anni fosse in grado di fare fronte all’impegno preso, considerazione che non era in ogni caso in grado di svolgere avendo l’Intermediario omesso in modo colpevole di raccogliere qualsivoglia informazione sulla situazione patrimoniale della Società.”
Considerazioni:
Lato Banche / Intermediari: siamo ormai di fronte a un gran numero di decisioni che affossano e condannano le prassi di piazzare queste polizze; in larga parte ci sono degli elementi di responsabilità che portano a delle corrette interpretazioni di plurime violazioni (come sembra in questo caso) ma nel contempo, ad avviso dello scrivente, stante quanto emerge in decisioni (e sentenze) lette e commentate pare anche che gli Intermediari non si sappiano difendere. E' grottesco trarre la sensazione dai dispositivi che si leggono che quasi tutti i documenti a difesa dell'Intermediario in realtà si sono rivelati dei boomerang: o hanno introdotto elementi che dimostrano e avvalorano la loro responsabilità oppure addirittura hanno confermato le teorie del ricorrente.
Come sembra essersi verificato in questo caso.
Investire di più sulla difesa può essere utile; le strategie da opporre in caso di polizze Unit Linked non sono queste. In alcuni casi sembrano proprio errori dovuti all'impreparazione di chi si difende.
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