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Arbitro Controversie Finanziarie (ACF).  Sintesi tematiche pubblicate nelle decisioni della settimana dal 2 al 6 Settembre 2024
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Articolo di Marco Solferini
9 settembre 2024 9:35
 
 Indice
1 - Investimento in Obbligazioni Portugal Telecom.
2 - Investimenti inadeguati – Certificate: alla Data di Valutazione il Valore di Riferimento dell’Azione sottostante era risultato inferiore alla Barriera 
3 - Azioni MPS - consulenza in modalità web collaboration.
4 - Malfunzionamento piattaforma di trading - perdita di chance. 

1) Investimento in Obbligazioni Portugal Telecom.
Con decisione 7569/2024  il Collegio respinge il ricorso.
Nella fase di apertura della sezione "in diritto" della decisione leggiamo anzitutto due presupposti. 
Il primo: “Per quanto attiene, poi, alla documentazione contrattuale, risulta versata in atti la copia del modulo di apertura del rapporto di conto corrente e del deposito titoli con attivazione di servizi di investimento, sottoscritto dai clienti in data 2 febbraio 2012. In tale modulo i Ricorrenti dichiaravano altresì di aver ricevuto, letto attentamente e compreso, sezioni specifiche di diversi altri documenti, tra i quali le Condizioni Generali del contratto, le condizioni economiche del Documento di Sintesi e il Documento Informativo contenente anche l’informativa Mifid, documenti che l’Intermediario ha esibito in copia nelle versioni non sottoscritte dai Clienti del 1° febbraio 2012 (per i primi due) e del luglio 2011 e dicembre 2013 per il terzo. Risultano inoltre prodotte dalla Banca copia delle note di benvenuto datate 17 febbraio 2012 indirizzate singolarmente ai Ricorrenti nelle quali venivano forniti i rispettivi codici d' accesso e le istruzioni per l’attivazione dei relativi servizi ".
Il secondo: "Con riferimento all’acquisto dei titoli in lite, l’utilizzo del canale online per la disposizione risulta confermato dal log riferito alla mancata valutazione di appropriatezza nel quale si rilevano, tra l’altro, il codice utente, corrispondente a quello assegnato al uno dei Ricorrenti, i parametri dell’acquisto in termini di ISIN dello strumento, quantità, limite di prezzo e sede di negoziazione". 
Relativamente alle informazioni sul prodotto finanziario: "dalla scheda prodotta si rilevano informazioni molto dettagliate sull’Emittente, sull’emissione e sul 10 garante, con diversi richiami alla caratteristica speculativa dell’investimento e risultano, altresì, riportati i rating, con relativa tabella esplicativa (BB+ per l’emissione e NR per l’Emittente), con indicazione anche degli ultimi tre valori assegnati da S&P. All’interno della descrizione delle caratteristiche principali dello strumento, classificato come obbligazione corporate, oltre alle avvertenze sull’appartenenza alla categoria speculativa del titolo e alla presenza come garante dell’indicazione di “Oi S.A. (Garante originario: Portugal Telecom SGPS SA, PT Comunicacoes SA)” tramite keep well agreement risultano esplicitate le componenti principali di rischio, modalità, tempi di smobilizzo e prezzo di riferimento. Quanto al garante, è presente anche un apposito riquadro nel quale risultano inseriti i dati di OI S.A., con l’indicazione del relativo rating (BB+ speculativo) e i mercati di quotazione. Sono, inoltre, presenti sezioni dedicate ai componenti principali di rischio, informazioni di dettaglio sulla negoziazione su EuroTLX sulle modalità e tempi di smobilizzo, sui prezzi". 
Per quanto riguarda la profilatura: assume peculiare rilievo la dichiarazione da essi rilasciata e debitamente sottoscritta: “Dichiariamo non voler fornire le informazioni richieste e inoltre di aver preso atto del fatto che ai sensi della normativa vigente: a) l'ottenimento da parte della Banca delle informazioni in merito alle conoscenze ed esperienze in materia di investimenti in strumenti finanziari, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento sono necessarie per consentire alla stessa di effettuare le valutazioni di adeguatezza previste dalla normativa vigente; b) l'ottenimento da parte della Banca delle informazioni sulle conoscenze ed esperienze in materia di investimenti strumenti finanziari, sono necessarie per consentire alla stessa di effettuare le valutazioni di appropriatezza previste dal1a normativa vigente; c) qualora lo strumento o il servizio richiesto risulti non adeguato e/o non appropriato, sulla base delle informazioni fornite, la Banca provvederà a darcene comunicazione; d) la decisione di non fornire le informazioni richieste sub a) o il mancato rilascio delle medesime impedirà alla Banca di valutare, nel migliore interesse del Cliente, se gli 11 strumenti o i servizi sono per noi adeguati ed impedirà alla Banca di poter fornire il servizio di consulenza in materi i investimenti ed il servizio di collocamento di gestioni patrimoniali; e) la decisione di non fornire informazioni richieste sub b) o il mancato rilascio delle medesime impedirà alla Banca di valutare, nel migliore interesse del Cliente, se gli strumenti o servizi sono per noi appropriati”.
Relativamente all'informativa successiva all'acquisto: "nelle citate rendicontazioni periodiche che la Banca ha indirizzato ai Clienti risultano evidenziati, per gli strumenti detenuti, tra l’altro, il prezzo di mercato con relativo controvalore, dal quale era possibile rilevare eventuali deprezzamenti dei medesimi. In particolare, già al 30 settembre 2015, vale a dire pochi mesi dopo l’acquisto in lite, le Obbligazioni venivano indicate al prezzo di mercato di € 59,11 ed un controvalore per € 200.000,00 di nominale pari a € 121.884,62". 
Posto peraltro che dalla documentazione versata in atti risulta che i ricorrenti erano frequenti ad acquisti impegnativi e in parte speculativi come da pregressa operatività (la c.d. trading history) il Collegio giunge alla conclusione che: "i Ricorrenti sono stati, dunque, adeguatamente informati delle conseguenze scaturenti dalla loro scelta di non rilasciare informazioni utili per qualificare il loro profilo di investitori, potendosi allora opportunamente richiamare il principio di autoresponsabilità per cui, con la sottoscrizione dei questionari, l’investitore assume la paternità delle dichiarazioni ivi contenute; principio che, coerentemente, non può che trovare applicare anche laddove, non fornendo le risposte alle domande loro sottoposte, i clienti si assumono la responsabilità delle conseguenze della scelta effettuata". 
Considerazioni:
Lato risparmiatori / consumatori: più volte sono state riportate decisioni non dissimili da questa dove giustamente il Collegio respinge le ragioni dei ricorrenti. La sensazione è ancora quella, innumerevoli volte espressa, che i ricorrenti sbaglino i contenuti del loro agire. Quando c'è una trading history che dimostra la volontà di effettuare investimenti plurimi in prodotti simili si deve procedere in un altro modo. Ammesso che sia utile dare seguito alla lamentela e non si tratti di un semplice tentativo è fondamentale rivolgersi a chi, esperto in queste materie, fornisca una preanalisi dalla quale risulti quali strategie siano percorribili. In mancanza non solo reclamo e ricorso saranno poco performanti ma si finisce per impegnare l'Arbitro su una richiesta che palesemente così esposta non merita di essere accolta.
Lato banca / intermediario: giusta e prevedibile la difesa con produzione della trading history e il deposito dei documenti che dimostrano un'operatività che sfugge alla regola stragiudiziale del "più probabile che non" come pure non consente di individuare precisi profili di responsabilità secondo il regolamento ESMA in capo al personale della banca, fermo restando i noti limiti nell'eccepire a mò di prova il rapporto personale con i dipendenti della Banca convenuta, senza dubbio nell'ambito degli investimenti in obbligazioni questa seriale attività difensiva trova svolgimento positivo e accoglimenti (in questo caso peraltro giusti) anche in considerazione di ciò che l'attore, o meglio il ricorrente non produce o non eccepisce. 
Brevi conclusioni: sulle obbligazioni ed in particolare sulle Portugal Telecom, malgrado una risposta negativa più che giustificata come in questo caso nello stragiudiziale possono esserci elementi utili per rivolgersi al Giudice di primo grado. Sussistono, seppure da valutare attentamente caso per caso, elementi nella scienza del diritto che possono andare nella direzione di cautelare gli interessi dei risparmiatori / clienti. Un significativo numero di pratiche "Portugal" sembra siano state portate avanti in maniera "taglia e incolla" a volte anche da operatori che garantivano presunti risultati assumendo mandati in modo gratuito o a percentuale sul recuperato. Di fatto negli ultimi anni continuano ad arrivare decisioni che giustamente rigettano i contenuti di ricorsi che sembrano male impostati perché non riferibili alla posizione che si vuole tutelare e piuttosto standard o anonimi. Il Giudice di primo grado rappresenta una scelta per molti inevitabile purché ci si avvalga dell'assistenza legale più qualificata.

2) Investimenti inadeguati – Certificate: alla Data di Valutazione il Valore di Riferimento dell’Azione sottostante era risultato inferiore alla Barriera 
Con la decisione 7570/2024 il Collegio respinge il ricorso.
Occorre rilevare come, in modo ineccepibile il Collegio ha cura di precisare: "l’investimento oggetto di controversia è stato effettuato dal Ricorrente in data 24 gennaio 2018 in regime di consulenza, come attestato dalla scheda di sottoscrizione nella quale si fa espresso riferimento al verbale della consulenza. Il documento in questione è stato allegato alla memoria difensiva e dimostra che la sottoscrizione del Certificate, insieme ad altre operazioni che non sono oggetto di contestazione, è stata valutata adeguata per livello di conoscenza ed esperienza, nonché per propensione al rischio ed orizzonte temporale dichiarati dall’odierno Ricorrente in fase di profilatura".
Mentre, con riferimento all'informativa precontrattuale: "nel verbale di consulenza il Ricorrente ha sottoscritto una dichiarazione con la quale “conferma che è stata messa a disposizione… la documentazione menzionata nell’ambito delle specifiche Avvertenze della Banca alla voce ‘Informazioni relative allo strumento/prodotto finanziario oggetto dell’operazione’ secondo le modalità descritte alla medesima voce”. In tale sezione, inter alia, risulta essere stato segnalato che “Ulteriori informazioni sullo strumento finanziario oggetto dell’operazione di cui sopra sono contenute nel (…) KID (…) predisposto dall’Emittente dello strumento finanziario che in ottemperanza alle previsioni normative Le abbiamo consegnato (…)”. Ebbene, l’attestazione di avvenuta consegna del KID è idonea prova del corretto adempimento degli obblighi informativi da parte dell’Intermediario collocante. Nel KID, oltretutto, risulta debitamente riportato l’elevato livello di rischiosità, dello strumento, classificato con un indicatore di rischio pari a 6 su una scala fino a 7, come anche il rischio di perdita totale del capitale investito"
Considerazioni:
Lato risparmiatori / consumatori: dai contenuti della decisione pare peraltro che il ricorso sia stato affetto da diversi errori. Il tentativo di negare il deposito di documenti che il ricorrente afferma l'Intermediario non avrebbe consegnato, malgrado la richiesta antecedente, lascia il tempo che trova. Giustamente il Collegio osserva che non sussistono preclusioni in tale senso: "il Regolamento ACF non prevede decadenze o preclusioni rispetto alla produzione, da parte degli intermediari, di documentazione precedentemente non consegnata ai clienti, ma anzi prescrive all’intermediario di depositare, unitamente alle proprie deduzioni, tutta la documentazione afferente al rapporto controverso (cfr. decisioni 2547, 2696, 3047, 3102, 3116, 3195, 3300, 4486)"
Viceversa viene da supporre che la richiesta dei documenti si sarebbe dovuta svolgere seguendo il corretto iter che consente già, se debitamente posto in essere, di richiedere integrazioni su eventuali "sviste" dell'Intermediario.
Si legge anche di una domanda di nullità e vale la pena ribadire come sia veramente noto l'inutilità di queste formulazioni che denotano poca conoscenza del funzionamento dell'Arbitro il quale non a caso precisa nella decisione: "secondo il consolidato orientamento ACF, l’inadempimento degli obblighi informativi precontrattuali, anche quelli relativi all’esistenza dei conflitti di interesse, non determina la nullità, risoluzione o annullamento delle operazioni. Oltretutto, trattasi di contestazione infondata anche nel merito, stante la documentazione disponibile in atti"

3) Azioni MPS - consulenza in modalità web collaboration.
Con decisione 7571/2024 il Collegio respinge il ricorso 
Relativamente alla modalità web collaboration il Collegio osserva che: "riguardo poi all’assolvimento degli obblighi di valutazione di adeguatezza e/o appropriatezza, le risultanze in atti non fanno emergere le criticità 6 addotte da parte attrice, ove solo si consideri che l’unica operazione posta in essere in regime di web collaboration ha portato ad una valutazione di non adeguatezza – il che non ha fatto desistere il cliente dal porre, comunque, in essere l’operazione – mentre per le restanti, concluse autonomamente dal cliente per via telematica e tramite prestazione del servizio di esecuzione ordini, la valutazione di appropriatezza, con esito positivo, non fa emergere criticità, rivelandosi coerente con il profilo degli investitori, come rilevabile in base alla documentazione in atti". 
Fermo restando poi come emerge una intesa attività pregressa proprio sui titoli azionari il Collegio precisa altresì che: "gli investimenti qui controversi sono stati reiterati nel tempo ed hanno riguardato strumenti partecipativi quotati, in quanto tali soggetti ad ampia e tempestiva disclosure informativa di mercato, il che finisce con il depotenziare anche le contestazioni di parte attrice riferite al set informativo messo a disposizione in sede preventiva, a fortiori ove si consideri che l’esito negativo della valutazione di adeguatezza, condotta per una delle operazioni, non ha fatto desistere il cliente dal porre comunque in essere l’investimento, a cui poi hanno seguito gli ulteriori analoghi acquisti, operati in totale autonomia". 
Considerazioni:
Lato Clienti / Risparmiatori: fermo restando che la consulenza in regime di web collaboration di per sé non implica un'alterazione tale da dimostrare la responsabilità dell'intermediario è fondamentale anticipare le mosse della strategia difensiva. Tenendo peraltro conto che quasi certamente ci sarà il deposito dei log da parte della Banca convenuta. Pertanto in preanalisi della posizione il Professionista incaricato dovrà rendere ben noto al cliente se ci sono o meno i presupposti. Onde scongiurare azioni più temerarie che utili. In questo caso poi si ha la sensazione che i ricorrenti abbiano provato a far sembrare che tutte le operazioni ricadessero sotto l'egida di questa consulenza a distanza mentre il Collegio, sempre attentissimo, rileva che solo una rientrava, a ben guardare, in questa operatività. Vale comunque la pena di ricordare che la web collaboration implica un servizio di consulenza a mezzo del quale viene genericamente sottoposto al cliente un verbale contenente una valutazione di adeguatezza relativamente a operazioni di investimento. Lo scrivente ritiene che in effetti ci possano essere profili di responsabilità ma le posizioni dei risparmiatori vanno attentamente studiate e la strategia da opporre sia in reclamo che ricorso è completamente diversa rispetto a quella che sembra essere stata sollevata in questo ricorso che è stato giustamente respinto.

4) Malfunzionamento piattaforma di trading - perdita di chance. 
La decisione 7574/2024 respinge il ricorso.
Il Collegio dopo aver preso atto che in effetti i lamentati problemi di malfunzionamento della piattaforma si erano effettivamente verificati per ammissione dell'Intermediario stesso e che quindi c'era stato un pregiudizio rispetto alla normale operatività per i clienti operanti sui mercati finanziari deve tuttavia esprimere la seguente decisione: "il Ricorrente afferma, sì, che il malfunzionamento della piattaforma di home banking gli avrebbe, in prima battuta, impedito di acquistare lo specifico strumento finanziario di suo interesse (BOT al prezzo di “€ 98,12”) e di aver dovuto, poi, desistere dall’inserire l’ordine di acquisto una volta che il sistema riprendeva a funzionare regolarmente in quanto il prezzo era salito e, dunque, a suo avviso, non più conveniente. Ma tale prezzo non risulta, in realtà, essersi mai registrato nella giornata di mercato evocata (il prezzo minimo, infatti, è stato di € 98,135), con la conseguenza che, ove pure il malfunzionamento di che trattasi non si fosse verificato, il Ricorrente non sarebbe comunque riuscito concretamente ad acquistare il titolo al prezzo di lui auspicato". 
Considerazioni:
Lato risparmiatori / consumatori: fermo restando che in effetti i valori lamentati dal cliente non paiono essersi mai realizzati, come giustamente rileva il Collegio, il problema sembra altresì essere che come in altre circostanze di lamentati malfunzionamenti delle piattaforme di trading il ricorrente non fornisce prove a sostegno del lamentato pregiudizio e neppure in termini di perdita di chance. In questo genere di ricorso non è sufficiente limitarsi a quantificare la dichiarata perdita senza nulla allegare a supporto, né fornire evidenze circa il criterio seguito per la quantificazione dello stesso danno.
 
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