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Arbitro Controversie Finanziarie (ACF). Sintesi tematiche pubblicate nelle decisioni della settimana dal 9 al 13 Settembre 2024
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Articolo di Marco Solferini
16 settembre 2024 15:30
 
Indice
1 - Fondo comune di investimento - ingannevolezza della brochure di presentazione - perdite da investimento.
2 - Investimenti inadeguati – Certificate: alla data di valutazione il valore di riferimento dell’azione sottostante era risultato inferiore alla barriera.
3 - Obbligazioni subordinate MPS.
4 - Polizza Unit Linked - violazione obblighi informativi e valutazione di appropriatezza.
5 - Sottoscrizione di 11 OICR dallo stesso Intermediario consigliati al Ricorrente.
6 - Responsabilità dell’Intermediario per il non corretto computo del prezzo di liquidazione di certificate a seguito dell’estinzione anticipata per delisting dell’azione sottostante EDF.


1) Fondo comune di investimento - ingannevolezza della brochure di presentazione - perdite da investimento.
Con decisione 7578/2024 il Collegio accoglie il ricorso.
Dirimente in questa decisione è l'esatta ricostruzione del valore del KIID consegnato al cliente in ragione della peculiarità di un fondo multiopzione.
Il Collegio osserva anzitutto che: "la dichiarazione resa dal cliente, contenuta nel mandato per la sottoscrizione delle quote, di essere “in possesso delle Informazioni chiave per gli Investitori del Fondo relative al Fondo Comune di Investimento di Diritto Lussemburghese FONDITALIA” non può dirsi idonea ad attestare l’avvenuta effettiva consegna del KIID relativo".
Spiegando poi: "il fondo di cui trattasi appartiene alla categoria dei fondi cd. multicomparto, rispetto ai quali non può dirsi sufficiente la generica dichiarazione del cliente di aver ricevuto il KIID, essendo invece “necessario che venga offerta la prova più specifica della consegna, non già di un generico documento recante le informazioni chiave, ma dei diversi documenti relativi a ciascuno specifico comparto di volta in volta rilevante” (decisione n. 7293 del 15 aprile 2024).
Infine, pur volendo attribuire un valore all’evocato KIID, l'Arbitro precisa giustamente come esso: "era privo di specificazioni circa l’assenza di garanzia di conservazione del capitale investito, né specifici warning in tal senso risultano essere stati resi dal soggetto collocatore odierno resistente in sede di informativa preventiva. Anzi, è stata messa nella disponibilità del Ricorrente una brochure – riconducibile all’Intermediario e che gli è stata, pacificamente, consegnata nonostante si trattasse, a detta del resistente, di un “documento […] ad uso esclusivo del private banker, [di cui] non ne [era] consentita la divulgazione/consegna ai clienti o potenziali clienti, né l’utilizzo a scopi pubblicitari o promozionali” – in cui, tra l’altro, l’investimento de quo veniva messo a confronto con l’investimento in un titolo obbligazionario fino a scadenza, valorizzando per entrambi identici aspetti positivi, tra cui: a) un rendimento prevedibile; b) cedole periodiche; c) rimborso alla scadenza".
Considerazioni:
Lato banca / intermediario: la decisione ACF sembra ineccepibile in quanto la difesa dell'Intermediario non ha saputo evitare la criticità di cadere nell'equivoco tale per cui anche laddove si ritenga pacifico che vi sia stata la congrua consegna del KIID il complessivo quadro informativo messo a disposizione dall’Intermediario, tenuto conto della brochure di rassicurazioni altresì consegnata al cliente, non fosse complessivamente strumentale. Cioè tale da ingenerare nello stesso il ragionevole convincimento che l’investimento presentasse caratteristiche analoghe all’investimento in un titolo obbligazionario. In buona sostanza l'Intermediario non è riuscito a produrre una difesa che scongiurasse il presupposto che alla base dell'investimento ci sia stata la ragionevole attesa di recuperare alla peggio il capitale investito.

2) Investimenti inadeguati – Certificate: alla data di valutazione il valore di riferimento dell’azione sottostante era risultato inferiore alla barriera
Con la decisione 7579/2024 il Collegio accoglie il ricorso.
La questione verte principalmente sull'operato del promotore finanziario il quale dando inadeguate rassicurazioni ai Clienti li ha pedissequamente indirizzati su investimenti non in linea il che, guardando al periodo in cui tutto ciò è successo porta il Collegio a dover operare una sana e prudente rivisitazione dei contenuti dell'art. 31 Regolamento Intermediario, circoscrivendo ma anche spiegandone l'esatta portata, motivo per cui leggiamo nella decisione: "Ai fini del congruo assolvimento degli obblighi informativi prescritti dalla normativa di settore non può dirsi, infatti, sufficiente la consegna del documento generale sui rischi caratterizzanti le varie tipologie di strumenti finanziari, in quanto ciò non integra il pieno adempimento dell’obbligo di cui all’art. 31 del Regolamento Intermediari ratione temporis vigente, che richiede di fornire le informazioni sulle “caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento in modo sufficientemente dettagliato” al dichiarato fine di “consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate”.
Proseguendo poi con il precisare che: "l’evocato art. 31, se non si vuole si sostanzi in una mera ripetizione del dettato dell’art. 27 dello stesso Regolamento Intermediari n. 16190/2007, presuppone che l’informazione sul tipo specifico di strumento finanziario preceda sempre o sia comunque temporalmente vicina all’investimento, non potendosi di certo pensare che possa essere sufficiente una informativa rilasciata anche svariati anni prima, vale a dire all’apertura dei rapporti, per rendere consapevoli investitori con le caratteristiche degli odierni Ricorrenti in ordine alle caratteristiche dei prodotti finanziari che si accingono a sottoscrivere. Con l’ulteriore paradosso che sarebbe, allora, rimesso al singolo investitore ricondurre gli strumenti d’interesse all’interno delle categorie indicate nel documento generale allegato al contratto quadro".
E finendo per concludere: "Se, quindi, non si vuole svuotare di significato la portata dell’articolo 31 del Regolamento Intermediari, la cui finalità è quella di “consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate”, si deve ritenere che l’intermediario prestatore dei servizi, prima di ogni singolo ordine, sia chiamato a rendere un’informativa di dettaglio, aggiuntiva rispetto a quella prevista dall’articolo 27. D’altronde una conferma di tale interpretazione si trova nel medesimo Regolamento Intermediari, laddove in materia di OICR all’articolo 33, si ritiene idoneo ad assolvere gli obblighi informativi di cui all’articolo 31 la consegna del KIID, documento che contiene informazioni chiavi sullo specifico strumento trattato e che deve essere consegnato prima di ogni operazione su OICR".
Considerazioni.
Lato risparmiatori / consumatori: la difesa in questo caso coglie assolutamente nel segno, peraltro lo stesso Collegio come sempre attento nelle sue valutazioni rileva che pure dal fronte del questionario c'erano delle incongruenze che non avrebbero dovuto portare all'acquisto perlomeno di uno dei prodotti finanziari interessati. I regolamenti intermediari vanno giustamente attualizzati a seconda del periodo di vigenza guardando alle decisioni esplicative della loro esatta portata che peraltro spesso rivelano un carattere evolutivo. Cioè la necessità di andare oltre alcuni limiti: meglio parametrando l'interpretazione del diritto calibrando sulla miglior efficacia per i diritti dei risparmiatori.
Lato banca / intermediario: al di là dell'apparente pochezza di argomentazioni difensive che non sembrassero invece delle giustificazioni poco plausibili, l'Intermediario si é difeso in modo tutt'altro che efficace arrivando persino a voler sostenere come l’acquisto dei titoli chiamasse in causa il regime di ricezione e trasmissione ordini. Praticamente un balzo indietro nella macchina del tempo a uno dei cavalli di battaglia più fallimentari con cui potersi andare a trincerare. Leggere oggi di queste motivazioni fa pensare, esattamente all'opposto, che propri l'Intermediario a tal punto non voglia prendersi le responsabilità da tentare una strategia che sarebbe da sconsigliare (nel suo interesse peraltro).

3) Obbligazioni subordinate MPS.
Con decisione 7580/2024 il Collegio respinge il ricorso
Il ricorso sembra essere incentrato sull'aspetto genetico relativo all’acquisto delle obbligazioni che il ricorrente afferma sia stato effetto della prestazione del servizio di consulenza e per converso l'Intermediario asserisce di non aver rilasciato alcuna raccomandazione personalizzata e che l’operazione è stata trattata, come da contratto, in regime di ricezione e trasmissione di ordini
Il Collegio sul punto osserva che: "dalla documentazione in atti risulta che il contratto quadro sottoscritto tra le parti in data 30 giugno 2008 aveva ad oggetto il servizio di ricezione e trasmissione di ordini e di esecuzione di ordini per conto di clienti, mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, nonché di collocamento e distribuzione di strumenti finanziari e prodotti finanziari assicurativi e bancari".
Inoltre, prosegue l'ACF: "il modulo per il conferimento di ordini versato in atti non fornisce evidenza di alcun servizio di consulenza prestato, né tanto meno contiene elementi, anche solo presuntivi, di una raccomandazione in tal senso; viene, piuttosto, chiaramente riportata l’affermazione “vogliate effettuare per mio conto l’operazione”, autonomamente resa dalla cliente, ed è anche presente in atti la “videata” dell’operazione, estratta dai sistemi del resistente, ove risulta indicato “Operazione iniziativa CLIENTE”.
E conclusivamente il Collegio, come in altre decisione svolge le seguenti valutazioni: "emerge dagli atti, come già sopra rilevato, è che l’Intermediario ha espresso il giudizio di non adeguatezza e che la Ricorrente, pur a fronte di ciò, non ha desistito dal confermare il suo intendimento di dar corso all’operazione, accettando che essa fosse valutata sotto il profilo della sola appropriatezza con esito, questa volta, positivo, stante il suo profilo d’investitrice. Profilo, va aggiunto, che appare coerente con l’operatività complessiva dispiegata dalla cliente, anche su strumenti finanziari analoghi".
Considerazioni:
Lato Clienti / Risparmiatori: la sensazione è che il ricorso sia stato redatto in modo approssimativo e tutt'altro che adeguato al caso in concreto. Da quanto riporta il Collegio emergono dei veri e propri errori relativamente a una presunta ma non dimostrata contestazione dell'autenticità delle firme come pure a una domanda di risoluzione per inadempimento. Sembra l'esito di un atto taglia e incolla dove troviamo elementi da tempo inutili da opporre e sui quali esiste già una corposa serie di decisioni ACF. Che si tratti di una strategia difensiva errata pare voler suggerire lo stesso Collegio quando scrive: "sebbene non possa dirsi che l’operato dell’Intermediario sia, alla luce degli atti, del tutto immune da profili di censurabilità, non avendo egli prodotto idonee evidenze attestative di aver messo a disposizione della cliente, all’atto dell’investimento contestato, un quadro informativo completo circa le 8 caratteristiche dello specifico strumento finanziario, tuttavia ciò non basta, a giudizio di questo Collegio, per accogliere la domanda di ristoro formulata".
Come già più e più volte riportato s'invitano i risparmiatori a rivolgersi sempre a qualificati Professionisti in grado di fornire loro una preanalisi accurata e dettagliata delle possibili strategie valutando attentamente poi il peso da attribuire alla trading history, cioè l'attività di investimenti precedenti. In mancanza, pur potendo sotto alcuni profili avere ragione il cliente corre il rischio di vedersi inevitabilmente respingere le sue richieste.

4) Polizza Unit Linked - violazione obblighi informativi e valutazione di appropriatezza.
La decisione 7583/2024 accoglie il ricorso.
L'arbitro, dopo avere correttamente rigettato il tentativo di sollevare un poco credibile difetto di legittimazione passiva per via dell'oggetto correttamente stabilendo che si tratta di questione di natura risarcitoria, con la quale viene prospettata l’inosservanza di regole di condotta (obblighi informativi e regole in materia di valutazione di adeguatezza) in occasione della sottoscrizione di un prodotto finanziario emesso da un’impresa di assicurazione, statuisce: "tenuto conto del momento di sottoscrizione della polizza (20 febbraio 2017), va osservato che la disciplina ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame risulta essere quella all’epoca prevista dall’art. 25-bis del TUF e dagli artt. 85 e seguenti del Regolamento Intermediari n. 16190 del 2007. Alla stregua di tale quadro normativo, risulta ad avviso di questo Collegio fondata – ed assorbente rispetto a ogni altro motivo di doglianza – la contestazione relativa all’inosservanza delle regole in materia di valutazione di adeguatezza".
E quindi afferma che: "In tale contesto, quanto al processo di profilatura a cui è stato sottoposto il Ricorrente, rileva il Collegio che i questionari, alla cui stregua l’Intermediario avrebbe dovuto effettuare la doverosa valutazione di adeguatezza dell’operazione, sono rappresentati dai documenti denominati “Analisi della conoscenza ed esperienza” e “Analisi degli obiettivi di investimento”, sottoscritti dal cliente il 15 febbraio 2017".
Considerazioni.
Lato risparmiatori / consumatori: come in altre circostanze analoghe giustamente il ricorso viene accolto laddove successivamente all'esatto inquadramento normativo la situazione che emerge dalla lettura degli oneri circa il corretto adempimento degli obblighi in materia di valutazione e di adeguatezza da parte dell'Intermediario è particolarmente lacunoso. Ci sono numerose incongruenze (anche logiche) che portano alla luce delle criticità insuperabili.
Lato banca / intermediario: la difesa non sembra ben orientata e anzi commette alcuni errori vistosi fra cui si legge un tentativo poco credibile di sollevare un difetto di legittimazione tenuto conto del petitum (correttamente rigettato dall'Arbitro) finanche a insinuare un concorso di colpa da parte del ricorrente che avrebbe potuto limitare il danno ma è principio noto come la flessione di valore di un investimento di natura finanziaria – tipicamente caratterizzato da un certo grado di aleatorietà – non costituisce, di per sé sola considerata, un elemento necessariamente e univocamente segnaletico della non corrispondenza dello strumento alla reale propensione al rischio del cliente. Specie ove tale flessione poteva essere correlata anche a note vicende contingenti. Bene fa il Collegio a ricordarlo ancora una volta mentre l'Intermediario resistente dovrebbe evitare queste difese che non portano a nulla e trasmettono la sensazione oltre che di una impreparazione, anche di una temerarietà: sembra che non sappiano come difendersi e rasentano il tentativo. Così proposte le eccezioni difensive sembrano delle presunte scusanti: non vengono accolte. Quindi bisognerebbe tentare altre strade. Che però necessitano di un approfondito studio della materia.

5) sottoscrizione di 11 OICR dallo stesso Intermediario consigliati al ricorrente.
La decisione 7585/2024 accoglie parzialmente il ricorso.
Come già in precedenti occasioni si rende necessario partire dal profilo di rischio attribuito al cliente e come tale l'Arbitro si sofferma sul fatto che: "Nei questionari MIFID del 27 settembre 2021 e del 27 dicembre 2021, funzionali alle operazioni effettuate, il Ricorrente ha dichiarato di avere conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, una propensione al rischio di livello bilanciato e un orizzonte temporale di investimento prevalentemente superiore ai 5 anni".
Poi si tratta di rilevare gli obiettivi di investimento: "una “crescita moderata del capitale investito, con eventuali flussi di cassa periodici costanti” e, quanto alla propensione al rischio, una “media oscillazione del valore del capitale investito: 7 rendimento atteso e rischio di perdita significativi (Profilo bilanciato)”. Parte Ricorrente dichiara anche che la propria reazione “qualora il valore del tuo portafoglio diminuisse significativamente” sarebbe “Disinvesto parzialmente la posizione”.
Quindi la profilatura attribuita risulta non coincidente o in ogni caso scarsamente rappresentativa dei documenti compilati pertanto si legge che: "La profilatura effettuata dall’Intermediario e posta alla base degli investimenti contestati appare, pertanto, sommaria e non adeguatamente comprensibile con riferimento alla propensione al rischio".
Dettagliando più nello specifico quanto risulta dai singoli investimenti consigliati, l'ACF ha buona premura di sottolineare: "Come risulta dalle evidenze in atti, l’Intermediario ha proposto investimenti in 11 Oicr, per 4 dei quali i KIID indicano un livello rischio pari a 6 su 7 e la relazione di consulenza mostra un indice di rischiosità VaR2 superiore a 28 e, quindi, di livello 8 massimo; per ulteriori 2 investimenti i KIID indicano un livello rischio pari a 6 su 7 ma la relazione di consulenza mostra un indice di rischiosità VaR2 inferiore a 28. Ad avviso di questo Collegio, non risultano adeguati rispetto al profilo del Ricorrente e, quindi, non avrebbero dovuto essere proposti in consulenza, i 4 Oicr che presentano sia una rischiosità indicata nei KIID pari a 6 su 7, sia un livello di Var2 superiore 28 (JPMorgan European Equity FAM L EUR Acc – EUR ISIN IE00BFXY6F05; Morgan Stanley Investment Funds - Europe Opportunity A Acc – EUR ISIN LU1387591305; Morgan Stanley Investment Funds Emerging Leaders Equity Fund Class A – EUR ISIN LU0815263628; Nordea-1 Global Climate and Environment Fund BP – EUR ISIN: LU0348926287)".
Come pure: "Rimangono forti perplessità anche sulla adeguatezza di altri due investimenti che, pur presentando un Var2 inferiore a 27, presentavano una rischiosità indicata nei KIID pari a 6 su 7. Può reputarsi non adeguato certamente l’investimento FAM Mega Trends L EUR Acc – EUR ISIN IE00BJCX8943, in ragione del livello di Var2 significativo".
Le conclusioni non posso che essere: "La valutazione di portafoglio, oltre a dover essere contrattualmente prevista, richiede che risultino documentalmente almeno due elementi: chiara indicazione delle valutazioni svolte con quantificazione dei rischi assunti (la cui correttezza deve poter essere valutata nel merito in sede di contraddittorio) e un esplicito avviso nel verbale di consulenza del fatto che sono proposti investimenti che, singolarmente valutati, eccedono la soglia di rischio adeguata per il cliente. Tali elementi non sono rintracciabili nei verbali di consulenza in atti".

6) Responsabilità dell’Intermediario per il non corretto computo del prezzo di liquidazione di certificate a seguito dell’estinzione anticipata per delisting dell’azione sottostante EDF.
Il ricorso, radicato sul ruolo di agente di calcolo della Banca convenuta e dei presunti errori o divergenze di conteggio per la liquidazione dei certificates detenuti dal ricorrente quale conseguenza di un'estinzione anticipata, risulta inammissibile.
Il Collegio rileva il quadro normativo di riferimento: "stante il disposto di cui all’art. 12, comma 2, lett. b), del Regolamento ACF, le contestazioni formulate nel ricorso esulano dall’ambito di competenza dell’Arbitro, il quale, ai sensi dell’art.4, comma 1, “conosce delle controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF e nel Regolamento (UE) n. 2020/1503 e nelle relative disposizioni attuative, nonché degli obblighi previsti dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1286/2014 e dalle relative disposizioni attuative, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013”.
Osserva inoltre l'Arbitro: "Nel caso in esame, invece, gli asseriti inadempimenti riguardano l’attività svolta dall’Intermediario in qualità di specialista ed agente di calcolo, e non nella sua veste di soggetto prestatore di servizi d’investimento, e sono finalizzati, come sopra rilevato, a contestare che il prezzo di liquidazione, per l’estinzione anticipata, sarebbe stato non corretto". 
 
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