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Arbitro Controversie Finanziarie (ACF). Sintesi delle decisioni della settimana dal 23 al 29 Settembre 2024
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Articolo di Marco Solferini
2 ottobre 2024 11:38
 
Indice
1 - Sottoscrizione polizze.
2 - Azioni Gala S.p.A.
3 - Fondo “LOF HIGH YIELD 2022 EUR P” (ISIN LU1664168413).
4 - Investimento su azioni MPS.
5 - Obbligazioni emesse della Repubblica Bolivariana del Venezuela, denominate in dollari: Venezuela 15.9.2027 9,25%” - US922646AS37 e “Venezuela 23.8.2022 12,75%” – USP17625AC16.


1) Sottoscrizione polizze.
Con decisione 7602/2024  il Collegio accoglie il ricorso.
Anzitutto leggiamo come già in altre occasioni la seguente valutazione: “nonostante che risulti regolarmente sottoscritta con firma digitale del cliente la dichiarazione di aver ricevuto, letto e compreso prima della sottoscrizione dell’investimento, il KID, il DIP aggiuntivo, le Condizioni di assicurazione, per ciascuno dei tre prodotti contestati, l’intermediario non ha debitamente comprovato la effettiva consegna del documento, avvenuta in modalità non cartacea”. 
Dopodiché, più nel dettaglio, utile per imparare e a scopo auto valutativo verificare nella propria eventuale difesa: “In particolare: (i) per la prima polizza multi-ramo, è agli atti la dichiarazione del ricorrente di avere ricevuto il set informativo tramite la sezione riservata del sito internet dell’intermediario, ma manca la dimostrazione dell’avvenuta informazione sulla possibilità di scegliere tra diverse modalità di consegna, e, comunque, che effettivamente i documenti fossero disponibili nell’area riservata dell’home banking; (ii) per la seconda polizza multi-opzione, il ricorrente risulta aver sottoscritto una dichiarazione che rinvia a una precedente scelta, laddove né per occasioni pregresse, né per il caso specifico, risulta – come detto – che l’intermediario abbia rappresentato le possibili opzioni di cui si deve dar conto nei documenti informativi; (iii) per la terza polizza manca del tutto qualsiasi traccia dell’adempimento degli obblighi informativi, né della eventuale dichiarazione del cliente di averne ricevuto la prestazione”. 
In chiusura inoltre, come già in diverse altri procedimenti: “A ciò va aggiunto che la resistente non ha versato in atti i KID delle polizze contestate e dei versamenti aggiuntivi, non permettendo così di verificarne in questa sede il portato informativo e, come si illustrerà subito in appresso, neanche di poter valutare la correttezza della valutazione di adeguatezza”. 

Considerazioni.
Lato banca / intermediario: da ciò che si apprende nel dispositivo la difesa dell'Intermediario è stata negazionista e incapace di produrre la prima e forse più efficace condotta difensiva: una produzione di documenti che smentisca le richieste del ricorrente. Più volte si è sottolineato che a queste condizioni resistere è possibile solo con una strategia difensiva completamente diversa. Altrimenti il Collegio ACF giustamente accoglie il ricorso e condanna l'Intermediario.

2) Azioni Gala S.p.A.
Con la decisione 7603/2024 il Collegio respinge il ricorso.
In questo pronunciamento è doveroso riportare per prima cosa la corretta circoscrizione dei fatti più rilevanti come salomonicamente individuati dall'ACF: “comprovato in atti che, a partire dal marzo 2014, con l’adesione al servizio di Banca Multicanale, il Ricorrente abbia attivato la funzionalità “Documenti online”, che prevedeva il deposito, in formato elettronico, nella omonima sezione, delle comunicazioni e della documentazione relativi al rapporto di conto corrente e di conto titoli in essere. E’ del pari riscontrata in atti l‘intervenuta modifica delle previsioni relative al servizio di trading online, ove è stata data evidenza dell’elenco completo delle comunicazioni messe dall’Intermediario a disposizione in forma elettronica nella sezione “Documenti Online”, ivi comprendendo anche le comunicazioni di “Preavvisi e comunicazioni di operazioni societarie”, dunque anche i casi di esercizio eventuale del diritto di recesso ex art. 2437 c.c. In tale contesto, la proposta unilaterale di variazione contrattuale non può che considerarsi priva di profili di illegittimità”
Per converso a fronte delle millantate richieste ed osservazioni del ricorrente il Collegio evidenzia che: “l’odierno resistente ha fornito evidenza di aver adempiuto, in data 24 giugno 2020, ai propri obblighi informativi mettendo a disposizione del Ricorrente, nella sezione “Documenti online”, la comunicazione in formato 6 elettronico datata 23 giugno 2020, denominato “Gala S.p.A. in liquidazione – esercizio del diritto di recesso”, in cui si dava atto della adozione della delibera di fusione, della possibilità per gli azionisti che non avevano concorso all’assunzione della delibera di recedere, del valore di liquidazione delle azioni, delle modalità operative, dei termini per l’esercizio e di un fac-simile del modulo per inoltrare la dichiarazione di recesso”. 
Arrivando quindi alle più che condivisibili conclusioni: “A fini probatori, l’Intermediario ha prodotto evidenze estratte dai propri sistemi informatici, a cui non può che attribuirsi valore di piena prova in virtù del principio, costantemente affermato da questo Collegio, secondo cui “in una prospettiva di buona fede processuale, si deve presumere, salvo che non sussistano rilevanti elementi di segno contrario, che l’intermediario non abbia evidentemente manomesso i propri report al solo fine di poter eventualmente prevalere in una specifica controversia arbitrale, non foss’altro che per profili di responsabilità, anche in termini di vigilanza, a cui una condotta siffatta lo esporrebbe” (inter alia, Decisione n. 3765 del 17 maggio 2021).
Considerazioni.
Lato consumatori / risparmiatori: il ricorso pare essere concepito su elementi che non hanno il pregio di poter penetrare la difesa della Banca che peraltro è correttamente premiata dal fatto che le evidenze documentali dimostrano il virtuosismo con cui ha operato. Resta un mistero il perché un ricorrente come spesso accade eccepisce delle criticità che mettono chi resiste, in questo caso l'Intermediario, nelle condizioni non solo di negare ma anche di dimostrare l'assenza della propria responsabilità. Più volte si è invitato a sviluppare le proprie argomentazioni in modo più efficace.

3) Fondo “LOF HIGH YIELD 2022 EUR P” (ISIN LU1664168413).
Con decisione 7606/2024 il Collegio respinge il ricorso. 
Nella decisione in commento per prima cosa merita di essere osservato che: “risulta fatto non contestato che il cliente odierno Ricorrente abbia sottoscritto le quote del fondo in lite in regime di consulenza, mediante la procedura informatica di cd. “web collaboration”, come comprovato dai log informatici prodotti dalla Banca. Tale procedura informatica può dirsi strutturata in modo tale da impedire all’investitore di impartire l’ordine d’investimento se non ha prima visualizzato la relativa documentazione informativa, tra cui il KIID (cfr., in questo stesso senso, le Decisioni n. 6839 del 25 settembre 2023 e n. 5245 del 31 marzo 2022; inoltre, le Decisioni n. 6289 del 2 febbraio 2023 e n. 4505 del 4 novembre 2021)”
Inoltre ed è come sempre nei casi analoghi un passaggio rilevante: “La presa visione da parte del Ricorrente del KIID, prima di inserire il PIN dispositivo, risulta comprovata anche dai files log versati in atti. Né al riguardo risulta fondata la contestata valenza probatoria dei log estratti dagli archivi informatici dell’Intermediario resistente, essendo essi ammissibili e idonei a provare i fatti rappresentati (v. Decisione n. 6289, cit.; cfr., altresì Decisione n. 4271 del 29 settembre 2021)”.

Avuto riguardo alla solita inutile doglianza che spesso viene ancora ripetuta negli atti: “il Ricorrente sostiene che il consulente finanziario gli avrebbe garantito, successivamente alla sottoscrizione del fondo, il rimborso integrale del capitale investito a scadenza. Giova, al riguardo, richiamare il costante orientamento del Collegio, secondo cui “nel caso in cui siano svolte doglianze attinenti alla dinamica dei rapporti tra il cliente e il personale dell’intermediario, la prova verte su circostanze che si collocano al di fuori della regola dell’art. 23, comma 6, del TUF; pertanto, il relativo onere incombe sui ricorrenti, trovandosi in caso contrario l’intermediario nella posizione di dover fornire dimostrazione di un fatto negativo” (Decisione n. 6617 del 16 giugno 2023; cfr., altresì, Decisione n. 6905 del 13 ottobre 2023)”.
Inoltre le affermazioni del ricorrente a proposito della presunta assenza di una idonea attività di profilatura come pure il fatto che il contenuto del Kid non fosse adeguato non risultano provati ed anzi l'Intermediario avrebbe dimostrato l'opposto.
Considerazioni.
Lato consumatori / risparmiatori: dalla lettura del dispositivo sia il reclamo che il ricorso sembrano essere stati concepiti male; una parte delle richieste stante l'assoluta e ormai nota inutilità conclamata dai precedenti viene da pensare sia il frutto di un attività "fai da te" di taglia e incolla da altri precedenti atti. Presentare questo tipo di doglianze significa ormai impiegare solo il tempo dell'ACF. Peraltro in alcuni passaggi si percepisce come le affermazioni del ricorrente non fossero nemmeno veritiere laddove in realtà l'Intermediario deposita documenti che le smentiscono. E' la strada più sicura per perdere ed in effetti è ciò che giustamente si è verificato.

4) Investimento su azioni MPS.
La decisione 7607/2024 il Collegio respinge il ricorso.
Un altra interessante decisione su di un filone che ha prodotto non pochi precedenti e pertanto da subito leggiamo: “Non possono dirsi fondate le contestazioni concernenti carenze informative successive in ordine al progressivo deterioramento della posizione dell’emittente, trattandosi di obbligo che appare non prospettabile alla luce della documentazione disponibile in atti, oltre a doversi considerare che trattasi di profilo di doglianza sollevato per la prima volta solo in sede di deduzioni integrative, e pertanto prim’ancora da dichiararsi inammissibile”. 
Inoltre stante la buona e diligente difesa dell'Intermediario: “Si rileva, in ogni caso, la presenza in atti degli estratti conto titoli periodici inviati dall’Intermediario ai clienti, dai quali risultano evidenti, oltre alle molteplici movimentazioni dei titoli effettuate, anche il valore di quotazione, la progressiva diminuzione di valore dei titoli e le operazioni di raggruppamento che li hanno poi interessati”.
Importante anche la valutazione che il Collegio inserisce e che non è affatto nuova nelle considerazioni inerenti alle pregresse attività in termini di investimento: “L’operatività complessiva dei clienti, per come rilevabile in base alle risultanze istruttorie, piuttosto depone in senso opposto, stante la reiterata operatività posta in essere e la propensione verso investimenti azionari, caratterizzati per loro natura da profili di rischio non disprezzabili, non foss’altro in quanto incorporanti il rischio d’impresa”.
Infatti la trading history depone contro parte ricorrente giacché come il Collegio ben rileva, egli aveva già investito in azioni MPS sin dal 2009, per poi reiterare la stessa operatività nell’arco temporale qui in esame (triennio 2014/2017), ponendo in essere otto operazioni di acquisto, ivi compresa l’adesione all’aumento di capitale del 2016, allorquando le esigenze di rafforzamento patrimoniale dell’emittente e la sua situazione aziendale erano diffusamente note, non foss’altro che per l’ampia eco mediatica delle relative vicende societarie. Pertanto come in altre occasioni l'ACF giunge alla conclusione che: “Gli elementi fattuali appena evidenziati sono, ad avviso di questo Collegio, idonei ad escludere la configurabilità del necessario nesso di causalità tra quanto addebitabile all’Intermediario e il danno lamentato da parte attorea”.
Considerazioni.
Lato consumatori / risparmiatori: come in moltissimi precedenti già commentati si ribadisce che in presenza di una trading history come questa concepire reclamo e ricorso in questo modo significa vedersi respingere entrambi. E' evidente che le lamentele così concepite non colgono nel segno.
Lato banca / intermediario: la difesa sembra aver ben individuato la temerarietà delle richieste avanzate dalla controparte e per effetto ha come ormai noto ha avuto gioco facile nel rispedirle al mittente.

5) Obbligazioni emesse della Repubblica Bolivariana del Venezuela, denominate in dollari: Venezuela 15.9.2027 9,25%” - US922646AS37 e “Venezuela 23.8.2022 12,75%” – USP17625AC16.
Con Decisione  7608/2024 il Collegio respinge il ricorso.
La decisione, ben condivisibile, si segnala anzitutto per il tipo di prodotto finanziario ma anche per la corretta disamina che il Collegio svolge sui contenuti dell'investitore. Come sempre leggiamo anzitutto che: “risulta disponibile in atti copia del contratto quadro e di apertura del rapporto di deposito titoli cointestato, con facoltà di operare a firma disgiunta, sottoscritto dai Ricorrenti in data 27.10.2016, ivi disciplinante la prestazione dei servizi di investimento, tra i quali figura anche la consulenza; risulta, inoltre, esibito il documento relativo all’informativa precontrattuale sottoscritto dai Clienti - con specifica attestazione di ricevuta e presa visione - che comprende, tra l’altro, le informazioni sugli strumenti finanziari, la strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini e le indicazioni sui costi dei servizi esecutivi”.
Venendo ad una delle improbabili criticità che il ricorrente ha tentato di sollevare: “Quanto al rispetto degli obblighi informativi al momento degli acquisti, l’Intermediario ha esibito per ogni operazione, la documentazione sottoscritta dal disponente: preordine, ordine, scheda prodotto e valutazione di adeguatezza. tali documenti si rilevano informazioni piuttosto dettagliate sul livello di rischiosità dei 7 titoli interessati, fornite sia sotto forma di “clausole di avvertimento” contenute nel preordine (ciascuna singolarmente sottoscritta dal cliente), sia tramite la scheda prodotto. Nello specifico, le citate clausole si riferiscono al rischio legato alla divisa di emissione, dovuto alla volatilità del rapporto di cambio, alla circostanza che il rating del paese emittente era strettamente correlato all’alta redditività dell’investimento, alla circostanza che l’elevata duration dei titoli influiva sulla variabilità del prezzo di mercato e dei tassi di interesse”.
Giusta disamina degli elementi emersi circa le schede prodotto il collegio ha premura di precisare come le stesse: “contengono diverse informazioni, sia di natura anagrafica che più specifica riguardo all’emittente e ai titoli, fornendo evidenza dei principali rischi legati alla tipologia di strumento (Emittente, Cambio, Paese, Tasso d’interesse) oltre a dettagliare il rischio legato alla clausola di rimborso anticipato. In un separato box risultano, inoltre, essere state riportate le caratteristiche delle Obbligazioni, classificate come non strutturate, a bassa complessità, liquide, con rischio mercato ed emittente “alto” e valori numerici che ne esplicitavano la residua duration e la volatilità. In tale documento sono indicati, ancora, il rating Caa3 sia per l’emittente (aggiornato al 4.3.2016) che per l’emissione (aggiornato al 13.1.2015), la valuta di negoziazione, il principale mercato (EuroTLX). Per ogni operazione eseguita, sia nei moduli di disposizione che mediante separato documento, la Banca ha anche reso noto al cliente l’esito negativo della valutazione di adeguatezza. In particolare, il disponente ha sottoscritto più volte la dichiarazione nella quale affermava che gli erano state fornite: (i) le informazioni sull'intermediario e sui suoi servizi; (ii) le informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela; (iii) le informazioni sugli strumenti finanziari; (iv) le informazioni sui costi e gli oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento; (v) la valutazione di adeguatezza relativa alla specifica operazione ai sensi dell'art. 40 del Regolamento Intermediari e che “sulla base delle informazioni da me fornite circa la mia conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, la mia situazione finanziaria e i miei obiettivi di investimento, la banca valuta l'operazione per me NON ADEGUATA”, dichiarando altresì il cliente di aver avuto a sua disposizione il tempo utile per assumere consapevoli decisioni”.
Le singole valutazioni di adeguatezza sono complete e individuano i contenuti necessari mentre addirittura la profilatura dei Clienti non solo è aderente ma smentisce categoricamente le prospettazioni degli stessi, addirittura dovendo leggere nella Decisione che: “Non trova, dunque, conferma documentale l’asserzione dei due attori, laddove si autodefiniscono come soggetti del tutto inesperti in materia finanziaria, ove solo si consideri la composizione del relativo portafoglio, caratterizzato da diverse emissioni obbligazionarie a tasso variabile, titoli di Stato e vari titoli azionari (Unicredit, Intesa Sanpaolo, Italcementi, Generali, Eni A2A, Prysmian, Landi Renzo, Tenaris)".
Considerazioni.
Lato consumatori / risparmiatori: dalla lettura del dispositivo si percepisce come questo genere di ricorsi merita di essere respinto. E anche con la dovuta intransigenza. Pur potendo nel caso ipotizzarsi che il cliente non abbia capito molto del proprio contratto ma è una teoria davvero poco probabile ci sono tanti errori. I ricorrenti fanno affermazioni facili da smentire. Più e più volte si è invitato a non "recitare" determinate parti cercando di trarre in inganno il Collegio suggerendo di essere inesperti o vittime di imprecisate mancanze andando a pescare dai precedenti dell'ACF per importare profili che non appartengono ai singoli ricorsi. Il Collegio è attentissimo e valuta caso per caso ben personalizzando le circostanze. E' una delle caratteristiche di efficienza di questo procedimento stragiudiziale. Non è mai da considerare un tentativo che forse va bene o forse no. Ci vuole serietà e rispetto per il lavoro degli Arbitri chiamati a giudicare situazioni importanti.
 
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