testata ADUC
Archivi ‘cattivi pagatori’: precisazioni del Garante della Privacy a tutela dei debitori
Scarica e stampa il PDF
Articolo di Rita Sabelli
6 dicembre 2017 15:51
 
Il Garante della Privacy si è espresso su alcune questioni riguardanti la gestione delle banche dati “cattivi pagatori” facenti parte del sistema SIC, -"Sitema di informazioni creditizie”-, dove vengono registrati i dati di chi paga in ritardo o non paga affatto le rate di prestiti, finanziamenti, contratti di credito in generale.

Lo ha fatto a seguito di varie istanze ricevute con richieste di chiarimento, nonché di reclami, ricorsi, sentenze (1), in un’ottica garantista per i debitori, entrando nel merito di disposizioni già contenute nel proprio codice deontologico che regola la gestione degli archivi, la Delibera n.8/2004.

Si tratta, lo precisiamo, di regole utili da conoscere per chiunque si avvicini al mondo del credito, con intenzione di ottenere un finanziamento per acquistare un bene o un servizio, un prestito personale, un mutuo. L’iscrizione ad una delle banche dati rischi “cattivi pagatori” (CRIF, EXPEDIAN, CTC, etc ) potrebbe infatti pregiudicare l’ottenimento del credito stesso.

Vediamo in breve le precisazioni:
Preavviso di registrazione
Come già previsto dal codice deontologico il debitore ritardatario nei pagamenti deve essere preavvisato dell’iscrizione negli archivi con un anticipo di 15 giorni rispetto a quando i suoi dati vengono registrati e resi accessibili a chi li consulta.
Il Garante precisa che la segnalazione/iscrizione agli archivi SIC è legittimata dalla dimostrazione dell’effettiva ricezione del preavviso, che deve essere dimostrabile da parte dei segnalatori -banche o finanziarie-.
Il preavviso ha infatti lo scopo di permettere al debitore di adempiere al proprio obbligo PRIMA che la segnalazione sia effettuata, e quindi in questo senso funge da atto recettizio, ovvero atto che produce i suoi effetti solo nel momento in cui raggiunge il destinatario.
Pertanto il preavviso va inviato per raccomandata a/r oppure per telegramma ma anche con posta elettronica certificata (PEC), con onere della prova della ricezione che grava sulla banca-finanziaria segnalatrice.
Il Garante precisa comunque che sono considerati correttamente ricevuti anche i preavvisi che risultino noti al debitore in virtù di suoi comportamenti.

Tempo di conservazione dei dati
Riguardo al tempo di conservazione dei dati pubblicati sugli archivi SIC inerenti i debiti rimasti non pagati (inadempimenti non regolarizzati) -i 3 anni (36 mesi) previsti dal codice deontologico- il Garante rileva la scarsa chiarezza ed incertezza nell’individuazione della data di decorrenza ed anche che negli anni si sono verificate prassi operative diverse tra i vari SIC, il tutto a causa della presenza di riferimenti ad “altre ipotesi”  diverse dalla naturale scadenza o cessazione del contratto di finanziamento.
Ebbene, su questo punto il Garante precisa che il termine di conservazione – stante quello “normale” di tre anni calcolato dalla scadenza o cessazione del contratto di finanziamento – non può mai superare per tutte le altre ipotesi (vicende rilevanti in relazione ai pagamenti)- i cinque anni calcolati sempre e comunque dalla data di scadenza del rapporto contrattuale di finanziamento.
Il termine va inoltre dichiarato da parte della banca/finanziaria segnalatrice alla persona interessata.

Informativa personalizzata in ambito privacy 
A chi chiede un finanziamento la legge prescrive debba essere consegnata l’informativa sul trattamento dei dati personali ai fini privacy, anche riguardo a quello effettuato nell’ambito del sistema di informazioni creditizie; quest’ultima dev’essere adeguatamente evidenziata e collocata in modo autonomo e unitario in parti o riquadri distinti da quelli relativi ad altre finalità di trattamento.
Su questo punto il Garante evidenzia che sono DIVERSE le fasi di richiesta del credito e quella precedente di preventivo: è SOLO nella prima che va consegnata l’informativa suddetta con raccolta di tutti i dati, mentre nella fase di preventivo le banche/finanziarie devono esclusivamente tener conto delle informazioni rese spontaneamente dal consumatore senza possibilità di accedere ai sistemi informativi SIC. L’accesso agli archivi SIC, in altre parole, può avvenire, previa informativa al debitore, solo nella fase di elaborazione della richiesta effettiva di credito.

Qui la scheda pratica riassuntiva delle regole:
CATTIVI PAGATORI E CENTRALI RISCHI: LE NUOVE REGOLE

(1) Provvedimento n.438 del 26/10/2017 (GU del 29/11/2017) che fa riferimento a diverse pronunce e sentenze tra cui la sentenza della Corte di Cassazione n.14685/2017
 
 
ARTICOLI IN EVIDENZA
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS