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Azioni Camfin in opa: da restituire la maggiorazione del prezzo di offerta
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Articolo di Anna D'Antuono
4 marzo 2020 12:00
 
 La storia della borsa italiana è piena di racconti ed episodi a tratti surreali e a cui si stenta a credere.
Non si era ancora vista, però, una società chiedere agli aderenti ad un'offerta pubblica di acquisto di restituire una parte del prezzo pagato. E' ciò che sta accadendo agli ex azionisti Camfin che nel 2013 apportarono le proprie azioni all'opa lanciata dalla società Lauro 61, partecipata tra gli altri dalla Marco Tronchetti Provera & C., proponendo un prezzo di acquisto pari a 0,80 per azione.
La Consob aveva però disposto la rettifica del prezzo, da 0,80 a 0,83 euro per azione, causando all'offerente un maggior esborso di circa 8,5 milioni di euro. Secondo la Commissione, vi erano stati acquisti sul mercato da parte di soggetti riconducibili a Lauro 61 fino ad prezzo appunto di 0,83 euro.
A seguito di ricorsi amministrativi, la decisione della Consob è stata il 9 novembre 2018 annullata in via definitiva dal Consiglio di Stato (Sentenza 6330) che, accogliendo le istanze, ha ritenuto non sussistenti le condotte contestate dall'Autorità riconoscendo che nel corso dell'Offerta Lauro61 aveva operato sempre in piena legittimità. La richiesta di danni alla Consob è stata invece rigettata in quanto mal formulata e senza la doverosa quantificazione del danno, che in linea di principio è ancora possibile richiedere mediante l'avvio di una causa civile.

Il Consiglio di Amministrazione di Camfin ha invitato gli azionisti che avevano beneficiato della modifica in aumento del prezzo dell'OPA del 2013 ad estinguere la loro obbligazione devolvendo direttamente le somme ricevute in eccesso ad un'associazione non-profit per la ricerca. L'invito sta pervenendo a mezzo lettera raccomandata, nella quale la società comunica pure che si riserva di agire per il recupero dell'indebito arricchimento. (vedi allegato)
Gli azionisti interessati sono davanti a un bivio: pagare oppure attendere l'eventuale richiesta successiva che perverrà tramite invito alla negoziazione assistita. Non è infatti detto che la società proceda, specie per importi non elevati.
In ambo i casi, sono pur'essi titolati a richiedere a loro volta alla Consob la somma contestata. Operazione all'atto pratico tutt'altro che semplice. Anche la sola estensione alla Commissione del giudizio intentato da Camfin non è pacifica.

Qualche dubbio sussiste pure in merito al capital gain pagato all'epoca, ma a parere di chi scrive si ha diritto alla contabilizzazione di una minusvalenza in base all'articolo 6, comma 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, laddove prevede che "i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi e le indennità ottenute, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità o morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti".
Soprattutto, la vicenda Camfin evidenza tutta l'inadeguatezza della Giustizia in Italia riguardo i tempi di intervento, peggio ancora quando rapportati alla velocità dei mercati finanziari e dell'economia in generale.
 
 
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