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Azioni legali temerarie. quando si tenta di recuperare le perdite finanziarie con i tribunali
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Articolo 
5 aprile 2005 0:00
 
Spesso, dalle pagine di questo sito, abbiamo criticato il modus operandi del sistema finanziario italiano geneticamente contrario alle normative di settore.
Nella sostanza, infatti, quasi mai si chiedono agli investitori informazioni sul proprio profilo di rischio e praticamente mai si verifica l'adeguatezza delle operazioni proposte.
Spesso, fra i vari "fogli" che si fanno firmare ai clienti vi sono anche quelli relativi al profilo di rischio e talvolta negli ordini appaiono le parole "operazione inadeguata", ma praticamente mai vengono illustrate al cliente le reali motivazioni che stanno dietro a questi "formalismi".

Molto spesso, vi sono le condizioni per avviare un'azione legale contro l'intermediario. In proposito abbiamo molto scritto sul sito e rimandiamo, in particolare, alla risposta alla domanda frequente: clicca qui

In questo articolo, invece, vogliamo parlare dei rischi connessi all'avvio di azioni legali "temerarie" contro la Banca. Per azioni legali "temerarie" intendiamo azioni legali che non sono suffragate da fatti che possano ricondurre, ragionevolmente, all'accertamento di violazioni della normativa di settore da parte dell'intermediario.
Fra i servizi gratuiti di Aduc-Investire Informati vi e' quello di fornire un parere legale volto proprio ad accertare se, nel caso specifico sottoposto dal lettore, si possano ravvisare delle violazioni abbastanza evidenti, tali da poter ritenere che un'eventuale azione legale possa essere, quantomeno, ragionevole (posto che ogni azione legale presenta dei margini di rischio)
In piu' di un'occasione ci capita di sconsigliare l'avvio di un'azione legale perche' non ravvisiamo violazioni evidenti.
Capita quindi, che le persone a cui suggeriamo di non fare un'azione legale ci rispondano un po' stizziti come nel seguente messaggio:

La ringrazio per la cortese risposta che mi ha fornito. E' l'ultima volta che impegno il suo tempo, ma vorrei puntualizzarLe alcune cose
E' a conoscenza che alcune azioni del Nuovo Mercato sono state collocate in Borsa a prezzi 80-100 volte superiori a quelle pagate dai proprietari? Cio' con il benestare delle banche d'affari e della CONSOB (molto piu' grave, ma e' un organismo intoccabile!)? Naturalmente tutto questo e' venuto fuori anni dopo. Le banche in generale dicevano " le azioni sono sottovalutate " ed altre amenita' del genere.
Loro probabilente erano nella "ragionevole consapevolezza" di fare ottimi guadagni sulla pelle dei poveracci. Domanda: perche' la CONSOB era a conoscenza di come erano state gonfiate le azioni non e' intervenuta?
Le sembra onesto ?
Le puntualizzo solo che non ho mai impegnato le aule dei Tribunali per nessuna ragione, ne' cerco improbabili rivincite; ma deve considerare che negli "investimenti sbagliati fatti nella ragionevole consapevolezza di quello che si stava facendo" bisogna anche includere, quindi, cio' che le banche ed i promotori hanno detto o lasciato intendere al cliente. Anche i risparmiatori Cirio, Bond Argentina, Parmalat etc. etc. etc. erano nella "ragionevole consapevolezza" e sono stati truffati.
In quanto ai promotori, dovrebbero essere piu' che pizzicagnoli che vendono il tocco di mortadella e lasciano che sia il cliente a mangiarsela, altrimenti tanto vale (ora lo so) farsi le cose da soli o chiedere consigli finanziari al fruttarolo sotto casa, cosi', tanto per chiacchierare.
In ultimo: il mio profilo di rischio diceva: "alta propensione al rischio" e "propensione alta al risparmio" che convivono nello stesso modulo. Mi dica Lei se questa e' chiarezza.
Come diceva un famoso giornalista "le banche non hanno ne' cuore, ne' anima, ne' sentimenti, ma solo interessi " ed io ci credo ormai inossidabilmente.


Questo lettore ritiene evidentemente che la Consob abbia il compito di vigilare sulla correttezza dei prezzi indicati nelle OPA. Ed e' evidentemente sorpreso della risposta negativa ricevuta. Esiste un documento che dimostra la sua alta propensione al rischio e nonostante questo riterrebbe opportuno fare un'azione legale contro l'intermediario perche' ha perso soldi con le azioni del nuovo mercato.

Altri lettori ci chiedono addirittura se conosciamo la normativa. Questa lettera e', a suo modo, "simpatica":

Egr. esperti Aduc scusate la mia insistenza io continuo a pensare diversamente da voi che la banca, il Credito ***** ha venduto ai miei genitori titoli Parmalat un mese prima del crac contravvenendo al regolamento Consob e Tuf.
Adesso ve lo dimostro.
L'art.28 del regolamento Consob 11522 dice:
prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento gli intermediari autorizzati devono:
chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari,la sua situazione finanziaria, i suoi obbiettivi di investimento, nonche' circa la sua propensione al rischio.
L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore;
consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari.
Questo il Credito ***** non lo ha fatto. Infatti ho chiesto formalmente alla banca la copia di questi documenti senza ottenere alcuna risposta.
Perche' secondo voi la banca non consegna la copia dei documenti che avrebbe dovuto compilare nel 1994 prima della stipulazione del contratto e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento?
Forse perche' i miei genitori avevano dichiarato di essere risparmiatori a basso rischio? O forse perche' non sono stati compilati?
Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio se non dopo aver fornito all'investitore informazioni sulla natura,sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.
Nella specie la banca avrebbe dovuto dimostrare di avere acquisito le informazioni necessarie dai clienti in particolare circa la loro esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la loro situazione finanziaria, i loro obbiettivi di investimento, la loro propensione al rischio.(ovviamente non solo nel 1994 ma al momento in cui si stava per effettuare l'investimento) con eventuale rifiuto da far risultare dal contratto scritto ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta; la banca avrebbe dovuto, inoltre, dimostrare di aver operato in modo che i miei genitori fossero sempre adeguatamente informati sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio (art. 21 del d.lgs.58 del 1998, integrato dall'art.28 della delibera Consob Luglio 1998 n. 11522).
L'ordine sottoscritto da mio padre dice: prima di sottoscrivere il presente ordine,anche in relazione alla non adeguatezza dell' operazione nei vostri confronti ai sensi dell'art.29 del reg.Consob n.11522/98 e dell'eventuale conflitto di interessi art.27 stesso regolamento avete preso nota delle seguenti AVVERTENZE: la banca non ha segnalato alcuna avvertenza. Essendo stato ammesso dalla medesima banca che l'operazione presentava profili di rischio tali da renderla inadeguata per chi la stava compiendo, la stessa avrebbe dovuto dimostrare di avere informato l'investitore che si trattasse di un operazione non adeguata e delle ragioni per cui non fosse opportuno procedere alla sua esecuzione,e di aver dato corso all'operazione solo sulla base di un ordine in cui fosse fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.
Voi dite invece che la banca non era tenuta a segnalare alcuna avvertenza in merito ai rischi che l'operazione comportava perche' i miei genitori avevano in portafoglio altre obbligazioni (Fiat, Telecom Italia, Enel, Sogerim). Sul punto giova rilevare che l'acquisto di tali titoli non trasforma automaticamente l'investitore, nella specie un pensionato e una casalinga in soggetti esperti in grado di valutare i rischi dell'operazione. Desidero sapere per cortesia dai vostri esperti gli art. di legge che confermano la vostra tesi. Vi ringrazio per la vostra disponibilita' e pazienza. Distinti saluti


Questo lettore prende gli articoli di legge che abbiamo pubblicato sul nostro sito e con quelli dice di "dimostrarci" che la nostra risposta sarebbe sbagliata. Non solo, ci chiede quali articoli sosterrebbero la nostra tesi. non e', a suo modo, divertente?

Riteniamo, quindi, che sia utile dare alcune informazioni generali aggiuntive a quelle gia' fornite.
In primo luogo e' sempre bene essere prudenti prima di avviare un'azione legale. Il fatto di aver, in teoria, ragione, non e' sufficiente per vincere una causa. E' verissimo, come abbiamo scritto, che vige l'inversione dell'onere della prova, ma e' anche vero che se la Banca puo' agevolmente dimostrare una tesi a lei favorevole, anche se la realta' dei fatti e' diversa, a nostro giudizio e' bene non avviare un'azione legale con il rischio di dover pagare fior di spese legali, oltre al danno finanziario gia' subito.
Nel caso della lettera precedente, ad esempio, anche ammesso che la banca non abbia effettivamente compilato la scheda sul profilo di rischio del cliente, bisogna ricordare che la banca ha l'obbligo di informarsi sul profilo del cliente, ma la forma scritta e' prevista solo nel caso in cui il cliente rifiuti di fornire le informazioni richieste, non se il cliente fornisce, oralmente, le informazioni sul proprio profilo di rischio. Ovviamente, la Banca deve dimostrare, in assenza del profilo di rischio scritto, che tale profilo sia adeguato alle operazioni poste in essere. Nel caso specifico la Banca avrebbe buon gioco in merito. In primo luogo l'operazione contestata rappresenta una percentuale modesta del portafoglio complessivo, sicche' la Banca sosterrebbe la tesi di volontaria diversificazione del portafoglio, in secondo luogo, precedentemente, erano gia' state compiute operazioni in tutto simile come tipologia, quindi la Banca potrebbe ragionevolmente sostenere che il profilo di rischio desumibile dalle precedenti operazioni era del tutto adeguato.

In proposito sara' utile leggere due recenti sentenze che danno ragione alla Banca in situazioni (almeno leggendo la sentenza) di evidente "temerarieta'" dell'azione. La prima e' relativa al Tribunale di Monza del 16 Dicembre 2004. Il testo integrale si puo' leggere qui: clicca qui
La seconda e' recentissima, pubblicata proprio ieri sullo stesso sito, ed e' sempre del Tribunale di Monza. L'ha scritta lo stesso giudice che ha fatto la prima sentenza favorevole ai risparmiatori sull'Argentina. Il testo integrale si puo' leggere qui: clicca qui.

E' molto utile leggersi queste sentenze per comprendere che non sempre il fatto di aver perso dei soldi sui mercati finanziari, magari con investimenti proposti in maniera poco chiara dalla Banca, e' sufficiente per fare un'azione legale vincente.
La normativa sull'intermediazione finanziaria e' indubbiamente molto a favore degli investitori, ma questo non significa che basti aver perso dei soldi per far causa. Sono necessari dei requisiti ben precisi per poter impostare un'azione legale ed e' bene essere consapevoli del fatto che, comunque, anche il possesso di questi requisiti non garantisce la vittoria.
Chi desidera, ovviamente, puo' fare anche un'azione legale "temeraria". Non avra' certo difficolta' a trovare un avvocato che prenda il mandato. Noi riteniamo, comunque, che il compito di Aduc-Investire Informati sia anche quello di mettere in guardia i nostri lettori da questo rischio.
Con cio' non vogliamo dire che, nei casi in cui suggeriamo di non fare un'azione legale, riteniamo che la Banca si sia comportata bene, riteniamo semplicemente che la Banca possa agevolmente dimostrare di non aver violato nessuna norma.
 
 
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