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'Cattivi pagatori' e centrale rischi. Obbligo di comunicazione preventiva al consumatore, sempre
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Articolo di Giulia Barsotti
16 novembre 2021 14:03
 
La Banca d’Italia il 14 ottobre 2021 ha pubblicato il 20° aggiornamento alla Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991, recante Istruzioni per gli intermediari creditizi sulla Centrale dei rischi.
Queste che seguono sono le poche modifiche effettuate.
La regola vuole che quando un soggetto viene segnalato per la prima volta negativamente alla Centrale rischi, se è un consumatore, deve essere informato di ciò, preventivamente, ossia prima della trasmissione della segnalazione negativa.
In base alle nuove regole si stabilisce che l' informativa preventiva debba essere comunicata al consumatore anche se l'esposizione da segnalare non ha a che fare con il "Credito al Consumo".
La circolare, prevede anche che ai fini della segnalazione alla Centrale Rischi, la classificazione "inadempienze probabili", in quanto relativa all'intera esposizione verso il cliente, deve essere indicata su tutte le linee di credito riferite al soggetto. La classificazione a "inadempienze probabili" deve essere univoca tra i soggetti ricompresi nel perimetro delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata e deve tener conto di tutti gli elementi informativi a disposizione del gruppo."
Inoltre, quando un'autorità giudiziaria ordina ad esempio la cancellazione di una posizione di sofferenza presso la centrale dei Rischi, l'intermediario deve provvedere senza ritardo. Se destinataria dell'ordine è la Banca d'Italia, questa a mezzo pec, chiede all'intermediario di provvedere entro i tre giorni lavorativi successivi alla richiesta alla rettifica dei dati e alla eventuale riclassificazione della posizione del soggetto.
Nel caso in cui l'intermediario non provveda nei termini, entro un giorno dalla scadenza di questi vi provvede la Banca d'Italia, avviando anche la procedura sanzionatoria nei confronti del segnalante in base a quanto previsto dal Testo Unico bancario.
E ancora, con il suddetto aggiornamento viene previsto che chi ha reso una falsa dichiarazione nel richiedere i dati della Centrale dei rischi tramite la piattaforma Servizi online (disponibile sul sito della Banca d’Italia) autenticandosi con SPID/CNS, non può presentare ulteriori richieste di accesso mediante tale modalità per due anni (le altre modalità, posta ordinaria o consegna a mano, restano invece attive); trascorso questo periodo, in presenza di ulteriori dichiarazioni false la sospensione diventa definitiva.
Viene inoltre precisato che le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell’Albo unico di cui all’art. 106 del T.U.B. sottoposti a liquidazione coatta amministrativa e a liquidazione volontaria partecipano alla Centrale dei rischi a fronte di una specifica disposizione della Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 84, co. 3 e 96-quinquies, co. 4 del T.U.B., ove tale partecipazione si renda necessaria per le esigenze informative della Centrale dei rischi o per lo svolgimento delle operazioni della liquidazione, (Le banche e gli intermediari finanziari che sono iscritti nell'Albo unico (art. 106 del T.U.B.) e sono sottoposti a liquidazione coatta amministrativa e a liquidazione volontaria, partecipano alla Centrale dei rischi in virtù di una disposizione della Banca d'Italia (art. 84, co. 3 e 96-quinquies, co. 4 del TUB), se la partecipazione è necessaria per le esigenze informative della Centrale dei rischi o per lo svolgimento delle operazioni dell'attività di liquidazione).
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