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Cirio: azioni legali contro le banche dopo le sanzioni Consob
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22 marzo 2005 0:00
 
Finalmente, nell'ultimo bollettino Consob sono state pubblicate le sanzioni comminate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze su proposta della Consob per i casi Cirio.
Alleghiamo al presente articolo un estratto dal bollettino con il testo di tutte le sanzioni.
Le banche coinvolte sono:
- Banca Nazionale del Lavorom S.p.A.
- Banca Popolare di Ancona S.p.A.
- Credito Emiliano S.p.A.
- Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.
- Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A.
- Banca Agricola Mantovana S.p.A. (ora gruppo Monte dei Paschi di Siena)
- Unicredit Banca S.p.A.
- Capitalia S.p.A.
- Banca Intesa S.p.A. (anche per le obbligazioni "Argentina")
- Sanpaolo Imi S.p.A

Il contenuto delle sanzioni
E' utile ricordare che la Consob ha il potere di sanzionare solo le persone fisiche e non le persone giuridiche (cioe' direttamente le Banche).
Il potere (si fa per dire.) sanzionatorio e' previsto dall'art. 190 del D.Lgs 58/98 il quale recita:
I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di societa' o enti, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1; 65, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni.
2. La stessa sanzione si applica:
a) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle società di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
b) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle società di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
c) agli organizzatori, agli emittenti e agli operatori, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 78 e 79;
d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70 o che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione della società indicata nell'articolo 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70 e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime.
3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle società o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato le disposizioni indicate nei medesimi commi o non abbiano vigilato, in conformità dei doveri inerenti al loro ufficio, affinché le disposizioni stesse non fossero da altri violate. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 8, commi da 2 a 6.


In poche parole, la Consob ha poteri sanzionatori veramente ridicoli, pochi spiccioli e non gia' direttamente alla Banca ma ai suoi amministratori o dipendenti.
Ma vediamo le motivazioni delle sanzioni. La Consob ha rilevato le seguenti violazioni:

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1. art. 21, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 58/1998 e art. 56 del Regolamento Consob n. 11522/1998 (adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998), per non essersi l'intermediario dotato di procedure interne idonee ad assicurare l'efficiente, ordinata e corretta prestazione del servizio di negoziazione in conto proprio;
Si contesta, cio', all'intermediario (pero' si sanzionano le persone.) di non aver osservato le seguenti norme:

"Art. 21 (D.Lgs 58/98)
(Criteri generali)
1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.

Art. 56 (Reg. Consob 11522)
(Procedure interne)
1. Ai fini del presente regolamento, per procedura si intende l'insieme delle disposizioni interne e degli strumenti adottati per la prestazione dei servizi
2. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio e le SICAV si dotano di procedure idonee a:
a) assicurare l'ordinata e corretta prestazione dei servizi;
b) ricostruire le modalità, i tempi e le caratteristiche dei comportamenti posti in essere nella prestazione dei servizi;
c) assicurare una adeguata vigilanza interna sulle attività svolte dal personale addetto e dai promotori finanziari.
3. Gli intermediari autorizzati, anche al fine di ridurre al minimo il rischio di conflitti di interessi, adottano procedure interne finalizzate ad assicurare che non si verifichino scambi di informazioni fra i settori dell'organizzazione aziendale che devono essere tenuti separati secondo quanto disposto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del Testo Unico;
4. Gli intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento, le società di gestione del risparmio e le SICAV, anche al fine di ridurre al minimo il rischio di conflitti di interessi, adottano procedure interne finalizzate ad assicurare che non si verifichino scambi di informazioni con altre società del gruppo che prestano servizi di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento e servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), del Testo Unico.
5. Per le negoziazioni su strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati, gli intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento, le società di gestione del risparmio e le SICAV adottano procedure idonee a consentire loro di ricercare le condizioni di cui agli articoli 43, comma 4, e 54, comma 4, e a documentare tale ricerca.
6. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio e le SICAV adottano procedure interne finalizzate alla ordinata e sollecita gestione e archiviazione della corrispondenza e della documentazione ricevuta e trasmessa, anche tramite i promotori finanziari, nell'ambito dei servizi prestati.
7. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio e le SICAV comunicano per iscritto al personale addetto e ai promotori finanziari le procedure concernenti le modalità di svolgimento delle attività agli stessi assegnate, precisando i connessi compiti, doveri e responsabilità.


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2. art. 26, comma 1, lett. e), del Regolamento Consob n. 11522/ 1998 (adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998), per non aver l'intermediario acquisito una conoscenza degli strumenti finanziari adeguata al tipo di prestazione fornita, ossia alla negoziazione in conto proprio; il che ha reso immediatamente disponibili alla clientela emissioni dalle caratteristiche peculiari, come quelle riguardanti le obbligazioni del gruppo Cirio;
Si contestano all'intermediario le seguenti norme:

Art. 26 (Reg. Consob 11522)
(Regole generali di comportamento)
1. Gli intermediari autorizzati, nell'interesse degli investitori e dell'integrità del mercato mobiliare:
a) operano in modo indipendente e coerente con i principi e le regole generali del Testo Unico;
b) rispettano le regole di funzionamento dei mercati in cui operano;
c) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare un investitore a danno di un altro;
d) eseguono con tempestività le disposizioni loro impartite dagli investitori;
e) acquisiscono una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire;
f) operano al fine di contenere i costi a carico degli investitori e di ottenere da ogni servizio d'investimento il miglior risultato possibile, anche in relazione al livello di rischio prescelto dall'investitore.


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3. art. 28, comma 2, del Regolamento Consob n. 11522/1998 (adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998), per aver l'intermediario effettuato operazioni nei confronti di clientela retail senza aver fornito agli investitori informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione;
E' ecco la norma per esteso:

Art.. 28 (Reg. Consob 11522)
(Informazioni tra gli intermediari e gli investitori)
1. Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono:
a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio.
L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore;
b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari.
2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.


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4. art. 29 dei Regolamento Consob n. 11522/1998 (adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998), per non essersi l'intermediario astenuto dall'effettuare operazioni non adeguate al profilo degli investitori;
Ecco la norma di legge che la Consob ha ritenuta violata:

Art. 29 (Reg. Consob 11522)
(Operazioni non adeguate)
1. Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati.
3. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione.
Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.


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5. art. 32, comma 5, del Regolamento Consob n. 11522/1998 (adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998), per aver l'intermediario applicato, nella prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio, commissioni sul prezzo pattuito con gli investitori;

Art. 32 (Reg. Consob 11522)
(Negoziazione)
1. Nella prestazione dei servizi di negoziazione, gli intermediari autorizzati eseguono gli ordini rispettando la priorità di tempo nella loro ricezione.
2. Il rifiuto di eseguire un ordine deve essere prontamente comunicato all'investitore.
3. Ferma restando la disciplina di cui al regolamento previsto dall'articolo 25, comma 2, del Testo Unico, gli intermediari autorizzati eseguono in conto proprio o in conto terzi le negoziazioni alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alle dimensioni e alla natura delle operazioni stesse. Nell'individuare le migliori condizioni possibili si ha riguardo ai prezzi pagati o ricevuti e agli altri oneri sostenuti direttamente o indirettamente dall'investitore.
- al di fuori dell'orario ufficiale di negoziazione, come definito dal regolamento previsto dall'articolo 25,comma 2, del Testo Unico, in un mercato regolamentato o in un sistema di scambi organizzati.
5. Nella prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio gli intermediari autorizzati comunicano all'investitore, all'atto della ricezione dell'ordine, il prezzo al quale sono disposti a comprare o a vendere gli strumenti finanziari ed eseguono la negoziazione contestualmente all'assenso dell'investitore; sul prezzo pattuito non possono applicare alcuna commissione.
6. Nella prestazione del servizio di negoziazione per conto terzi, ferma restando l'applicazione delle commissioni e delle spese, il prezzo praticato all'investitore è esclusivamente quello ricevuto o pagato dall'intermediario.


Conseguenze di queste sanzioni per gli investitori
Fatta questa doverosa rassegna delle violazioni accertate dalla Consob e' bene sottolineare come, purtroppo, non vi sia un immediato vantaggio per i risparmiatori coinvolti in questa vicenda. I pochi soldi delle sanzioni, ovviamente, non verranno distribuiti fra i malcapitati risparmiatori (e comunque sarebbero pochissimi spiccioli) ma, cosa ancora piu' grave, neppure i singoli casi dei risparmiatori coinvolti nelle vicende accertate della Consob possono avere accesso alle informazioni per farle valere quantomeno in un procedimento civile. La cosa e' paradossale ma e' cosi'. La Consob ha accertato che vi è stata la violazione dell'art. 28 e 29 del regolamento Consob (evidentemente ha riscontrato dei casi concreti). Ebbene, almeno quei risparmiatori potrebbero beneficiare del lavoro svolto da un'autorita' pubblica? No, neppure loro. Le carte sono protette dal segreto d'ufficio e questi risparmiatori che sono stati certamente vittima di una violazione della normativa vigente rimarranno danneggiate.
Purtroppo ogni risparmiatore deve agire con una propria azione giudiziaria per conto proprio se vuole ottenere giustizia.
E' importante ribadire che anche a seguito di queste sanzioni il solo fatto di aver acquistato i bond Cirio da queste banche non da diritto ad ottenere un risarcimento attraverso un'azione legale.
Per affrontare una causa e' necessario che vi siano le condizioni, anche documentali.
Se vi sono, chiaramente il fatto che la Consob ha comunque condannato l'intermediario ha un buon peso in giudizio, ma non vi e' una diretta connessione con il caso specifico.

Come verificare se ci sono le condizioni per fare un'azione legale nei confronti della Banca che ha venduto le obbligazioni Cirio
In primo luogo e' molto utile leggere la risposta alla domanda frequente "Quando posso denunciare la mia banca per avermi fatto fare un investimento disastroso?" che si torva all'indirizzo: clicca qui
Successivamente, se lo si desidera, si puo' usufruire del servizio gratuito dell'Aduc. A tale scopo e' necessario avere a disposizione alcuni documenti:
- copia del contratto di ricezione e trasmissione ordine nonche' negoziazione.
- copia dell'ordine di acquisto e/o della conferma di acquisto del titolo
- copia (se presente) del documento generale sui rischi debitamente firmato per ricevuta
- copia (se presente) della scheda attestante il proprio profilo di investitore.

Se, come spesso accade, tale documentazione non e' disponibile, e' necessario richiederne copia alla banca. A questo scopo, allegato al presente articolo, abbiamo predisposto uno schema di lettera tipo da stampare, compilare e firmare in duplice copia. Una copia va consegnata in banca ed un'altra va fatta firmare per ricevuta e conservata.

Una volta acquisita questa documentazione e' necessario scrivere un promemoria con i seguenti dati:
1. Generalita', numeri telefonici, indirizzo E-mail, eta', professione e titolo di studio del sottoscrittore.
2. Natura dei titoli e codice ISIN (da richiedere in banca) . Importo. Data dell'investimento. Banca presso la quale e' stato effettuato l'investimento.
3. Da quanto tempo si e' clienti della banca presso la quale e' stato effettuato l'investimento.
4. Che tipologie di investimento sono state effettuate in passato ed in che percentuale rispetto al patrimonio finanziario detenuto presso la banca (ad esempio: frequente compravendita di azioni e/o obbligazioni rischiose per percentuali superiori al 50% del proprio patrimonio).
5. Come e' stato deciso l'investimento. Di propria iniziativa, senza richiedere preventivi consigli oppure sono stati chiesti consigli ad un impiegato della banca (indicare se possibile nome e cognome e data anche approssimata del colloquio).
6. Che cosa e' stato proposto dalla banca. Sono stati proposti altri investimenti in alternativa.
7. E' stato chiesto se l'investimento proposto fosse senza rischi. Che cosa e' stato risposto.
8. C'erano altri testimoni al momento del colloquio con l'impiegato della Banca
9. Se gli ordini di acquisto sono stati impartiti per iscritto. Se sono stati impartiti telefonicamente, risulta che la telefonata sia stata registrata (in questo caso il cliente doveva essere informato al telefono che la telefonata sarebbe stata registrata).
10. Nel caso di ordine impartito per iscritto, la Banca ha rilasciato copie degli ordini sottoscritti.
11. Rispetto al patrimonio finanziario complessivo depositato presso la banca al momento dell'investimento, che percentuale è stata investita in bond Cirio.
12. Altri particolari e osservazioni che si ritengono importanti.

La documentazione ed il promemoria devono essere spediti alla sede Aduc-Investire Informati di competenza in base alla residenza dell'investitore.
- Valle D'Aosta-Piemonte-Liguria-Lombardia-Veneto-Trentino Alto Adige- Friuli Venezia Giulia-Emilia Romagna-Toscana-Marche. Responsabile: Alessandro Pedone
Aduc-Investire Informati
Cirio
Via Cavour, 68
50129 Firenze
o anche all'indirizzo [email protected] se la documentazione e' su supporto informatico.
- Lazio-Umbria-Abruzzo-Molise-Campania-Puglia-Basilicata-Calabria-Sardegna-Sicilia.
Responsabile: Giuseppe D'Orta
Aduc-Investire Informati
Cirio
Via Belvedere, 98
80127 Napoli
o anche all'indirizzo [email protected] se la documentazione e' su supporto informatico.

Allegato: clicca qui

Allegato: Richiesta formale alla banca dei documenti Cirio.doc

 
 
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