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La Consob interviene sulle gestioni individuali "garantite" e "protette"
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25 luglio 2005 0:00
 
La Consob ha emesso oggi la seguente comunicazione relativa alle gestioni c.d. garantite e protette.

L'andamento dei mercati ha generato interesse per servizi del risparmio gestito caratterizzati da una spiccata connotazione difensiva. Tipici esempi sono le gestioni di portafoglio accompagnate da una garanzia (cosiddette garantite) e quelle protette. Le prime si caratterizzano per la presenza di una vera e propria garanzia, distinta dal servizio di gestione, che attribuisce al risparmiatore il diritto, quanto meno, alla restituzione del capitale investito. Nelle gestioni protette, invece, la limitazione del rischio finanziario si realizza attraverso l'adozione di particolari tecniche gestionali. L'ingegneria finanziaria ha poi creato variegate combinazioni tra i due tipi, dove l'adozione di tecniche di protezione del portafoglio si accompagna all'assunzione di una formale garanzia alla restituzione del patrimonio conferito. In questo caso si puo' parlare di gestioni protette accompagnate da una garanzia.
Di fronte alla molteplicita' ed alla complessita' di questi prodotti, e' particolarmente importante che gli intermediari - al fine di ottemperare ai principi generali di trasparenza, correttezza e idonea informativa - rappresentino con la massima chiarezza, nei messaggi pubblicitari, nei rapporti precontrattuali e all'interno del contratto stesso, le caratteristiche della gestione offerta. Soltanto la piena trasparenza delle caratteristiche, anche sotto il profilo dei costi, consente infatti all'investitore di valutare la convenienza economica del prodotto complessivamente offertogli, anche mediante la comparazione con altri prodotti disponibili sul mercato.
In quest'ottica la Commissione ha inteso definire alcune regole e criteri che devono essere seguiti nell'offerta e nello svolgimento di questi servizi.
Per quanto riguarda le gestioni garantite, una prima regola, che discende dalla distinzione strutturalmente esistente fra contratto di gestione e contratto accessorio di garanzia, impone al gestore di non lasciarsi influenzare, nel proprio stile gestionale e nelle scelte di investimento, dalla presenza del contratto accessorio di garanzia. Ogni forma di predeterminazione dell'attivita' del gestore, prevista a seguito della collaterale presenza di un impegno di "garanzia", configurerebbe, piuttosto, una gestione "protetta accompagnata da una garanzia". La Commissione ha inoltre tenuto a precisare che la possibilita' per il cliente, tipica del servizio di gestione, di impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere non puo' venire meno, o essere limitata, a causa dell'esistenza di una garanzia di restituzione del capitale conferito; e neanche puo' essere escluso il diritto di recedere anticipatamente dal contratto. L'aver impartito specifiche istruzioni, o aver chiesto il recesso anticipato, potra', al piu', rendere inefficace la garanzia. In relazione a tale conseguenza, oggettivamente rilevante, e' necessario che in sede di sottoscrizione venga richiesta, e raccolta, la specifica e consapevole adesione del cliente.
L'intervento della Commissione ha riguardato anche alcuni profili relativi al contenuto del contratto. In via generale, il fatto che la prestazione della garanzia sia collegata ad un contratto di gestione, sottoposto a specifici oneri di trasparenza dalla disciplina di settore, richiede necessariamente che anche la garanzia risponda, fin dalla documentazione contrattuale, a standard minimi di trasparenza. In ogni caso, il dovere dell'intermediario di fornire informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni del servizio e gli obblighi generali di correttezza e trasparenza impongono, non solo una piena rappresentazione al cliente delle caratteristiche della gestione, ma anche una chiara illustrazione degli effetti complessivi dell'operazione finanziaria proposta. Questi aspetti, oltre alla netta distinzione fra il prezzo della gestione e della garanzia, devono riflettersi nella documentazione contrattuale, che va unitariamente consegnata all'investitore.
Nel caso di gestioni protette accompagnate da una garanzia, fermi restando i principi ed i criteri appena illustrati relativi alla presenza dell'impegno di restituzione, si aggiungono alcune regole che attengono alla natura "protetta" della gestione. In particolare, la Commissione ha sottolineato la necessita' che il contratto riporti chiaramente alcuni elementi, ritenuti particolarmente importanti, quali la tipologia del rischio di posizione che si intende immunizzare, le modalita', il periodo e le eventuali condizioni contrattuali di efficacia dell'immunizzazione e l'ammontare del patrimonio conferito in gestione che si intende immunizzare dal rischio di posizione.
Inoltre, se le tecniche gestionali utilizzate prevedono, in determinati scenari di mercato, che il portafoglio del cliente sia investito in titoli c.d. risk free rate, senza ulteriore e successiva possibilita' di smobilizzo fino alla data prevista per l'operare della garanzia, il cliente dovra' essere tempestivamente informato dell'avverarsi di questa eventualita' e dovranno essere previsti meccanismi di revisione dell'assetto commissionale che tengano conto del ridimensionamento dell'attivita' gestoria.
La contrattualistica e la documentazione dei contratti in corso dovra' essere adeguata, ove necessario, tenuto conto della vita residua dei contratti stessi, entro sei mesi dalla pubblicazione della comunicazione Consob.
 
 
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