testata ADUC
Contratti di finanziamento, la natura obbligatoria della polizza assicurativa e il calcolo del Taeg
Scarica e stampa il PDF
Articolo di Marco Solferini
5 dicembre 2017 8:39
 
Con decisione 10621 del 12 settembre 2017 il Collegio di Coordinamento di ABF ha stabilito la linea di indirizzo da seguire per la corretta qualificazione circa la natura facoltativa o meno dell'assicurazione sul prestito personale. Essenziale per stabilire se l'importo/Premio assicurativo pagato dal Cliente debba o meno essere ricompreso nel conteggio del Taeg.

Fino ad oggi infatti, complice le già intervenute pronunce dell'Abf, la questione era stata risolta positivamente nel senso che tal costo sarebbe dovuto essere conteggiato nel Taeg solo nella circostanza in cui l'assicurazione fosse stata obbligatoria.

Esulava pertanto l'ipotesi in cui la stessa fosse facoltativa.

Sul punto però già il sottoscritto Autore aveva pubblicato alcuni rilievi critici in quanto la sproporzione contrattuale a favore del contraente forte, cioè l'intermediario, rispetto al Cliente – Consumatore, avrebbe ben potuto fare in modo che il primo realizzasse l'obiettivo di ottenere l'obbligatorietà della polizza assicurativa pur mascherandola, per convenienza, come facoltativa.

Orbene, allo stato attuale, invece, la situazione ha subito un interessante e opportuna evoluzione.

Per prima cosa è bene precisare che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio.

Pertanto l'onere della prova è ancora sul mutuatario che è anche colui il quale agisce contro l'intermediario per vedersi riconosciuto il diritto a che tale costo sia incluso nel conteggio del Taeg.

Tale prova deve dimostrare che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte.

Ma per fornire tale prova, adesso, il mutuatario può fare affidamento su presunzioni che siano gravi, precise e concordanti.

L'utilizzo di questa assai nota formulazione civilistica è di per sé il riconoscimento di quanto “diabolico” sarebbe all'opposto il dover dimostrare con mezzi di prova la reale natura obbligatoria della polizza: una vera e propria “pistola fumante” impossibile.

Il significato è quello di evitare che il ruolo della Banca in quanto sproporzionatamente avantaggiata nella contrattazione la mettesse al riparo da qualunque effettiva capacità del Cliente di dimostrare le proprie ragioni.

Non solo, il Collegio ha ulteriormente precisato che l'onere della prova attraverso presunzioni è desumibile dal concorso di alcune individuate circostanze.


La dimostrazione dell'obbligatorietà della clausola assicurativa secondo i canoni tracciati dal Collegio di Coordinamento.

Tal dimostrazione può essere data in molteplici modi, ma il Collegio onde venire ancor più incontro ai Clienti / Consumatori ha tracciato alcuni di questi in modo da tipicizzarli.

Ciò significa che ricorrendo queste individuate circostanze, che di seguito vengo a riproporre, può dirsi per effetto dimostrato il carattere obbligatorio della clausola assicurativa:

Tali sono:
  1. la polizza ha avuto funzione di copertura del credito.
  2. vi è una connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti sono stati stipulati contestualmente e hanno pari durata.
  3. l'indennizzo è stato parametrato al debito residuo.
Orbene, giova prestare immediatamente attenzione al fatto che il significato di tali indicazioni non è quello di far si che solo a queste condizioni si possa sostenere che la polizza era in realtà obbligatoria.

Queste sono infatti condizioni che potremmo definire “forti”. Difficilmente superabili dalla controparte, cioè l'intermediario, con la prova contraria.

Ma anche qualora non ricorrano la dimostrazione della prova obbligatoria può benissimo essere ugualmente offerta.

Specialmente se non si verificano proprio ed esattamente come sono state delineate dal Collegio di Coordinamento.

Per esempio, vi può ben essere connessione genetica e funzionale tra il finanziamento e l'assicurazione ma la stessa, pur essendo stipulata contestualmente non ha pari durata rispetto al primo.

Orbene, posto che il finanziamento è “sempre” rimborsabile anticipatamente salvo l'esistenza di un periodo prima del quale questo non possa accadere, è in rè ipsa che la durata non può considerarsi sempre e comunque uguale a quella del finanziamento. Ben potendo all'opposto avere una vita media più breve.

In questo caso dovrà essere preso in considerazione il metro di credito adottato.

Pertanto se si tratta di un Cliente la cui esposizione debitoria può essere problematica allora vuol altresì dire che la concentrazione del premio assicurativo nei primi anni (per esempio 5) ha un ulteriore valenza strategica a favore dell'intermediario il quale così facendo si assicura l'incasso dei premi nei primi anni, esattamente come avviene per il noto conteggio secondo il c.d. metodo francese della quota interessi, quando la solvibilità del Cliente è usualmente più garantita, oppure mettendosi al riparo da eventuali estinzioni anticipate.

Quindi, per riassumere e meglio precisare. Queste circostanze indicate dal Collegio se ricorrono sono forti indici presuntivi a vantaggio del Cliente ma nel contempo gli stessi non sono l'unica condizione ben potendo comunque essere dimostrata ugualmente la natura facoltativa della clausola assicurativa.


Il vantaggio economico dell'intermediario relativamente al pagamento della polizza.

Assume un ulteriore rilevanza la circostanza in cui contraente e beneficiario della polizza siano la stesso intermediario finanziatore.

Ma non soltanto.

A ben guardare infatti, pure questo sarebbe facilmente evitabile, specialmente nelle strutture di Gruppo.

Per questo motivo è altrettanto rilevante la circostanza in cui all'intermediario finanziatore sia attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza stessa.

Ebbene, stante la struttura delineata, che abbraccia una moltitudine di ipotesi e rende sicuramente più difficile all'intermediario sottrarsi da questa ulteriore presunzione, occorre focalizzarsi su cosa debba intendersi per “significativa remunerazione”.

Posto che la stessa non possa unicamente consistere nella provvigione in quanto fattore sostanzialmente neutro, laddove in ogni caso andrebbe riconosciuta per il semplice fatto del collocamento, la stessa assume però un importante rilievo se, a conti fatti, è particolarmente consistente nel suo ammontare e quando non sia rilevabile alcuna ulteriore attività che non sia il semplice collocamento della polizza.

In buona sostanza la provvigione non può essere uno schermo protettivo che metta al sicuro da rilievi ben più penetranti sulla sua natura per il banale motivo che in ogni caso ci dovrebbe essere per legge.

E tali approfondimenti prendono anzitutto in considerazione il “quantum” di questa assicurazione che, se superiore a quello della media o comunque sproporzionato rispetto al premio pagato (magari anche superiore al 50% dello stesso) rivela la propria natura di vero e proprio premio a favore dell'intermediario che ha pertanto un interesse a incassarlo e quindi a collocare la polizza in modo tutt'altro che facoltativo.

Inoltre, andranno indagate le attività che realisticamente sono state svolte dall'intermediario collocatore avuto riguardo all'indagine compiuta sulle concrete esigenze assicurative del Cliente.

Conseguentemente, tanto maggiore sarà il formato standard o la ripetizione seriale di moduli sostanzialmente prestampati tanto minore sarà l'impegno profuso dall'intermediario a dimostrazione che la polizza era in realtà un pacchetto incluso e irrinunciabile che non aveva nulla a che vedere con la posizione del Cliente.

Quindi, da un lato si recepisce il fatto che i processi distributivi eccessivamente standardizzati non sempre includono valutazioni di adeguatezza mentre spesso rivelano indici presuntivi di un attività di collocamento per fini di mero profitto.

In secondo luogo che qualora il contratto offerto congiuntamente al finanziamento sia facoltativo le forme di remunerazione e valutazione della rete di vendita non siano tali da costituire in realtà un forte incentivo alla vendita del contratto (pur se qualificato come) facoltativo accanto al finanziamento rispetto alla sola vendita di quest'ultimo.


L'esercizio del diritto di recesso.

Anche la presenza di un diritto di recesso può avere rilevanza. Infatti occorre rilevare se lo stesso, eventualmente riconosciuto al debitore-assicurato determini l'applicazione di costi o qualsiasi altra modifica delle condizioni del contratto di credito.

Circostanza che rivelerebbe come il servizio accessorio debba considerarsi come de facto obbligatorio.

Per converso è una interessante prova liberatoria a favore dell'intermediario l'attribuzione al debitore-assicurato di un diritto di recesso dal contratto di assicurazione per tutto il corso del finanziamento senza l'applicazione di costi o qualsiasi altra modifica delle condizioni di contratto di credito. Infatti, tale attribuzione rivelerebbe l indifferenza della polizza assicurativa sulla pattuizione delle condizioni del prestito.

Parmi doveroso dover sottolineare come allo stato attuale questa sembrerebbe a tutti gli effetti, una solida e difficilmente superabile prova liberatoria a favore dell'intermediario.

Fermo restando, in ogni caso, che sul punto la qualificazione in via presuntiva della polizza come obbligatoria secondo il disposto dell'art. 121 del Tub non esclude che l'intermediario fornisca indici dimostrativi dell'opposto e che attengono alla fase di formazione del contratto.


La comparazione come prova dei costi e del Taeg.

Il più rivelatore degli indici che l'intermediario ha a propria disposizione per vincere le presunzioni opposte dal Cliente / consumatore e dimostrare la facoltatività della polizza è quello della comparazione.

L'avere cioè proposto al Cliente una comparazione dei costi (e del Taeg) con o senza polizza.

Ciò in quanto la prospettazione della comparazione dei costi, con o senza polizza, rafforza il significato della facoltatività perchè consente una scelta economica da parte del Cliente – Consumatore.

Inoltre tale ipotesi dimostra che la procedura di commercializzazione è improntata su canoni di trasparenza e correttezza ed in particolare a questi è stato illustrato chiaramente e correttamente il costo complessivo da sostenere sia nel caso in cui sottoscriva il contratto realtivo al servizio accessorio offerto sia in quello in cui non lo sottoscriva.


Conclusioni e considerazioni

In definitiva quindi, alla luce dell'evoluzione che la fattispecie ha avuto, avanti all'ABF e in ragione di quanto già pubblicato dal sottoscritto non è affatto sbagliato affermare che in esso ho effettuato rilievi e considerazioni che sono stati, a distanza di circa un anno, pienamente accolti.

Attualmente, l'orientamento dell'ABF, per giusta e corretta interpretazione fornita dal Collegio di Coordinamento è proprio in larga parte basato sull'assenza o meno di un alterativa comparativa della polizza assicurativa per determinarne la facoltatività o meno.

L'iniziale dibattito, evidentemente voluto dagli intermediari, basato sulla non obbligatorietà era chiaramente strumentale in quanto fittiziamente cercava di mascherare, nel dato letterale, della natura facoltativa della clausola, come veniva riportata in contratto, quella che in realtà era, a tutti gli effetti, una clausola assicurativa obbligatoria.

Non solo perchè senza il contraente forte (la Banca) non avrebbe concesso il credito (la qual cosa aveva mille e mille modi per far capire al Cliente a cominciare da quanto verbalmente riferivano i dipendenti di filiale o simili) ma anche per via del fatto che la polizza veniva “piazzata” con un evidente interesse. Spesso plurimo. L'intermediario (facente parte magari dello stesso Gruppo bancario) beneficiava di una commissione, poi il premio veniva pagato a una società (sempre del medesimo Gruppo bancario), e via dicendo.

Era chiara quindi sia l'attività di persuasione sia quella di “copertura”, cioè l'intento di voler simulare la facoltatività quando invece si trattava di una tanto irrinunciabile quanto non trattabile obbligatorietà.

E il punto di rottura per dimostrare questo meccanismo gravemente lesivo dei diritti dei consumatori annidava, appunto, come ebbi a scrivere, nell'assenza di alternativa.

Se cioè l'intermediario avesse sottoposto al Cliente un conteggio comprendente i costi della polizza facoltativa e uno diverso, dove non figuravano (del resto se fosse realmente facoltativa perchè non farlo?) allora il Cliente avrebbe potuto realmente dichiararsi informato.

Come pure avrebbe potuto recarsi da più intermediari e tornarsene a casa con diversi prospetti a mò di preventivo onde mettersi seduto e confrontarli finanche allo scopo di giungere a sceglierne uno migliore dove, per esempio, figurasse anche la clausola facoltativa.

Ma nulla di tutto questo accadeva per l'ovvio motivo che si voleva, all'opposto, coartare la volontà del Cliente obbligandolo a sottoscrivere la polizza obbligatoria e lucrando ulteriori costi che non venivano debitamente conteggiati nel Taeg.

Il risultato, di giustizia, pertanto non può che essere quello di dimostrare la natura obbligatoria e non facoltativa della polizza conteggiandone per effetto il costo nel Taeg.

Successivamente, se lo stesso risultasse superiore al tasso soglia, agire ex. art. 125 bis del Tub, per vedersi sostituire il tasso di interesse applicato con il tasso minimo e, qualora ci sia un eccedenza, la stessa, ex. art. 2033 c.c. dev'essere restituita al Cliente.
 
 
ARTICOLI IN EVIDENZA
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS