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Convertendo BPM: facciamo un po' di chiarezza
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Articolo di Alessandro Pedone
2 gennaio 2012 18:32
 
Chi scrive c'è già passato molte volte. Il caso più eclatante fu quello dei prodotti MyWay-4You del gruppo Monte dei Paschi di Siena che coinvolse decine di migliaia di persone. Con il “Convertendo BPM” siamo in un caso giuridicamente molto diverso, ma la similitudine consiste nel fatto che molti dei soggetti che se ne occupano e che dovrebbero tutelare gli investitori sono ugualmente del tutto incompetenti sul piano tecnico-finanziario e finiscono per far arrecare più danni che vantaggi ai risparmiatori che sono già incappati in una disavventura finanziaria.
Come al solito, i media rilanciano le voci di questi soggetti che sono più a loro agio nelle stanze della politica che non nella lettura dei prospetti informativi, contribuendo così a generare quella confusione che metterà la Banca Popolare di Milano nella condizione ideale per uscire da questo disastro che ha prodotto con i minor danni possibili (come avvenne al Monte dei Paschi di Siena nel caso sopra citato).
Proviamo, allora, a fare un po' di chiarezza sulla natura tecnica del prodotto e sulle vicende che hanno visto anticipare la sua conversione nonché sulla tutela giuridica alla quale i risparmiatori possono ragionevolmente aspirare.

Il prodotto finanziario
L'obbligazione denominata “Convertendo BPM 2009/2013 – 6,75%” era un'obbligazione strutturata, cioè composta da un'obbligazione e uno o più strumenti finanziari derivati. In questo caso i derivati erano due opzioni (una put ed una call). Non vogliamo però perderci in tecnicismi. Vogliamo andare alla sostanza del problema. Attraverso questi strumenti finanziari derivati si creano dei prodotti che non hanno nulla a che vedere con le classiche obbligazione che tutti conoscono. Si creano, in sostanza, delle “scommesse” sull'andamento di certi titoli.
Vediamo qual era la scommessa centrale di questo prodotto.
Chi sottoscriveva questa obbligazione doveva avere chiara l'informazione chiave: durante la vita dell'obbligazione avrebbe sì ricevuto una cedola pari al 6,75%, ma a scadenza nel 2013 non avrebbe ricevuto il capitale bensì azioni della stessa banca emittente. Attenzione. Questa parte dell'informazione è stata, spesso, fornita, ma non è stata fornita l'informazione centrale. Quante azioni avrebbero ricevuto i sottoscrittori a scadenza? Era questa l'informazione chiave da spiegare agli investitori. Informazione che nella grande maggioranza dei casi (da quello che ci risulta dagli investitori che ci hanno contattato) è stata sottaciuta.
Infatti, l'inghippo sta tutto nel prezzo di conversione minimo.
Se, come credeva la maggior parte dei sottoscrittori, alla scadenza fossero state assegnate un numero di azioni pari al controvalore investito, non ci sarebbero stati grossi problemi. Facciamo un esempio.  Oggi le azioni valgono circa 0,3 centesimi l'una. Se per ogni 100 euro investi avessero distribuito circa 333 azioni (cioè 100 diviso 0,3) non ci sarebbe stato niente da eccepire. Il prodotto sarebbe stato comunque un prodotto rischioso, ma avrebbe avuto un senso.
Non è così che funzionava, però, il Convertendo BPM 2009/2013. Il numero di azioni da distribuire era determinato dal prezzo di mercato solo se – a scadenza - il prezzo dell'azione fosse stato tra 6 euro e 7 euro. Le opzioni call e put implicite nell'obbligazione strutturata facevano sì che il prezzo minimo di esercizio della conversione fosse pari a 6 euro.
Da questo deriva che il numero massimo di azioni che avrebbero restituito a scadenza era pari a 16,6 azioni ogni 100 euro di valore nominale.
Quanto valevano, e come stavano andando, le azioni al momento del lancio dell'offerta pubblica di questo convertendo?
Il seguente grafico mostra l'andamento delle azioni BPM nei cinque anni che vanno dal 4 settembre 2004 al 4 settembre 2009 (data del deposito del prospetto informativo del Convertendo in Consob).



Si può notare che le azioni venivano da una fase di enorme discesa dei prezzi iniziata dall'apice del 15 Gennaio 2007 e terminata con il minimo (di allora) del 9 marzo 2009. Il prezzo medio delle azioni nel 2009, fino al 4 settembre 2009 è stato di circa 4,17 euro (linea gialla). Il prezzo medio delle azioni durante il periodo di sottoscrizione (dal 7 settembre 2009 fino al 31 dicembre 2009) è stato pari a 5,25 euro.
Ricordiamo che chi sottoscriveva questo convertendo decideva di diventare azionista della società. Perché, dunque, un investitore avrebbe dovuto preferire posticipare nel 2013 l'acquisto delle azioni, ad un prezzo minimo di 6 euro (cioè il 43% in più del prezzo medio dell'ultimo anno), quando poteva acquistarle subito ad un prezzo molto più vantaggioso?
Se l'aspettativa dell'investitore fosse stata in un rialzo delle azioni, avrebbe certamente avuto molta più convenienza ad acquistarle immediatamente. D'altra parte, se l'aspettativa fosse stata quella di un ulteriore ribasso delle azioni, non avrebbe avuto alcuna convenienza nell'acquistare le azioni, ma molto meno nell'acquistare il Convertendo BPM che avrebbe generato una perdita ancora superiore (poiché il prezzo delle azioni sarebbe stato molto più alto).
Da queste considerazioni si evince chiaramente che la sottoscrizione del prodotto era chiaramente e pesantemente sconveniente per i sottoscrittori. Solo una informazione fuorviante poteva portare un investitore a sottoscrivere un pessimo affare del genere.
D'altra parte, sarebbe stato sufficiente leggere per bene il prospetto informativo. Il problema di questi documenti è che sono troppo complessi, lunghi e pieni di informazioni difficilmente comprensibili. Nella mole di informazioni, però, c'era anche scritto molto chiaramente che l'investitore avrebbe avuto ben il 68,5% di probabilità (cioè circa sette volte su dieci!) di perdere soldi!
Il cuore del problema, quindi, è che nella stragrande maggioranza dei casi è mancata l'informazione essenziale per sottoscrivere questa obbligazione consapevolmente. In pochissime parole si sarebbe dovuto dire agli investitori: caro cliente, sottoscrivendo questo prodotto ti impegni ad acquistare a Giugno 2013 le azioni della Banca Popolare di Milano ad un prezzo minimo di 6 euro ad azione, quando oggi le azioni valgono circa 5 euro. A fronte di questo impegno prendi una cedola annua superiore di circa il 4% a quella normale. A scadenza, però, se le azioni varranno meno di oggi, prenderai una perdita molto più alta di quella che avresti acquistando le azioni oggi, e se varranno molto di più di quello che valgono oggi, guadagnerai molto meno di quello che guadagneresti acquistandole oggi. In queste poche righe, c'è tutto quello che un investitore avrebbe dovuto sapere. Solo che se fosse stato detto così chiaramente, nessuno le avrebbe acquistate.

La conversione anticipata

Oltre al danno di aver progettato e venduto un prodotto finanziario così pregiudizievole per i sottoscrittori, la Banca Popolare di Milano ha anche avuto la spudoratezza di far modificare le condizioni originarie dello strumento per anticiparne le scadenza.
Anche su questo tema è necessario fare un po' di chiarezza perché abbiamo letto ed ascoltato le tesi più assurde da molti sedicenti esperti che si proponevano di aiutare i malcapitati investitori che hanno sottoscritto il Convertendo BPM. Alcuni si lamentavano del fatto che l'assemblea degli obbligazionisti avesse diminuito il prezzo di conversione. Una persona che afferma una stupidaggine del genere dimostra che non ha capito nulla del funzionamento dello strumento. Il problema, casomai, è che il prezzo di conversione è stato abbassato troppo poco, non certo troppo. Ricordiamo, infatti, che minore è il prezzo di conversione e maggiore è il numero di azioni ricevuto (e quindi il controvalore finale).
Il prezzo di conversione minimo è stato abbassato in funzione dell'aumento di capitale partito il 31 Ottobre scorso e che comportato la modifica del prezzo di riferimento delle azioni e la conseguente emissioni di diritti per la sottoscrizione di nuove azioni (diritti che sono stati distribuiti anche agli obbligazionisti del convertendo). La riduzione del prezzo di conversione, quindi, era una necessità (fra l'altro prevista dal regolamento del Convertendo).
Diverso è il discorso dell'anticipo della scadenza. Anticipando la scadenza di circa 18 mesi, la banca ha evitato di pagare circa l'11% di interessi sul valore nominale dell'investimento.
Considerato che ormai la perdita sul capitale è nell'ordine del 90%, anche un ulteriore tracollo del titolo non avrebbe spostato di molto la perdita subita a scadenza, mentre con il misero capitale restituito (in azioni) alla conversione anticipata è del tutto impossibile avere i flussi cedolari che avrebbe emesso il Convertendo fino alla sua scadenza naturale. Facciamo un esempio su un investimento nel Convertendo di 10.000 euro. Il valore della azioni convertite il 29 Dicembre 2011 è pari a circa 1.100 euro. Se non fosse stato convertito, nel 2012 e in parte del 2013 avrebbe generato flussi cedolari pari a poco più di 1.000 euro. Quindi, portando alla naturale scadenza il titolo l'obbligazionista avrebbe in qualche modo lenito le enormi perdite che ci sarebbero comunque state.

Responsabilità della Banca Popolare di Milano
E' accertato dalla Consob che la Banca Popolare di Milano, al fine di collocare le proprie obbligazioni “Convertendo” abbia commesso una impressionante serie di violazioni delle regole di comportamento degli intermediari finanziari. Vediamone alcune, ma prima - per comprenderle meglio -  è necessario fare una breve panoramica dei principali obblighi che le Banche hanno quando svolgono servizi d'investimento.
I due obblighi chiave sono quelli di informare correttamente i clienti e verificare che l'operazione proposta sia adeguata/appropriata al profilo del cliente. Al fine di assolvere quest'ultimo obbligo è richiesto che la banca s'informi sulle caratteristiche del cliente facendogli compilare il famigerato “questionario MIFID” dal quale scaturisce il profilo di rischio/rendimento del cliente. Ogni strumento finanziario proposto dalla banca deve essere classificato a livello di profilo di rischio in modo da verificare se sia compatibile con il profilo dei clienti. Fatto questo piccolo sunto, vediamo cosa ha combinato la Banca Popolare di Milano durante il collocamento di questo Convertendo.
Durante i primi giorni del collocamento, apparentemente per un “errore operativo”, la Banca ha classificato il  Convertendo come "a rischio basso”. Questo ha consentito di consigliare il titolo anche ai clienti con profilo assolutamente inadeguato. Ricordiamo, infatti, che lo strumento aveva il massimo grado di rischio.
La Consob ha rilevato che un numero insolitamente elevato di clienti risultavano aver richiesto "di propria iniziativa" la sottoscrizione del Convertendo. Nel periodo nel quale l'obbligazione era classificata erroneamente come “a rischio basso” circa l'80% delle operazioni di collocamento avvenivano su iniziativa della banca ed il resto ad iniziativa del cliente. Magicamente, dopo che l'obbligazione è stata classificata – correttamente – a rischio elevato le proporzioni si sono invertite, l'80% circa dei collocamenti avvenivano, secondo le risultanze della banca, su iniziativa dei clienti.
Il fatto che l'operazione avvenisse su iniziativa del cliente, secondo le procedure della banca, consentiva di evitare la procedura di verifica di adeguatezza/appropiatezza.
Come spesso accade, il diavolo fa le pentole, ma si dimentica di fare i coperchi. Infatti l'iniziativa del cliente, in questo specifico caso non assolva la banca dal compito di effettuare la verifica di appropriatezza. Il Regolamento Consob Intermediari (n.16190/07) recita in questo modo (le evidenziazioni sono nostre)

Mera esecuzione o ricezione di ordini
Art. 43
(Condizioni)
1. Gli intermediari possono prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini, senza che sia necessario ottenere le informazioni o procedere alla valutazione di cui al Capo II, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) i suddetti servizi sono connessi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, a strumenti del mercato monetario, obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato), OICR armonizzati ed altri strumenti finanziari non complessi;
b) il servizio è prestato a iniziativa del cliente o potenziale cliente;
[… ]


Nel caso che ci occupa il Convertendo è senza alcun dubbio uno strumento finanziario complesso che incorpora degli strumenti derivati e quindi non rientra nel novero degli strumenti per i quali l'intermediario possa esimersi dal fare la verifica di appropriatezza.
Un altro “trucco” che i dipendenti dalla banca utilizzavano per collocare il prodotto (spinti dai pressanti budget di vendita che avevano) era quello di modificare il profilo di rischio immediatamente prima dell'operazione al fine di renderlo artificiosamente compatibile con l'elevato grado di rischio del prodotto. Oltre la metà delle operazioni osservate dalla Consob considerate dalla banca come adeguate avevano visto il profilo del cliente essere modificato poco prima!
Queste responsabilità della banca sono molto gravi e legittimano i clienti che vi siano incappati a richiedere un risarcimento del danno.

Alcune associazioni di consumatori hanno dichiarato che stanno predisponendo una class action su questo tema. Noi riteniamo che sia estremamente rischioso tentare un'azione collettiva su questo caso. La ragione risiede nel modo assurdo con il quale la class action è stato istituita in Italia. Si tratta di una vera e propria legge (non a favore bensì) contro questo strumento. Per chi vuole maggiori informazioni può leggersi l'approfondimento che abbiamo pubblicato poco dopo l'approvazione della norma.
In estrema sintesi: la norma prevede che la class action possa essere attivata solo per i “diritti identici”. Si badi bene che in diritto l'espressione “identico” esprime un concetto ben diverso dalla parola “simile”. Perché ci sia identità ci deve essere “completa uguaglianza”. In questo caso, ci sembra assai arduo provare che tutti coloro che hanno sottoscritto questo convertendo (o anche una loro sottoclasse) si trovassero in una condizione di “completa uguaglianza”. Diversamente da altri casi (ci viene in mente ancora il caso del MyWay/4You, dove noi abbiamo sostenuto che il prodotto in quanto tale fosse illecito) qui stiamo parlando di violazioni che attengono alla fase di collocamento del prodotto. Il prodotto in quanto tale, per quanto del tutto sconveniente per i clienti, era lecito. Come si fa a contestare come classe dei comportamenti che, per definizione, attengono al singolo rapporto individuale. E' ovvio che i comportamenti rilevati dalla Consob costituiscono un'ottima fonte di prova per il giudice che si dovrà occupare, eventualmente, del singolo caso, ma di qui a dire che tutti i collocamenti sono stati illegittimi (ciò significherebbe accettare una class action sul caso) ci sembra piuttosto azzardata come tesi.
Noi siamo convinti che la strada più sicura sia quella di contestare individualmente il collocamento e chiedere il risarcimento danni.
A tale scopo abbiamo predisposto un servizio gratuito attraverso il quale l'investitore che lo desideri può fornirci i suoi dati, descrivendoci come sono avvenuti i fatti, e riceverà una lettera personalizzata di contestazione che dovrà inviare alla propria banca. A seguito della risposta della banca si potranno iniziare ad esperire i primi tentativi obbligatori di conciliazione. Qualora anche questi fallissero non rimarranno che le vie legali.
Auspichiamo veramente che la banca non arrivi a tanto. E' palese a chiunque che in questo specifico caso la Banca Popolare di Milano ha torto marcio. Arrivare a migliaia e migliaia di cause su questa vicenda sarebbe un danno enorme anche per la Banca.
A nostro giudizio, trattandosi di un classico caso di errore in fase di collocamento, la Banca Popolare di Milano dovrebbe dichiararsi fin da subito disponibile a rivalutare tutti i casi di collocamento contestati, caso per caso, e risarcire tutti i casi di clienti che fino a pochi mesi prima avevano un profilo di rischio incompatibile con questo prodotto.
 
 
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