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Copie documenti Poste Italiane: obblighi inesistenti. Esposto alla Banca d'Italia ed all'Antitrust
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Articolo di Anna D'Antuono
24 aprile 2020 11:26
 
Abbiamo da poco approfondito l'inquadramento normativo e giurisprudenziale della richiesta copia documentazione bancaria, che vale anche per le Poste in riferimento ai servizi BancoPosta.
Tutto origina dall'articolo 119 del Testo Unico Bancario, che al comma 4 recita:
"Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione".

Quando si trasmette a Poste Italiane una richiesta di copia documentazione relativa ai servizi BancoPosta (conto corrente, libretti, Buoni Fruttiferi, investimenti in genere) si ottiene in risposta: [vedi allegato]
"La ricerca patrimoniale è un servizio a pagamento per il quale è prevista la corresponsione di una commissione il cui importo varia in relazione all’oggetto della ricerca richiesta (si confronti al riguardo anche il relativo “Foglio Informativo ai sensi della Normativa in Materia di Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi di Banca –“SERVIZI VARI” pro tempore vigente, consultabile presso tutti gli uffici postali e on-line sul sito www.poste.it).
Per poter avviare tale ricerca è necessario quindi preliminarmente verificare che il richiedente sia titolato alla ricerca stessa e che si proceda alla sua corretta identificazione tramite esibizione di valido documento di riconoscimento e circoscrivere, qualora possibile, l’ambito territoriale entro il quale la ricerca deve essere compiuta.
Nel precisare che la richiesta può essere presentata presso qualsiasi Ufficio Postale presente nel territorio nazionale, compilando l’apposito modulo di Richiesta ricerca titoli/rapporti/copia documentazione e previo pagamento della commissione prevista, Vi invitiamo, qualora non abbiate già provveduto, a presentare istanza direttamente in Ufficio Postale".


In sostanza, per la copia del modulo di sottoscrizione buoni postali o altro documento, chi si rivolge a Poste Italiane è obbligato a:
- presentare domanda esclusivamente a mezzo dell'apposita modulistica delle Poste;
- pagare in anticipo (10 euro nel caso dei Buoni Fruttiferi);
- pagare tramite bollettino di conto corrente postale (immaginiamo corrispondendo anche l'apposita tassa);
- per magari venire poi a sapere che il documento non è disponibile perché trascorsi più di dieci anni.

Tutti obblighi inesistenti. Ad esempio, la Decisione 2609/2017 dell'Arbitro Bancario Finanziario dispone tra l'altro che salvi casi manifesti di abuso nell’esercizio del diritto, la banca non può condizionare il rilascio dei documenti al pagamento dei costi di produzione. Il cliente ha un diritto pieno all’informazione, e i documenti devono essere rilasciati previa la sola richiesta da parte dell’interessato. I documenti dovranno prima essere forniti al cliente, e successivamente la banca potrà addebitare il conto oppure chiedere al cliente il versamento della somma.

Per tutti questi motivi abbiamo presentato un esposto alla Banca d'Italia ed anche all'Antitrust, per le questioni di competenza di ciascuna Autorità.
 
 
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