testata ADUC
Costi per finanziamenti. Sentenza Lexitor: ottima occasione per recuperarli
Scarica e stampa il PDF
Articolo di Anna Maria Fasulo e Libero Giulietti
12 giugno 2020 23:23
 
 Premessa di queste brevi considerazioni è che i finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione rientrano nella categoria dei contratti di credito ai consumatori di cui costituiscono una parte rilevante sotto ogni profilo.
La normativa europea in tema di finanziamenti ai consumatori prevede la generale facoltà di questi ultimi di rientrare anticipatamente del proprio debito pagando quanto dovuto ai creditori i quali, in contropartita, hanno diritto a ricevere un indennizzo per i mancati introiti connessi alla estinzione avvenuta prima della prevista scadenza finale. L’art. 16 par. 1 Direttiva 2008/48/CE recita, infatti, che “” il consumatore ha il diritto di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto a una riduzione del costo totale del credito che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto””.

La direttiva è stata, a suo tempo, recepita nel nostro ordinamento ed inserita nell'art. 125-sexies del Testo Unico Bancario (Dlgs 1 settembre 1993 n. 385) recante la rubrica “”Rimborso anticipato”” che, al comma 1, recita: “”Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto””.
In presenza di questo quadro normativo, le estinzioni anticipate di prestiti contro cessione del quinto e le connesse restituzioni al debitore avevano dato origine, in anni recenti, ad un rilevante contenzioso non tanto in sede giudiziaria quanto piuttosto davanti all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). La ragione di tale concentrazione del contenzioso in sede stragiudiziale va individuata nel fatto che la esiguità degli importi in contestazione - scarsamente compatibile con i costi, i tempi e le incertezze di un'azione giudiziaria vera e propria - si adattava perfettamente alla rapidità, alla snellezza procedurale e all'assenza pressoché totale di costi della procedura dell’ABF.
L'ABF – aderendo anche alle disposizioni che la Banca d'Italia impartiva al sistema in questa materia – aveva stabilmente e pacificamente uniformato le proprie decisioni al criterio in base al quale, in caso di anticipato rimborso, solo i costi cosiddetti recurring, vale a dire quelli connessi con l'intera durata del contratto (es. interessi corrispettivi, assicurazione del credito ecc.), potevano essere parzialmente rimborsati. Nulla doveva essere restituito dal finanziatore al consumatore per i cosiddetti costi up front cioè quelli sostenuti una tantum (es. commissioni di istruttoria, commissione all'agente finanziario ecc.) dovendosi questi ultimi intendere come riferiti a servizi già prestati ed esauriti nella fase iniziale del contratto e, dunque, non ripetibili.
Come noto, la Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 11 settembre 2019 resa nella causa C 383/18 e comunemente conosciuta come “sentenza Lexitor”, ha profondamente modificato questo indirizzo stabilendo “che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore” , vale a dire, per l’appunto, tutti i costi, nessuno escluso (salve le minime eccezioni previste) che abbiano - o meno - riguardo all’intera durata del rapporto.
A seguito di questa sentenza, in merito all’orientamento fino a quel momento assunto dall’ABF si è imposta una rivalutazione che, su sollecitazione di un Collegio territoriale è stata compiuta ad opera del Collegio di Coordinamento.
Quest’ultimo, con la Decisione n. 26525 del 11-12-2019, ha stabilito, fra l’altro, il seguente principio di diritto: “ A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art 125 sexies tub deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.
………………………………………….
La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti purché preceduti da conforme reclamo con il limite della domanda”.
In parole povere questa decisione del Collegio di Coordinamento dell’ABF conclude nel senso di dare piena applicazione all’interno del nostro ordinamento alla sentenza della CGUE e, nel definirla interpretativa, le attribuisce, come unanimemente riconosciuto dalla giurisprudenza (fra le altre Cass. n.2468/2016; Cass.5381/2017), natura dichiarativa e, di conseguenza, valore vincolante e retroattivo per tutti i giudici e per gli Arbitri dei Paesi membri della Unione chiamati ad applicare le norme di diritto (Cfr. sul punto la Dec 26525 cit.).
Tale retroattività comporta, in pratica, che del principio enunciato dalla sentenza - vale a dire della rimborsabilità sia dei costi recurring che dei costi upfront - dovrà farsi applicazione anche in relazione ai prestiti anticipatamente estinti in passato di cui ora venga richiesta la restituzione.
In altri termini, il consumatore che, in precedenza, non sia stato completamente ristorato da parte dell'intermediario in sede di estinzione anticipata del finanziamento di tutti i costi sostenuti nella fase iniziale del contratto potrà agire per la ripetizione di quanto a lui dovuto entro il termine ordinario di prescrizione.
Questa azione può essere esercitata avanti al giudice di pace fino al limite della sua competenza per valore vale a dire €5.000.00 oppure davanti all'ABF; quanto a questo va tenuto presente che, qualora vi sia stata la presentazione di una precedente domanda di restituzione relativa allo stesso finanziamento (anche solo per i costi recurring), quest’ultima ne preclude la ripresentazione.

In questa situazione, considerato che la procedura davanti all'Arbitro Bancario Finanziario è pressochè priva di costi, rapida, e, nella fattispecie si profila in modo molto favorevole al consumatore, come Associazione ci saremmo aspettati un afflusso di consumatori interessati al recupero di quanto indebitamente avevano pagato.
Invece non abbiamo visto nulla di tutto ciò.
Può essere che il nostro “Osservatorio associativo” sia insufficiente ad una valutazione complessiva del fenomeno, ma ci viene anche il dubbio che pochi o nessuno di quelli che hanno chiuso anticipatamente i finanziamenti nel recente passato e che molto probabilmente hanno pagato più del dovuto in quella sede, siano informati della possibilità di recuperare almeno una parte di quanto hanno pagato. È, altresì, possibile che, in certi casi, l'esiguità delle cifre in contestazione abbia dissuaso gli interessati dall'assumere iniziative a proprio vantaggio.
Ci sembra, per contro, meno probabile che gli intermediari finanziari, visto l'orientamento assunto dall’ABF, si siano decisi a restituire alla clientela le maggiori somme percepite sulla base di un semplice reclamo o, addirittura, di propria iniziativa.
Pertanto questa Associazione è disponibile ad esaminare le eventuali richieste dei consumatori interessati per valutare gli estremi della proponibilità di un eventuale reclamo e ricorso all’ABF ovvero l’adottabilità di altri mezzi di tutela. In tal caso gli interessati, se lo desiderano, potranno rivolgersi a professionisti di fiducia che li possano assistere allo scopo.

Qui gli orari e gli indirizzi per la consulenza
 
 
CHI PAGA ADUC
l’associazione non percepisce ed è contraria ai finanziamenti pubblici (anche il 5 per mille)
La sua forza economica sono iscrizioni e contributi donati da chi la ritiene utile

DONA ORA
 
 
ARTICOLI IN EVIDENZA
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS