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Diamanti da investimento: nuove pronunce favorevoli ai risparmiatori
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Articolo di Marco Solferini
5 dicembre 2019 13:08
 
 Sui diamanti da investimento vanno registrate le recenti vittorie dei consumatori, prima con l'Ordinanza del Tribunale di Modena e poi con la Sentenza del Tribunale di Lucca.
Rispetto pertanto alle prime pronunce che hanno dato ragione agli Istituti di credito coinvolti, sembra che, come peraltro più volte anticipato da Aduc, che il vento stia cambiando.
Motivo per cui in più occasioni abbiamo ritenuto opportuno invitare alla calma i risparmiatori nell'ottica “wait & see” prima di intraprendere la via del contenzioso.
Tuttavia sarebbe molto sbagliato parlare di un revirement da parte dei giudici del merito in quanto, a ben guardare, le argomentazioni opposte dai risparmiatori sono in realtà cambiate nel corso dei mesi e degli anni.
I giudici del merito inizialmente hanno escluso la nullità e l'annullabilità del contratto.
Si sono altresì omologati al parere di Consob circa la non applicabilità ai diamanti da investimento dei contenuti del Testo Unico della Finanza per come veniva prospettato dai ricorrenti.
Nel contempo la difesa degli Istituti di credito coinvolti ed in particolare del Banco BPM è rimasta, apparentemente la stessa.
Che fosse poco sostenibile e che avesse scarse possibilità di successo era già un fatto noto. Difficile persuadere il Giudice che la Banca abbia svolto un ruolo di “mera segnalatrice”.
Questo argomento è stato particolarmente esaminato dal Giudice di Modena che ha smontato la teorizzazione dell'Istituto di credito circa il ruolo che avrebbe svolto attribuendole invece una serie di responsabilità che si sintetizzano nel fatto che senza la sua interposizione il Cliente non avrebbe acquistato i diamanti.
Del resto il nocciolo della questione è sempre stato questo.

Il Tribunale di Lucca invece ha qualificato il rapporto intercorso nell'acquisto dei diamanti a pieno titolo come un contratto di investimento. Arrivando a definirli operazioni assolutamente fungibili con l'acquisto di titoli. Traendone alcuni argomenti fra i quali il fatto che l'interesse di acquistare i diamanti, così come quello di chi acquista azioni, è, come detto, quello di rivendere i diamanti, o le azioni, ad un prezzo più alto, ed in entrambi i casi la realizzazione o meno di tale aspettativa dipende dal fatto che si trovino, sul mercato, altri investitori disposti a sborsare la relativa somma.
Traendo quindi argomenti conclusivi dal meccanismo di rivendita garantito dal mercato di IDB e dalle aspettative di immediata (quanto possibile) liquidabilità del bene il Giudice sentenzia come non vi sia dubbio che sussista in capo alla Banca un profilo di inadempimento al proprio obbligo di fornire al cliente un informazione corretta e completa in merito all'investimento proposto.
Dall'inadempimento è conseguenza l'obbligo di risarcire il danno.

Come Aduc, avendo approfondito i procedimenti e le decisioni ad oggi rese, si può concludere che le deboli argomentazioni opposte in difesa da parte della Banca difficilmente possono prevalere di fronte ad una buona ricostruzione in diritto delle responsabilità che gli vengono opposte.
Tuttavia si tratta di svolgere un lavoro molto ben argomentato e ben strutturato che parta dal presupposto di individuare nella vendita di questi diamanti diversi momenti genetici che vadano dal convincimento del risparmiatore alle sue aspettative.
Per coinvolgere le norme che consentano alla scienza del diritto colpire nel segno.
 
 
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