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Illegittime le limitazioni su etf's ed obbligazioni quotate
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Articolo di Giuseppe D'Orta
20 marzo 2006 0:00
 
Sempre piu' spesso registriamo proteste da parte dei clienti di banche e sim che riguardano le limitazioni cui sono costretti quando cercano di negoziare determinati titoli.

L'esempio principale sono gli ETF's la cui negoziazione, essendo in concorrenza con la vendita dei fondi comuni di casa, e' spesso negata ai clienti con le scuse piu' diverse, tipicamente "non siamo abilitati a trattarli".

Il che e' completamente falso, dato che tutti gli intermediari che operano sul Mercato Telematico Azionario (MTA) sono automaticamente abilitati a negoziare su MTF senza costi ed interventi tecnici aggiuntivi.

Ma anche per le obbligazioni quotate si riscontrano dei dinieghi che hanno, alla fine, il solo scopo di spingere i clienti verso le obbligazioni ed i fondi comuni "della casa".

Il gruppo Unicredit, ad esempio, non consente di negoziare le obbligazioni senza rating anche se quotate sul mercato e magari di emittenti solidi, ed impone tagli minimi da 15mila euro nominali per altre emissioni come l'obbligazione convertibile Banca Popolare di Intra nonostante il lotto minimo di mercato sia enormemente inferiore (600 euro), per arrivare poi a veri e propri assurdi come quelli cui ho assistito pochi giorni fa: per acquistare una normalissima obbligazione convertibile del Credito Valtellinese, attualmente quotata a circa 165, il cliente e' stato costretto a sborsare oltre 25mila euro, a fronte dei soli 1150 euro necessari ad acquistare il lotto minimo di borsa di 700 euro.

Non e' solo il gruppo Unicredit, perche' anche altri istituti si comportano più o meno allo stesso modo: ci sono pervenute segnalazioni sulla difficolta' di acquistare obbligazioni senza rating seppur quotate tramite Fideuram, sugli Etf's negati dal gruppo MPS, da Xelion ed altri ancora.

Bisogna comprendere che tutte queste limitazioni sono illegittime. Lo sancisce il regolamento di Borsa Italia all'articolo 3.2.3 che riporto nella parte, la prima, che interessa nello specifico caso.

Articolo 3.2.3
(Regole di condotta)
1. Gli operatori rispettano il presente Regolamento e le Istruzioni e mantengono una condotta improntata a principi di correttezza, diligenza e professionalita' nei rapporti con le controparti di mercato, negli adempimenti verso Borsa Italiana e nell'utilizzo dei sistemi di negoziazione.

2. Gli operatori si astengono dal compiere atti che possano pregiudicare l'integrità dei mercati. Essi, tra l'altro, non possono:
a) compiere atti che possano creare impressioni false o ingannevoli negli altri partecipanti ai mercati;
b) compiere atti che possano ostacolare gli operatori market maker, gli specialisti sull'IDEM, gli specialisti nel segmento Star, gli specialisti sul mercato MTA, gli specialisti nel mercato Expandi, gli specialisti sul mercato MTAX, gli specialisti per i fondi chiusi, gli specialisti per gli OICR indicizzati, gli specialisti del mercato TAH, gli specialisti del TAHX, gli specialisti sul mercato SEDEX e gli specialisti nel mercato MOT nell'adempimento degli impegni assunti;


Pertanto, ogni qualvolta la banca oppone il diniego all'acquisto, ma anche delle limitazioni all'importo da investire, il cliente ha tutto il diritto di pretendere che tali ostacoli vengano eliminati e, nel caso in cui l'istituto prosegua nell'imporli, segnalare la cosa all'organo di vigilanza.

Come al solito, ricordiamo la vera arma a disposizione degli investitori: cambiare istituto e rivolgersi a quelli che, specie sul web, non frappongono inutili ostacoli ai clienti col solo scopo di vendere i prodotti di casa: quelli che , guarda un po', sono sempre ottimi e validi per tutti i clienti.
 
 
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