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Importante vittoria dell'Aduc sui piani finanziari MyWay-4You
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27 marzo 2006 0:00
 
La vicenda dei piani finanziari del gruppo Monte dei Paschi di Siena e' ormai stata macinata dal tritacarne dell'informazione.
Le centinaia di azioni giudiziaria avviate nel 2004 pero' vanno inevitabilmente avanti.
La strategia del gruppo Monte dei Paschi di Siena, sul piano giudiziario, e' ormai molto chiara: transare il piu' possibile salvo le cause male impostate o nelle quali, per varie ragioni, si sentono forti in modo da avere una grande base di sentenze a loro favore.
Da quanto ci risulta, questa strategia sta funzionando molto bene salvo pochissimi casi, in maggioranza legate a cause seguite dagli avvocati che collaborano con l'Aduc.
Cosi', di tanto in tanto, arrivano sentenze molto importanti, anche perche' motivate in maniera tetragona, come quella che riportiamo di seguito relativa alla questione del cosi' detto ius poenitendi.

Ricapitoliamo la questione a beneficio di coloro che non l'hanno seguita nei anni passati.
Quando scoppio' il caso dei piani finanziari “MyWay” e “4You” l'Aduc sollevo' una questione di diritto che riguardava, principalmente, i piani finanziari MyWay venduti attraverso promotori finanziari (si veda il comunicato stampa del 16 Giugno 2003 a questo indirizzo: clicca qui .
La questione riguarda il “diritto di ripensamento” (ius poenidenti, come dicono i giuristi) indicato all'art. 30 del D.Lgs. 58/98 (Testo Unico della Finanza). Tale articolo prevede che “L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi dell'articolo 32 e’ sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore puo’ comunicare il proprio recesso senza spese ne’ corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale facolta' e’ indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore... L'omessa indicazione della facolta’ di recesso nei moduli o formulari comporta la nullita’ dei relativi contratti, che puo’ essere fatta valere solo dal cliente.

Bene. Il problema e' che questi piani finanziari sono nati, originariamente, per essere collocati in banca e non attraverso la rete di promotori finanziari (ne', tantomento, attraverso i dipendenti bancari che vanno in giro per l'aziende, cosa che non possono fare mai per gli investimenti finanziari). Il solo contratto che riporta l'indicazione dello ius poenitendi e' i contratto 4You su moduli dell'ex Banca 121. Tutti i piani finanziari MyWay, collocati da promotori finanziari, violano questo dispositivo cosi' come tutti i piani 4You (e Visione Europa, come nel caso della sentenza che riportiamo sotto) venditi dai dipendenti bancari fuori dalla sede della banca.

Come si difende la banca in questo caso? Sostenendo che lo ius poenitendi vale non per l'intero contratto ma solo per il collocamento dei fondi comuni d'investimento. Secondo la banca l'indicazione dello ius poenitendi sarebbe nei prospetti informativi allegati al contratto.
Ovviamente nessuno mai ha ricevuto questi prospetti informati, ma la cosa interessante e' che i giudici del Tribunale di Lodi hanno sposato la tesi da sempre sostenuta dall'Aduc, ovvero che la clausola doveva essere nel corpo del contratto anche perche' il “piano finanziario” costituisce un prodotto finanziario a se stante i cui elementi sono inscindibili gli un dagli altri. Lo ius poenitendi, quindi doveva quindi valere per l'intero piano finanziario e per una singola parte.
Per dirla con le parole de giudice:
“Il diritto di recesso (ed il relativo avviso) avrebbe dovuto riguardare le operazioni finanziarie nel loro complesso, non soltanto la singola operazione di investimento e cio' in quanto entrambi i piani finanziari sottoscritti sono composti da singoli contratti avvinti da un unico vincolo causale, tale da non consentire la configurabilita' di un'autonomia funzionale dei loro singoli aspetti (come gia' detto il finanziamento era infatti vincolato ed esclusivamente finalizzato all'acquisto delle obbligazioni e delle quote di fondi comuni); pertanto, i contratti presentano una struttura talmente blindata da non lasciar configurare, neppure astrattamente, la possibilita' per il cliente di recedere dalla singola operazione di sottoscrizione delle quote di fondi.”
Riportiamo di seguito l'intera sentenza:


Tribunale di Lodi, Pres. Dott.ssa Elena Giuppi, Est. Dott.ssa Isabella Ciriaca, 14 febbraio 2006
R.G. n. 3540/2004

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Il sig. G. P., con atto di citazione notificato il 06.12.2004, conveniva in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., per sentir accertare e dichiarare la nullità, invadilita' in genere ed inefficacia dei piani finanziari denominati “4YOU” e “VISIONE EUROPA”, sottoscritti dal sig. G. denunciando la violazione di plurime norme imperative, poste sia dalla disciplina finanziaria sia dal codice civile, e chiedendo la condanna dell’Istituto di credito alla restituzione di quanto pagato dall’attore, anche a titolo di spese, in esecuzione dei contratti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; nonche' la condanna della Banca al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dall’attore, anche non patrimoniali, per la stipulazione ed esecuzione del contratto.
In particolare l’attore, premesso di aver sottoscritto i due piani finanziari, oggetto d’impugnazione, presso la sede aziendale della societa' Alfa s.r.l., presso la quale l’attore lavora, in occasione di visite in azienda da parte del direttore dell’agenzia 446 di Caravaggio della Banca Monte dei Paschi di Siena (sig. A.P.), ha dedotto di essere stato fortemente sollecitato dal citato direttore d’agenzia (che non possiede la qualifica di promotore finanziario) ad effettuare “operazioni di risparmio”, propostegli come convenienti, sicure e “previdenziali”, inducendolo cosi' a sottoscrivere i piani finanziari in questione, rispettivamente, in data 23.10.2000 il piano Visione Europa ed il 26.02.2001 il 4YOU. Inoltre, G. ha denunciato la mancata consegna, al momento della sottoscrizione di entrambi i piani, della documentazione relativa la cui allegazione e' obbligatoria per legge.
Tutto cio' premesso, l’attore ha dedotto i seguenti vizi, comuni ai due piani finanziari:
- violazione degli artt. 30 e 31 D.Lgs n. 58/98, per la mancata indicazione, nei moduli e formulari sottoscritti dall’attore, della facolta' di recesso, con conseguente nullita' dei contratti conclusi fuori dalla sede della Banca; in più, per detta offerta fuori sede la Banca si sarebbe avvalsa di soggetto non abilitato (non risultando essere il sig. P. un promotore finanziario);
- violazione degli obblighi di correttezza, diligenza e trasparenza sanciti dagli artt. 21, co. 1, lett. a e 23 co. I D.Lgs. n. 58/98 per aver presentato i contratti come prodotti “previdenziali” mentre in realta' hanno natura di “mutui di scopo”, trattandosi di concessione di finanziamenti, vincolati ad essere investiti, in parte, nell’acquisto di titoli obbligazionari zero coupon e per la restante parte per l’acquisto di quote del Fondo Comune di investimento “Ducato Azionario Italia”:
- violazione degli obblighi d'informazione a tutela del risparmiatore e mancato rispetto del principio di adeguatezza delle operazioni al profilo di rischio dello stesso;
- violazione degli obblighi derivanti dal conflitto di interessi (art. 21 co.1 lett. c Tuf e artt. 27 e 32 Reg. Consob 11522/98), per non ver la Banca evidenziato la situazione, come previsto dalla legge, ne' informato l'attore dell'estensione dell'interesse della Banca nelle operazioni, vertenti nell'acquisto dei titoli obbligazionari collocati ed emessi dalla stessa Banca e quanto al Fondo Comune d'investimento era stato emesso da societa' collegata al gruppo Monte Paschi di Siena;
- nullita' in relazione agli artt. 1322, 1342 e 1325 c.c. per illiceita' della causa dei contratti conclusi che, per lo squilibro che realizzano tra le parti, sono immeritevoli di tutela;
- inefficacia totale dei contrati per violazione degli artt. 1469 bis e seg. C.c.
- annullabilita' dei contratti per vizio del consenso.
si costituiva in giudizio la societa' convenuta, contestando in fatto e diritto quanto dedotto ed argomentato dalla controparte, evidenziando la correttezza dell'operato della Banca alla luce delle norme richiamate dallo stesso attore, ed opponendosi alle richieste istruttorie avanzate ritenute inammissibili.
In data 07.02.2005, la Banca convenuta depositava presso la Cancelleria del Tribunale l'istanza di fissazione udienza; quindi, parte attrice depositava note di precisazione delle conclusioni, cui faceva seguito il decreto di fissazione dell'udienza collegiale, nell'ambito del quale il Giudice Relatore, nel fissare l'udienza di comparizione delle parti ammetteva le sole prove testimoniali e per interpello richieste da parte attrice, rigettando la prova per testi contraria richiesta dalla convenuta, ritenendo sussistere una causa di incompatibilita' a testimoniare del teste indicato.
All'udienza Collegiale dell'08.11.2005, il Tribunale, all'esito della discussione, confermava il decreto del G.R., in punto ammissione delle prove, e delegata il G.R. ad assumere le prove ammesse, fissando nuova udienza collegaile per la discussione finale al giorno 14.020.2006. All'esito dell'istruttoria, il Collegio previo rigetto dell'istanza di audizione del testo M.P., si riservava di emettere la sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE


Preliminarmente, il collegio ritiene di dover affermare la decadenza della Banca convenuta dalla possibilita' di escutere il teste richiesto, non avendo la stessa provveduto ad avanzare la relativa richiesta ne' nelle memorie conclusionali depositate il 2.11.2005, ne' all’udienza collegiale tenutasi l’08.11.2005, nel corso della quale la parte si e' limitata a richiedere insistentemente solo la revoca del decreto del G.R., laddove ha ammesso le prove testimoniali chieste dall’attore, senza ribadire la richiesta di escussione del proprio teste.
Tutto cio' premesso, passando al merito della controversia, assolutamente incontestato e' il fatto che l’attore ebbe a sottoscrivere, in data 23.10.2000 la proposta di adesione al piano finanziario denominato “Visione Europa”, strutturato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, consistente nella concessione da parte della Banca di un finanziamento di L. 500.000.000 al tasso annuo del 7,29%, avente la durata di quindici anni; il contratto prevedeva espressamente all’art. 1): “il predetto finanziamento sara' utilizzato esclusivamente per l’acquisto/sottoscrizione degli strumenti finanziari indicati ai seguenti articoli 2 e 3 che saranno costituiti in pegno Vs. favore a garanzia del rimborso di tutto quanto dovuto alla Banca in dipendenza del finanziamento stesso”. In particolare veniva disposto l’utilizzo del 50% dell’importo finanziario nell’acquisto di obbligazioni Paschi zero coupon a 15 anni ed il restante 50% del finanziamento veniva investito nella sottoscrizione di quote del Fondo Comune di investimento”Ducato Azionario Europa”. Nel corpo della proposta di adesione, costituita a tutta evidenza da un modulo predisposto integralmente dalla Banca ( con la sola aggiunta a penna delle generalita' del contraente e dell’importo capitale investito, del tasso interesse annuo applicato e degli estremi del conto corrente sul quale addebitare le rate), con riferimento agli strumenti finanziari, si legge la dichiarazione del cliente di aver ricevuto copia ed aver preso visione del documento allegato al contratto che regola i termini e le condizioni del prestito obbligazionario, nonche' del prospetto informativo relativo all’offerta al pubblico dei Fondi Comuni di investimento e del relativo regolamento (tutti i documenti elencati in calce al contratto, quali allegati allo stesso); segue poi, la dichiarazione dell’investitore di essere stato preventivamente informato che entrambe le operazioni finanziarie (acquisto delle obbligazioni e sottoscrizione di quote del fondo comune) costituivano operazioni in conflitto d’interessi e di autorizzare comunque l’esecuzione dell’operazione.
Successivamente, in data 26.02.2001, G. P. aderi' ad un altro piano finanziario, creato sempre dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, denominato “4YOU”, mediante il quale, con struttura del tutto similare al piano precedentemente sottoscritto dall’attore, la Banca concedeva all’attore un finanziamento di € 26.309,71 al tasso annuo del 6,67% da restituire in 15 anni, utilizzando in parte per l’acquisto di obbligazioni del Mediocredito Toscano, in parte per la sottoscrizione di quote del Fondo Comune di investimento istituiti dalla societa' Ducato Gestioni s.p.a., anche in questo piano gli strumenti finanziamenti avrebbero garantito la restituzione del capitale. La proposta di adesione al piano “4YOU” era riportata su un modulo totalmente predisposto dalla Banca (in tale ultimo caso anche i dati anagrafici del cliente e le peculiarita' del negozio risultano essere gia' preimpostate) nel cui testo e' riportata la dichiarazione del cliente investitore di avere ricevuto la documentazione e le informazioni relative alle condizioni e regolamenti degli strumenti finanziari oggetto del piano finanziario e della circostanza che l’acquisto degli strumenti finanziari raffigurava un’operazione in conflitto d’interessi della Banca.
Ebbene, osserva il Collegio che dalla struttura dei piani proposti, e collocati dalla Banca, si evince la sussistenza di un’operazione strutturata in maniera tale che il finanziamento proposto al cliente sia collegato e vincolato alla conclusione delle ulteriori operazioni finanziarie e, quindi, di fatto, finalizzato al collocamento degli strumenti finanziari emessi dalla Banca o da societa' ad essa collegate; e' di palese evidenza la finalita' speculativa del piano e la natura di operazione finanziaria strutturata che in alcun modo garantisce un risultato previdenziale, quale accantonamento di risparmio per il futuro. Infatti, analizzando la struttura del piano si evince la totale assenza di rischio per la Banca, la quale non solo lucra gli interessi sul finanziamento, ma si e' garantita la restituzione del finanziamento con l’investimento in strumenti finanziari (sempre dalla stessa collocati) che la stessa Banca detiene in pegno; mentre il cliente, dal canto suo, deve solo sperare che le quote del Fondo su cui ha investito (senza possibilita' di effettuare alcuna scelta) abbiano un alto rendimento, tale non solo da compensare gli interessi pagati negli anni ma da garantirgli un utile. Alla luce di tali osservazioni, si ritiene che i piani finanziari stipulati e qui impugnati configurino, nel loro complesso, operazioni di collocamento di strumenti finanziario e, pertanto, le singole operazioni funzionalmente collegate danno vita ad un unico rapporto che sottosta' alle norme previste dal Testo Unico della Finanza – D.Lgs. n. 58/98 e Reg. Consob 11522/98.
Le testimonianze assunte consentono di far ritenere provata l’avvenuta sottoscrizione di entrambi i piani finanziari da parte del sig. G. presso la sede della Alfa s.r.l., societa' di cui il sig. G. P. e' direttore generale. Infatti i due testi escussi, entrambi dipendenti della Alfa s.r.l., hanno specificamente ricordato le due occasioni in cui il direttore della filiale della Banca Monte dei Paschi di Siena di Caravaggio, recatosi in visita presso l’azienda Alfa, aveva sottoposto e “caldeggiato” l’adesione al piano” Visione Europa” una prima volta, e successivamente al piano “4YOU”, entrambi i piani finanziari erano stati proposti, nelle stesse occasioni, anche ai due dipendenti i quali, però, non erano interessati all’investimento. In particolare, la teste R. ha riferito di ricordare benissimo che il direttore di banca descriveva il piano “Visione Europa” come “previdenziale, facendo battute sul dover andare in pensione”; sempre la stessa teste ha riconosciuto entrambi i moduli di adesione alle proposte finanziarie, riferendo di riconoscerli perfettamente perche' le erano stati proposti tutti e due i piani: la teste, infine, ha detto di aver assistito alle sottoscrizioni dei contratti da parte del G. .
Nessun elemento di prova contraria sembra potersi ricavare dall’interrogatorio reso dal procuratore speciale dell’istituto di credito che, non presente ai fatti, ha avuto notizia dal sig. P. (direttore della filiale) che i moduli di adesione sarebbero stati firmati dal sig. G. nei locali della filiale della Banca.
Le testimonianze assunte, ritenute univoche, circostanziate, disinteressate ed intrinsecamente attendibili, escludono qualsiasi sospetto di soggezione o benevolenza verso l’attore.
In base alle risultanze raggiunte, ritiene il Collegio di dover ritenere fondato il primo e principale motivo di denuncia dell’attore, e cioe' la dedotta nullità, di entrambi i piani finanziari stipulati, per violazione della disciplina relativa alle offerte fuori sede ex artt. 30 e 31 D.Lgs n. 58/98. Infatti, in base a tali norme, i contratti di collocamento di strumenti finanziari, quando siano stipulati fuori sede devono indicare espressamente nei moduli o formulari consegnati all’investitore, la facolta' di recesso dal contratto entro sette giorni dalla sottoscrizione; “l’omessa indicazione della facolta' di recesso nei moduli o formulari comporta la nullita' dei relativi contratti, che puo' essere fatta valere solo al cliente” (art. 30 comma 7 D.Lgs 58/98).
Ebbene, una volta ritenuto, come sopra evidenziato, che entrambi i piani finanziari impugnati prevedono in se' il collocamento di strumenti finanziari tipici e dimostrato che la sottoscrizione dei contratti e' avvenuta fuori dai locali della Banca, l’incontestata mancanza nei moduli sottoscritti dal sig. G. della facolta' di recesso, comporta la nullita' dei contratti stipulati per come espressamente sancita dalle norme di settore. A parere del Collegio e' del tutto infondata l’eccezione sollevata dalla convenuta secondo cui la facolta' di recesso sarebbe validamente riportata nel Prospetto Informativo relativo all’Offerta al Pubblico di quote dei Fondi Comuni di investimento che il cliente, nel corpo dei contratti dichiara di aver ricevuto quale allegato ai contratti sottoscritti, “quale unica parte del piano che costituirebbe collocamento di strumenti finanziari”. In realtà, il G. ha affermato di non essere stato informato della facolta' di recesso e di non aver ricevuto i vari documenti allegati ai contratti. A riprova delle affermazioni, l'attore ha prodotto il “Documenti sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari” da lui sottoscritto in data 24.10.2000 e, quindi, il giorno dopo la stipula del piano “Visione Europa”, laddove nel modulo contrattuale sottoscritto dell'attore vi e' la dichiarazione dell'investitore di “aver preventivamente preso visione e ricevuto il documento sui rischi generali (v. Sez. 1^ Norme Generali del contratto 23.10.2000). A fronte di tali documentate contestazioni, la Banca non ha assolto all'onere su lei gravante di dimostrare di aver fornito al cliente le informazioni obbligatorie per legge, in quanto non vi e' alcuna prova ne' che i documenti allegati ai contratti sottoscritti siano stati effettivamente consegnati, ne' che la copia del Prospetto Informativo, relativo al collocamento dei Fondi Comuni, corrisponda a quello che, secondo la dichiarazione contrattuale, la Banca consegno' al cliente nell'atto della stipula dei piani Visione Europa e 4YOU, mancando di alcuna sottoscrizione o ricevuta che ne attesti l'identità. In difetto di prova certa che il sig. G. ricevette la dovuta informazione sulla sua facolta' di ripensamento, i contratti devono essere dichiarati nulli.
Comunque, anche a voler ritenere tempestivamente consegnato al G. il Prospetto Informativo contenente lo ius poenitendi, a parere del Collegio i contratti di adesione ai piani finanziari Visione Europa e 4You sarebbero comunque nulli, in quanto il diritto di recesso (ed il relativo avviso) avrebbe dovuto riguardare le operazioni finanziarie nel loro complesso, non soltanto la singola operazione di investimento e cio' in quanto entrambi i piani finanziari sottoscritti sono composti da singoli contratti avvinti da un unico vincolo causale, tale da non consentire la configurabilita' di un'autonomia funzionale dei loro singoli aspetti (come gia' detto il finanziamento era infatti vincolato ed esclusivamente finalizzato all'acquisto delle obbligazioni e delle quote di fondi comuni); pertanto, i contratti presentano una struttura talmente blindata da non lasciar configurare, neppure astrattamente, la possibilita' per il cliente di recedere dalla singola operazione di sottoscrizione delle quote di fondi.
La domanda attrice risulta, pertanto, fondata e meritevole di accoglimento; l'accertata nullita' rende superflua la valutazione degli ulteriori profili di invalidita' dei contratti dedotti nell'atto introduttivo.
Dalla accertata nullita' dei piani finanziari “Visione Europa” e “4YOU” conclusi tra G. P. la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., consegue la condanna della Banca convenuta alla restituzione all’attore di quanto percepito in attuazione dei negozi nulli, anche a titolo di spese e, specificamente, alla restituzione delle rate di finanziamento rimborsate dall’attore ed addebitategli dall’inizio dei due rapporti, maggiorate degli interessi legali dalla data dei singoli pagamenti effettuati. Va invece rigettata la domanda di risarcimento del maggior danno per la rivalutazione monetaria, essendo ormai il tasso degli interessi legali determinato tenendo conto delle oscillazioni dell’inflazione, con la conseguenza che non vi e' più spazio per un riconoscimento forfetario di danni, legati al tasso d’inflazione, e, d’altro canto, avendo omesso l’attore di allegare e provare il maggior danno subito dalla mancata restituzione della somma dovutagli. Il Tribunale non ritiene, inoltre, di poter ordinare alla Banca di comunicare alla Centrale Rischi i provvedimenti adottati, non rientrando tra gli obblighi discendenti dal contratto e tra i poteri giudiziali ma, semmai, vertendosi su doveri cui la Banca deve adempire in ottemperanza ad obblighi istituzionali.
Quanto, infine, all’ulteriore domanda di condanna della Banca al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dall’attore, anche non patrimoniali, non puo' trovare accoglimento, non avendo la parte in alcun modo dedotto ne' dimostrato di aver subito, in seguito alla conclusione dei contratti oggi dichiarati nulli, un danno ulteriore e diverso da quello conseguente all’esborso di denaro.
In applicazione del principio della soccombenza la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. va condannata anche alla refusione delle spese processuali sostenute da G. P. che, tenuto conto della natura e del valore della controversia, della difficolta' e del numero delle questioni trattate, dell’attivita' giudiziale svolta, vengono liquidate in complessivi €. per diritti, €. per onorari, €. per spese, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.

P.Q.M.


Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 3540 del R.G.A.C. dell’anno 2004, proposta da G. P. nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, cosi' provvede:
a) in accoglimento della domanda attorea, dichiara nulli i contratti sottoscritti dal G. P. denominati rispettivamente “Piano Finanziario Visione Europa” (datato 23.10.2000) e “Piano Finanziario 4YOU” (datato 26.02.2001); per l’effetto condanna la Banca convenuta a restituire all’attore le spese sostenute e le rate da questi rimborsate dei finanziamenti ai due contratti, ed addebitate sul conto corrente n. presso la filiale di Caravaggio della Banca monte dei Paschi di Siena, con gli interessi legali dalla data dei singoli pagamenti al saldo,
b) condanna la banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. alla refusione delle spese processuali sostenute dall’attore, come sopra liquidate in complessivi €. oltre al CPA, spese generali IVA.

Lodi, camera di consiglio del 14 febbraio 2006
 
 
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