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Libretti di deposito al portatore: vanno estinti entro fine anno
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Articolo di Rita Sabelli
6 dicembre 2018 10:38
 
Entro il 31/12/2018 chi ancora fosse in possesso di un libretto di deposito -bancario o postale- al portatore, ovvero non nominativo e non riconducibile ad alcun soggetto specifico, dovrà estinguerlo.
Si ricorda infatti che già dal 4 Luglio 2017 -grazie a modifiche apportate alle norme antiriciclaggio dal D.lgs.90/2017.- è cessata l'emissione di questi libretti ed è vietato il loro trasferimento, con concessione ai possessori di un lasso di tempo -ora in scadenza- per liberarsene.

L'estinzione deve essere richiesta allo sportello bancario o postale emittente, scegliendo tra:
- conversione in un libretto nominativo;
- trasferimento saldo su un conto corrente o su altro strumento di risparmio nominativo; 
- liquidazione saldo in contanti. 

Si rammenta anche che a fronte di trasferimenti di libretti al portatore la legge prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa variabile da 250 a 500 euro. Il Ministero dell'Economia, con una nota del 22 Novembre scorso, ricorda che questa sanzione è applicabile da Gennaio 2019 anche a chiunque si presenti presso uno sportello bancario o postale per eseguire movimentazioni sul libretto, stante comunque l'obbligo di liquidarne il saldo. 

Ogni informazione sulle normative antiriciclaggio che riguardano, oltre ai libretti, l'utilizzo di contanti e assegni si trova sulla scheda pratica 
ASSEGNI, CONTANTI, LIBRETTI E TITOLI AL PORTATORE: LE NUOVE REGOLE ANTIRICICLAGGIO
 
 
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