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Minusvalenze: se la certificazione tarda il cliente deve essere risarcito
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Articolo di Giuseppe D'Orta
3 luglio 2005 0:00
 
Negli ultimi anni milioni di investitori hanno, purtroppo, contabilizzato delle minusvalenze fiscali nei propri dossier in regime amministrato. Le minusvalenze restano a disposizione per compensare future plusvalenze da capital gain fino alla fine del quarto anno successivo a quello in cui sono state realizzate.

Quando cambia intermediario, il cliente puo' spostare anche le minusvalenze fiscali estinguendo il dossier titoli (in alcuni casi anche il conto corrente, se la banca lo abbina al dossier titoli nella posizione fiscale) facendosi rilasciare un'apposita certificazione che poi provvedera' a consegnare al nuovo intermediario.

Spesso si verificano ritardi, anche notevoli, nel rilascio della certificazione da parte di banche e sim. A volte i clienti sono costretti a pagare il capital gain nonostante abbiano minusvalenze fiscali da poter utilizzare ma di cui non riescono a beneficiare per via del ritardo nel rilascio della certificazione da parte del vecchio intermediario.

Gli intermediari che tardano il rilascio della certificazione delle minusvalenze sono responsabili del danno individuato nelle somme che il cliente, in attesa della certificazione, e' stato costretto a versare al fisco sotto forma di capital gain: a stabilirlo sono alcuni pronunciamenti dell'ombudsman bancario, organismo cui gli investitori possono rivolgersi senza sostenere spese. Occorre prima presentare un reclamo alla banca e poi, in caso di risposta negativa o che non pervenga nel termine di 90 giorni, presentare entro un anno il reclamo all'ombudsman. Cio' sempre se l'intermediario aderisce all'istituto, se il danno non e' superiore ai 10mila euro ed il reclamo alla banca sia stato presentato entro due anni dal verificarsi dell'evento. L'ombudsman si pronuncia entro 120 giorni dalla ricezione dell'istanza oppure dell'ultima comunicazione utile a valutare il caso.

L'ombudsman ha piu' volte condannato l'intermediario che ha consegnato in ritardo la certificazione a rimborsare al cliente l'intero importo del capital gain pagato presso il nuovo intermediario, oltre agli interessi calcolati in base al tasso legale. Cio' in quanto, in rispetto del principio della diligenza nella prestazione del servizio, gli intermediari sono obbligati ad adempiere al rilascio in tempo congruo con un tempestivo utilizzo delle minusvalenze da parte del cliente. L'ombudsman, inoltre, ha rigettato la linea difensiva di una banca che evidenziava come l'operazione presentasse il compimento di complessi conteggi e verifiche contabili. In un caso specifico, il dossier era stato movimentato fino al 4 luglio ed il certificato era stato rilasciato il 30 settembre. Un termine di due mesi circa e' stato, quindi, considerato troppo lungo e quindi la banca e' stata costretta a risarcire l'investitore.

Se non ci si puo' rivolgere all'ombudsman, magari perche' scaduti i termini per ricorrere oppure perche' l'intermediario non vi aderisce, si possono adire le ordinarie vie giudiziarie con intervento del giudice di pace. Se l'ammontare del danno supera il limite massimo di sua competenza, occorre intentare una causa civile vera e propria.
 
 
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