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Modifiche al regolamento del fondo
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Articolo di Alessandro Pedone
15 marzo 2003 0:00
 
Un lettore ci ha posto una domanda molto interessante circa le modifiche al regolamento dei fondi comuni di investimento. Con questo articolo desideriamo fare un po' di chiarezza facendo riferimento, come al solito, alle leggi che spesso si rivelano, molto piu' comprensibili dei regolamenti dei fondi stessi.

Ai sensi dell'art. 39, comma 3, del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (nota anche con il nome di Testo Unico sulla Finanza), spetta alla Banca d'Italia la competenza in materia di approvazione del regolamento di gestione di un fondo comune di investimento mobiliare e delle sue modificazioni.

In linea generale, una societa' di gestione di un fondo comune puo' modificare il regolamento del fondo unilateralmente.
Tutto quello che deve fare e' pubblicare le modifiche sui quotidiani con le stesse modalita' con le quale pubblica il valore delle quote del fondo. Trascorsi 180 giorni le modifiche entrano in vigore.

C'è l'eccezione prevista dal punto 2) del secondo comma dell'articolo 12.1 (che riportiamo di seguito) degli oneri a carico del sottoscrittore. Le modifiche riguardanti questi costi non valgono per le quote sottoscritte precedentemente.

Riportiamo di seguito gli articoli del regolamento del 1 luglio 1998 della Banca d'Italia relativi alle modifiche di aspetti rilevanti del regolamento dei fondi. Invitiamo a leggere questi articoli che sono molto chiari.
Troppo spesso si ritiene che le leggi siano incomprensibili, ma non sempre e' cosi'.

12.1. Modifiche di aspetti rilevanti del regolamento
Le variazioni regolamentari che influiscono sulle caratteristiche o sullo scopo del fondo o che modificano il regime delle spese -in quanto incidenti sulle condizioni contrattuali originariamente pattuite- non possono rivestire carattere ordinario e devono corrispondere a specifiche esigenze da inquadrare nell'ambito di indirizzi strategici valutati dai competenti organi della SGR tenendo conto degli interessi dei partecipanti.
In tale contesto:
1) le modifiche regolamentari riguardanti l'introduzione o l'aggravio degli oneri a carico del fondo (es. incremento della provvigione di gestione) devono essere sottoposte ad un approfondito vaglio da parte della SGR sulla base dei criteri sopra indicati;
2) l'incremento degli oneri a carico dei singoli partecipanti (ad es. l'introduzione o la maggiorazione di commissioni di rimborso), risolvendosi in un aggravio delle condizioni inizialmente convenute con i singoli sottoscrittori, non puo' trovare applicazione per gli importi gia' sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche regolamentari di cui si tratta;
3) le modifiche che incidono sulle caratteristiche o sullo scopo del fondo sono ammesse, di norma:
- ove si tratti di un fondo in fase di avvio ovvero di ridotte dimensioni, a condizione che tutti i partecipanti siano singolarmente informati del mutamento;
- qualora la SGR si trovi (ad es. per effetto di fusione) a promuovere fondi aventi stessa specializzazione a condizione che risulti l'impegno da parte della societa' affinche' i partecipanti al fondo modificato possano trasferire gratuitamente il proprio investimento nell'altro che mantiene caratteristiche analoghe;
- a seguito di fusione tra fondi comuni di investimento, secondo le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 36, comma 7 del Testo Unico;
- al fine di istituire o sopprimere comparti diversi del medesimo fondo. Nel caso di soppressione deve risultare l'impegno da parte della societa' affinche' i partecipanti ai comparti soppressi possano trasferire gratuitamente il proprio investimento in altri comparti o in altri fondi gestiti dalla medesima societa', aventi caratteristiche analoghe;
- in caso di impossibilita' di realizzare lo scopo originariamente previsto.
Il regolamento potra' prevedere che modifiche delle caratteristiche o dello scopo del fondo per motivazioni differenti da quelle sopra richiamate, potranno essere realizzate previo espletamento di una procedura disciplinata nel regolamento stesso, che preveda l'approvazione da parte di una maggioranza qualificata dei partecipanti delle modifiche proposte.
12.2. Pubblicazione delle modifiche regolamentari
Il regolamento prevede che le modifiche apportate, dopo l'approvazione della Banca d'Italia, sono pubblicate, in generale, con le stesse modalita' con le quali la SGR rende noto il valore della quota.
Particolari modalità di informativa ai partecipanti (es. comunicazione diretta, avvisi ripetuti sulla stampa, ecc.), adeguate alla tipologia dei partecipanti medesimi, dovranno essere previste per le modifiche regolamentari:
- connesse con la sostituzione della SGR o della banca depositaria;
- relative a variazioni delle caratteristiche o dello scopo del fondo per le quali non sia stata richiesta l'approvazione dei partecipanti (cfr. punto precedente, sub 3).
Il regolamento prevede infine che copia del medesimo nella versione modificata e' fatta tenere gratuitamente ai partecipanti che ne facciano richiesta alla SGR.
12.3. Termini di efficacia delle modifiche regolamentari
L'efficacia della modifica regolamentare, e' sospesa, a decorrere dalla data della pubblicazione secondo le modalita' di cui al paragrafo precedente:
a) per un periodo pari a centottanta giorni nel caso di modifiche connesse con la sostituzione della SGR o della banca depositaria ovvero destinate ad incidere sulle caratteristiche o sullo scopo del fondo o sui diritti patrimoniali dei partecipanti. In tal modo si consente al singolo investitore di valutare le modifiche intervenute e, se del caso, recedere dal contratto scegliendo il momento a suo giudizio piu' opportuno per la richiesta di rimborso o per la cessione della quota nell'ambito dell'arco temporale in cui la modifica apportata non ha efficacia.
Termini ridotti di efficacia delle modifiche potranno essere previsti nel regolamento a condizione che le stesse siano state realizzate previo espletamento di una procedura, disciplinata nel regolamento stesso, che preveda la consultazione dei partecipanti sulle modifiche proposte (cfr. paragrafo 12.1, sub 3).
Inoltre, il regolamento puo' prevedere che in casi eccezionali indicati nel regolamento stesso, la SGR puo' richiedere alla Banca d'Italia di prevedere termini di efficacia ridotti rispetto a quelli ordinari;
b) fino al termine stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti, negli altri casi.
 
 
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