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My Way e 4 You. Resoconto della discussione e approvazione della risoluzione parlamentare 00480 Sergio Rossi: Attivita' svolta dalla Consob in merito
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22 ottobre 2004 0:00
 
Si riporta integralmente, cosi' come tratta dal sito della Camera, la discussione e l'approvazione della risoluzione presentata dall'on. Sergio Rossi in commissioni finanze sul MyWay-4You con la quale si chiede al Governo di informarsi presso la Consob circa l'attivita' svolta sul caso dei prodotti finanziari MyWay-4You. Riteniamo che vi siano spunti assai interessanti (le evidenziazioni nel testo sono nostre).

La Commissione inizia la discussione.
Sergio ROSSI (LNFP), fa presente che il sottosegretario onorevole Maria Teresa Armosino aveva chiesto per le vie brevi di differire la discussione della risoluzione, che era gia' stata rinviata la settimana scorsa, sempre per l'indisponibilita' del sottosegretario ad intervenire in seduta; egli non ha tuttavia ritenuto di aderire a tale richiesta, in considerazione dell'urgenza e della gravita' delle questioni affrontate dalla risoluzione in oggetto, e dalla necessita' di dare risposta ai risparmiatori coinvolti.
Illustra quindi la propria risoluzione, ricordando come le associazioni dei consumatori da tempo chiedano alla Consob di conoscere la sua valutazione riguardo la conformita' alle norme che regolano la materia dei prodotti finanziari My Way e 4 You.
Sottolinea a riguardo come la Consob abbia giustificato la mancanza di una sua chiara presa di posizione sull'argomento, dichiarando di paventare interferenze con i procedimenti della magistratura ordinaria, che sta svolgendo indagini in ordine alla diffusione di tali prodotti, rilevando come la verifica astratta della conformita' di un prodotto finanziario alla normativa che ne regola l'emissione costituisca un'attivita' del tutto distinta dalla valutazione, sotto il profilo penale e civile, dei comportamenti concreti tenuti dalla societa' emittente, dall'intermediario che ne ha effettuato il collocamento presso il pubblico e dai suoi dipendenti o delegati.
Ritiene altresi' che l'assunzione di una presa di posizione da parte della Consob sulla prima questione, lungi dall'intralciare il lavoro della magistratura, lo agevolerebbe, fornendo un autorevole parere tecnico in materia.
Sottolinea infine il rischio che, analogamente a quanto purtroppo gia' avvenuto in casi simili, eventuali ritardi nell'azione della Consob possano determinare la scadenza dei termini, fissati nel dicembre 2004, per l'irrogazione delle sanzioni applicabili in tale vicenda, esprimendo timori per gli effetti che l'inazione dell'organismo di controllo potrebbe determinare a carico dei risparmiatori coinvolti.

Giorgio BENVENUTO (DS-U) rileva preliminarmente come in precedenti occasioni alcuni suoi atti di sindacato ispettivo e di indirizzo vertenti su materia analoga a quella affrontata dalla risoluzione in discussione, relativi in particolare alla Banca d'Italia e alla Consob, siano stati dichiarati inammissibili sulla scorta dell'argomentazione in base alla quale non sarebbe possibile incidere, mediante tale tipologia di atti, sull'autonomia delle autorita' indipendenti, ne' impegnare il Governo in tal senso. Considerato che la risoluzione presentata dal deputato Sergio Rossi e' stata invece considerata ammissibile, chiede di conoscere quale siano i criteri in base ai quali e' effettuato il vaglio di ammissibilita' delle interrogazioni e delle risoluzioni, e se tali criteri valgano solo per alcune delle autorita' indipendenti.
Passando al merito della risoluzione rileva peraltro come essa sia sostanzialmente condivisibile, in quanto affronta una questione meritevole di attenzione.

Mario LETTIERI (MARGH-U) sottolinea di essersi anch'egli trovato nella medesima situazione segnalata dal deputato Benvenuto, in occasione della presentazione di atti di sindacato ispettivo e di indirizzo i quali sono stati considerati inammissibili in quanto relativi ad autorita' indipendenti. Ritiene che la tesi secondo la quale il Parlamento non puo' effettuare alcun tipo di scrutinio nei confronti di tali soggetti sia assolutamente inaccettabile, in quanto presupporrebbe che la loro attivita' sia coperta da un segreto assoluto, oltre a risultare non rispettosa delle prerogative e della dignita' degli organi parlamentari e dei singoli deputati.

Giorgio LA MALFA, presidente, in merito alle considerazioni svolte dai deputati Benvenuto e Lettieri, precisa come il vaglio di ammissibilita' delle interrogazioni e delle risoluzioni svolte in Commissione non sia affidato alle presidenze delle singole Commissioni, ma spetti alla Presidenza della Camera, la quale applica le regole stabilite in materia dal Regolamento, come specificate dagli interventi interpretativi del Presidente della Camera. Rileva come i criteri in merito escludano, tra l'altro, l'ammissibilita' di atti che riguardino ambiti rispetto ai quali non sussiste competenza del Governo, che intendano incidere sullo spazio di autonomia riservato dalla legge alle autorita' indipendenti, ovvero impegnare il Governo ad agire in tal senso; in questo contesto, la risoluzione in discussione risulta ammissibile, in quanto si limita a impegnare il Governo a richiedere informazioni alla Consob sul procedimento riguardante i prodotti My Way e 4 You, ricordando, in proposito, che la disciplina istitutiva della Consob attribuisce espressamente al Governo il potere di richiedere a quest'ultima notizie e dati. Ritiene comunque che il problema sollevato sia rilevante e meriti ulteriore approfondimenti, al fine di fare assoluta chiarezza su tale questione.

Sergio ROSSI (LNFP) sottolinea come anche la sua risoluzione sia stata oggetto di una attenta valutazione, in occasione della sua presentazione, rilevando come la formulazione dell'atto di indirizzo abbia dovuto essere modificata appunto per consentirne l'ammissibilita'.

Giorgio BENVENUTO (DS-U) precisa di concordare sulla necessita' di salvaguardare l'autonomia delle autorita' indipendenti, evidenziando tuttavia come il vaglio di ammissibilita' risulti particolarmente attento con riferimento a quegli atti parlamentari di sindacato ispettivo o di indirizzo che attengano alla Banca d'Italia e alla Consob. Prende atto del fatto che si considera ammissibile una risoluzione volta ad impegnare il Governo a chiedere informazioni alla Consob sulla attivita' di quest'ultima, sottolineando l'opportunita' di stabilire criteri univoci valevoli in tutti i casi.

Il sottosegretario di Stato Daniele MOLGORA sottolinea come la Consob abbia comunicato che, a seguito di diversi esposti presentati dalla clientela, e' stato accertato che i prodotti finanziari My way e 4 You sono prodotti finanziari complessi, che consistono nella combinazione di operazioni di finanziamento e di investimento in strumenti finanziari, i quali si realizzano entrambi mediante l'erogazione di un finanziamento da parte di intermediario a favore del cliente, il cui importo viene da questo interamente utilizzato per l'acquisto di un titolo obbligazionario zero coupon, privo di cedole, generalmente emesso da banche del gruppo Monte Paschi e di quote di un fondo comune di investimento gestito da societa' dello stesso gruppo.
Tali strumenti finanziari sono vincolati dal cliente a garanzia della restituzione del finanziamento, che ha luogo mediante rate mensili per una data variabile da 15 a 30 anni. Entrambi i prodotti sono risultati contraddistinti da una notevole complessita', tale da non rendere facilmente comprensibile al risparmiatore medio l'effettivo rischio dell'operazione, data la presenza del finanziamento, che altera le normali caratteristiche in obbligazioni bancarie e in quote di fondi comuni.
Evidenzia come, secondo la Consob, la commercializzazione di tali prodotti dovrebbe avere luogo con particolari cautele da parte dell'intermediario, sia per quanto riguarda l'informazione da fornire al cliente, sia in relazione alla valutazione dell'adeguatezza dell'operazione stessa rispetto alla situazione interessata.
Sottolinea quindi come la Consob abbia precisato di non avere avuto preventiva conoscenza del collocamento di tali prodotti finanziari e di non essere stata chiamata, conseguentemente, a pronunciarsi, nella fase di lancio di tali prodotti, sulle caratteristiche degli stessi, intervenendo soltanto a seguito di reclami da parte di investitori, attraverso richieste di elementi informativi, accertamenti ispettivi e convocazioni di esponenti aziendali, sotto vincolo di riservatezza ai sensi del comma 10, dell'articolo 4, del Testo unico della finanza (TUF).
Rende noto che sulla base di tale attivita' istruttoria e' stato avviato un procedimento sanzionatorio tuttora in corso, ricordando altresi' che il collocamento dei citati prodotti finanziari e' oggetto di valutazione da parte dell'attivita' giudiziaria civile e penale, sulla quale ovviamente la Consob non puo' intervenire.
Chiarisce che i prodotti finanziari in questione da tempo non sono più oggetto di collocamento fra la clientela, mentre sono in corso procedure conciliative tra Monte Paschi di Siena e clienti acquirenti. Evidenza come la Consob abbia inviato nel maggio scorso lettere di contestazione ai soggetti che hanno tenuto comportamenti che potrebbero costituire violazioni delle disposizioni in materia, secondo i tempi disciplinati dal regolamento attuativo della legge n. 241 del 1990, adottato con delibera Consob n. 12.297 del 2 agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni. In relazione all'esito finale dell'istruttoria, il cui termine e' previsto per il 17 dicembre 2004, la Consob dovrebbe formulare al Ministero dell'economia e delle finanze proposte di sanzioni nei confronti di esponenti aziendali per le irregolarita' accertate.
Rimarca come sulla questione sia stata interpellata anche la Banca d'Italia, la quale ha reso noto che, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, ha più volte richiamato l'importanza dell'etica e della professionalita' degli operatori, i quali costituiscono elementi determinanti per consolidare il rapporto di fiducia con la clientela, per la stabilita' della situazioni finanziarie e per la tutela del risparmio, e ricorda che la materia della trasparenza delle condizioni contrattuali relative alle operazioni e ai servizi aventi natura bancaria e finanziaria offerti in Italia e' disciplinata dal Titolo VI, capo I, del Testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo del 1993, n. 385, e delle relative disposizioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, da ultimo modificate in conformita' della delibera del CICR del 4 marzo 2003.
Evidenzia quindi come le nuove Istruzioni in materia di trasparenza, entrate in vigore il 1o ottobre dello scorso anno, abbiano introdotto strumenti che tutelano con maggiore efficacia la clientela, quali ad esempio la previsione dell'obbligo per le banche di predisporre un foglio informativo relativo a tutte le componenti del prodotto offerto, di cui deve obbligatoriamente consegnare copia alla clientela. e' previsto che i fogli informativi debbano indicare l'esistenza di eventuali componenti del prodotto disciplinate da altre disposizioni, rinviando, nel caso agli eventuali strumenti di trasparenza per esse stabiliti dalle normative di settore, nonche' in un'apposita sezione le caratteristiche e i rischi tipici dell'operazione o del servizio.
Sotto quest'ultimo profilo, dovra' essere fornita una descrizione sintetica della struttura e della funzione economica dell'operazione o del servizio, anche alla luce delle eventuale connessione con altri servizi e operazioni offerti dalla banca o da altro soggetto, unitamente ad una rappresentazione dei principali rischi, di carattere generico o specifico, connessi con l'operazione o il servizio.
Ai sensi dell'articolo 23, comma 4 del TUF la normativa appena descritta non si applica ai servizi di investimento ne' alla consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari, sottoposti, invece, alle disposizioni in materia di trasparenza dettate dal medesimo testo unico e dalla normativa di attuazione emanata dalla Consob.
Le disposizioni attuative della Consob specificano nel dettaglio il contenuto degli obblighi degli intermediari, che includono il dovere di attivarsi affinche' l'investitore sia debitamente informato sulle operazioni, e di sconsigliare operazioni non adeguate alle specifiche esigenze del cliente. Sono inoltre vietate le operazioni in cui l'intermediario versi in una situazione di conflitto di interessi, a meno che non vi siano una informativa specifica scritta al cliente e un ordine scritto di quest'ultimo.
Rileva infine come la disciplina sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti contenuta nel Testo unico bancario e nel Testo unico della finanza costituisca un segmento del più ampio quadro normativo riguardante il rapporto tra banca e cliente, del quale fanno parte, tra l'altro, le disposizioni attinenti alla distribuzione di altri settori, alle clausole vessatorie disciplinate dal codice civile, ai contratti negoziati fuori dalle sedi degli intermediari e al commercio elettronico.

Giorgio BENVENUTO (DS-U) con riferimento alle valutazioni espresse dal deputato Sergio Rossi ed al contenuto della risoluzione in discussione si chiede se sia possibile giungere ad un pronunciamento della Commissione in merito al comportamento della Consob nell'esercizio delle proprie competenze.

Sergio ROSSI (LNFP) rileva come l'espressione di valutazioni in merito all'operato di una autorita' indipendente rientri certamente nell'ambito del diritto di critica riconosciuto a tutti i cittadini ed, a maggior ragione, ai deputati.

Giorgio LA MALFA, presidente, in riferimento alle considerazioni da ultimo svolte dal deputato Benvenuto, rileva come il tema affrontato dalla risoluzione sia effettivamente molto delicato; al riguardo sottolinea come, mentre non e' possibile vincolare il Governo ad assumere provvedimenti che violino la sfera di autonomia riconosciuta alle autorita' indipendenti, sia invece certamente possibile, per i singoli deputati e per gli organi parlamentari, esprimere giudizi politici anche sull'attivita' di tali soggetti, ovvero assumere provvedimenti legislativi che modifichino la disciplina ad essi applicabile.

Giorgio BENVENUTO (DS-U) rileva come la risoluzione, nella quale si esprime una valutazione sostanzialmente negativa sul comportamento tenuto dalla Consob in tale vicenda, contenga un impegno per il Governo, coinvolgendone pertanto direttamente la responsabilita' rispetto al contenuto del medesimo atto di indirizzo: chiede quindi al sottosegretario di esprimere la posizione dell'Esecutivo in merito ai temi affrontati dalla risoluzione.

Sergio ROSSI (LNFP) ribadisce come la risoluzione in discussione non intenda in alcun modo vulnerare l'autonomia della Consob, ma si limiti a sollecitare il Governo ad acquisire informazioni che dovranno essere successivamente fornite al Parlamento in merito all'azione svolta dalla Consob su tale vicenda. Ritiene quindi che non sussistano elementi tali da impedire di porre in votazione la risoluzione gia' nella seduta odierna.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA ritiene che la richiesta di elementi informativi su tale vicenda possa contribuire a fare chiarezza su di essa: non si oppone pertanto all'approvazione della risoluzione, fermo restando, peraltro, l'assoluto rispetto degli ambiti di autonomia assicurati dalla legge alla Consob.

Giorgio BENVENUTO (DS-U) prende atto della posizione del Governo, preannunciando il proprio voto favorevole sulla risoluzione, che condivide nelle sue linee essenziali. Rileva altresi' l'assenza dei rappresentanti dei gruppi di maggioranza, ad eccezione del presentatore della risoluzione, riservandosi fin d'ora la presentazione di ulteriori atti di sindacato ispettivo su analoghe questioni.

La Commissione approva la risoluzione.
La seduta termina alle 15 del 21/10/2004.
 
 
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