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Norme a tutela dei risparmiatori: vari tribunali in tutta Italia iniziano a condannare le banche
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Articolo di Alessandro Pedone
29 settembre 2004 0:00
 
Quando abbiamo dato inizio ad Aduc - Investire Informati, circa due anni fa, scrivevamo che le norme in materia di intermediazione finanziaria erano piuttosto evolute e decisamente a tutela dei risparmiatori (per maggiori informazioni si legga qui: clicca qui . Il problema e' (era) che si trattava di norme semisconosciute e che non vi e' (era) quasi giurisprudenza in merito.
Le note vicende di "risparmio tradito" degli ultimi anni hanno portato naturalmente ad un enorme incremento delle azioni legali nei confronti delle banche e - di conseguenza - molti tribunali in tutta Italia stanno emettendo sentenze richiamando la specifica normativa di settore.
Il sito Internet che maggiormente si e' distinto per l'attenzione verso questa tematica e' clicca qui che qualche mese fa ha pubblicato l'ormai famosa sentenza del Tribunale di Mantova che ha condannato Banca Agricola Mantovana a rimborsare delle obbligazioni Argentine. Recentemente, lo stesso sito ha pubblicato una chiarissima sentenza del 30 Maggio 2004 del Tribunale di Firenze che ha dichiarato nulla, perche' contraria a norme imperative, la vendita di obbligazioni strutturate di tipo reverse convertible.
Il testo integrale della sentenza puo' essere letto a questo indirizzo: clicca qui

Il giudice unico, dott. Angelo Antonio Pezzati ha ribadito con questa sentenza alcuni aspetti peculiari delle norme sull'intermediazione finanziaria che e' utile ribadire affinche' i risparmiatori siano pienamente consapevoli dei propri diritti nei confronti delle banche.

Inversione dell'onere della prova
In primo luogo e' ribadita ancora una volta l'inversione dell'onere della prova. Si legge nella sentenza:
L'art. 23 del decreto legislativo n° 58 del 1998, al sesto comma, specifica che, nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.
Nel caso in esame, invece, la societa' Cassa di Risparmio di Firenze e' rimasta contumace e non ha fornito, pertanto, alcuna dimostrazione di avere adottato nella conclusione e nell'esecuzione dei contratti per cui e' causa la necessaria diligenza, secondo le norme sopra illustrate.


Conflitto di interessi ed obbligo di trasparenza
In situazioni di conflitto di interessi, sebbene l'intermediario abbia evidenziato (seguendo i precetti normativi) nel contratto l'esistenza del conflitto, lo stesso deve comunque assicurare trasparenza ed equo trattamento all'investitore. Anche su questo punto il giudice di Firenze e' stato chiarissimo:
E', infatti, pacifico che la societa' Cassa di Risparmio di Firenze ha agito in una situazione di conflitto di interessi. Cio' risulta espressamente indicato in entrambi i contratti in questione, laddove si legge la dichiarazione del cliente che "prende atto che la Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. si trova, con riferimento alla presente operazione, in una situazione di conflitto di interessi, essendo contemporaneamente banca emittente e collocatrice dei titoli in oggetto".
Ne consegue, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n° 58 del 24 febbraio 1998, la banca convenuta doveva organizzarsi in modo tale da assicurare ai clienti trasparenza nelle condizioni contrattuali. Nel caso in esame l'obbligo di trasparenza non risulta in alcun modo dai contratti sottoscritti da parte attrice.

Sull'aspetto della trasparenza e del conflitto di interessi un altro passo della sentenza e' particolarmente significativo:
Le clausole contrattuali dovrebbero sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile, l'equivocita' e la non trasparenza della clausola e' essa stessa fonte di squilibrio tra le parti e di iniquita' sostanziale, nella misura in cui contribuisce ad aggravare l'asimmetria informativa gia' presente nei contratti di adesione.
Va, inoltre, rilevato che l'art. 27 del regolamento Consob (n° 11522 del 1° luglio 1998) prevede l'impossibilita' di effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo, dalla prestazione congiunta di piu' servizi o da altri rapporti di affari propri o di societa' del gruppo, a meno che non abbiano preventivamente informato per iscritto l'investitore sulla natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione e l'investitore non abbia acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione dell'operazione.
Nel caso in esame non vi e' stata informazione preventiva sulla natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione, ma solo un avviso generico in ordine all'esistenza del conflitto di interesse in questione.

In questo caso il giudice ha ritenuto che un adempimento solo formalistico dell'obbligo di informare il cliente circa il conflitto di interessi non sia stato sufficiente a rispettare la ratio della norma che impone agli intermediari di specificare in che modo l'intermediario sia in conflitto e quindi "la natura e l'estensione" del suo interesse. Ci sembra un passo molto significativo.

Obblighi informativi e principio di adeguatezza
Questa sentenza del Tribunale di Firenze ha ribadito ancora una volta un principio cardine delle norme a tutela degli investitori in materia di intermediazione finanziaria. Gli intermediari, infatti, hanno l'obbligo di informarsi circa la specifica situazione finanziaria del cliente, esperienza ed obiettivi d'investimento, ecc. e di astenersi dall'effettuare operazioni finanziarie inadeguate per lo specifico profilo del cliente. Tale principio e riportato in maniera chiarissima in questo passo della sentenza:
Stabilisce l'articolo 21 del decreto legislativo n° 58 del 1998 che, nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, i soggetti abilitati devono acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati. L'articolo 28 del regolamento della Consob (n° 11522 del 1° luglio 1998) chiarisce che, prima di iniziare la prestazione dei servizi di investimento, gli intermediari autorizzati devono chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonche' circa la sua propensione al rischio e devono consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari La stessa norma, al secondo comma, chiarisce che gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.
Il successivo art. 29 prevede che gli intermediari autorizzati si debbano astenere dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione. [.]
Nel caso in esame non risulta affatto che la societa' Cassa di Risparmio di Firenze abbia preventivamente richiesto agl'investitori notizie circa la loro esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la loro situazione finanziaria, i loro obiettivi di investimento, nonche' circa la loro propensione al rischio.
Non risulta che la banca convenuta abbia consegnato agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari. Va, peraltro, ricordato che tale informativa non puo' essere generica, ma deve essere il piu' possibile particolareggiata ed attagliata allo specifico investimento. Non si puo' ritenere che il rispetto dell'obbligo di trasparenza si esaurisca nella consegna di un contratto (spesso scritti con caratteri minuscoli); di un prospetto informativo, inerente agli strumenti finanziari offerti; o dalla preliminare consegna del documento Consob sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari.
Non si puo' presumere che sia pienamente consapevole l'investitore, cui l'intermediario ha consegnato i suddetti documenti e questi non deve ritenere che il mero rispetto dell'obbligo in questione renda il cliente capace di tutelare da se' il proprio interesse e di assumersi i rischi dell'investimento compiuto.
Invero, l'intermediario deve comunque assicurare all'investitore la propria assistenza e la propria guida nella scelta delle operazioni da compiere, anche al di la' delle asettiche e standardizzate informazioni riportate nel documento.
La "conoscenza" deve essere una conoscenza effettiva ed anche alla luce del dettato dell'art. 82, comma 3, del Regolamento Consob, l'intermediario (o il promotore) deve verificare che il cliente abbia compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta, non solo con riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali, ma anche con riferimento alla sua adeguatezza in rapporto alla situazione dell'investitore


Nullita' delle operazioni finanziarie eseguite in violazione delle regole di condotta prescritte dalla normativa agli intermediari finanziari
Infine, la sentenza ribadisce un ulteriore concetto ormai diffuso in giurisprudenza relativo all'imperativita' delle norme relative alle regole di condotta degli intermediari finanziari, basato sull'assunto che tali norme sono poste a tutela dell'interesse pubblico. Oltre a tale concetto, il giudice ribadisce il fatto che i criteri generali di diligenza, correttezza e trasparenza non sono mere enunciazioni di principio ma canoni di comportamento immediatamente percettivi. Ancora una volta, le parole del giudice scritte nella sentenza sono chiarissime:
I criteri generali, contenuti nella normativa in esame, concretano dei canoni di comportamento immediatamente precettivi, anche a prescindere dalla loro sussunzione e specificazione in norme regolamentari.
E' opinione ormai consolidata quella che individua nei regolamenti della Consob, non solo un'espressione di potesta' ontologicamente normativa, ma anche una fonte idonea ad incidere con modalita' particolarmente incisive sulla sfera giuridica soggettiva dei destinatari delle norme.
Si tratta, insomma, di disposizioni costitutive di diritto, che vanno ad integrare l'ordinamento giuridico generale, a condizionare l'autonomia negoziale, ad incidere sui rapporti interprivati, a costituire un parametro generale ed astratto della validita' degli atti e dei comportamenti realizzati dagli operatori del mercato.
Prescindendo dal problema della collocazione nella sistematica delle fonti e dall'esito della risoluzione di eventuali antinomie, insomma, l'efficacia esterna delle norme prodotte dalla Consob nell'esercizio della sua potesta' regolamentare non differisce, in quanto ad effetti prodotti sull'agire dei privati, dalle norme che derivano dall'ermeneusi di una legge o di un regolamento governativo.
Tali regole sono, insomma, parte integrante dell'ordinamento generale: salva l'eventuale illegittimita' della disposizione che le prevede o la loro natura indipendente, nulla osta a che simili norme possano costituire fonte di invalidita' o di inefficacia di un negozio giuridico, ovvero fattispecie astratta con cui confrontare un comportamento colpevole o doloso ad esse contrario e in relazione alla quale stabilire la responsabilita' del suo autore.
Ad eguale conclusione si perverrebbe anche qualora si volesse addirittura escludere l'efficacia dei regolamenti della Consob sui rapporti interprivati. Secondo questa posizione, infatti, la violazione degli obblighi sanciti dai "provvedimenti" della Consob comporterebbe, ex se, le sole conseguenze interdittive e sanzionatorie. La mancata ottemperanza ad obblighi e divieti sanciti in via regolamentare determinerebbe, in ogni caso, effetti indiretti sui rapporti negoziali posti tra privati: sarebbe comunque sufficiente ad integrare la colpa inerente al neminem laedere, a determinare un'inversione dell'onere della prova nell'ambito della responsabilita' contrattuale ed a provocare la nullita' di contratti per assenza di elementi essenziali prestabiliti per via di fonte primaria
.

Conclusioni
Savona, Milano, Mantova, Firenze, Bari, Lecce. iniziano ad essere numerosi i tribunali che si stanno esprimendo in tutta Italia in relazione a questi principi del nostro ordinamento giuridico introdotti ormai dal 1998.
Fra l'altro, a partire dal 1 Gennaio 2004, e' stato introdotto nel nostro ordinamento un nuovo rito processuale per le cause aventi ad oggetto questioni relative all'intermediazione finanziaria. Questo nuovo rito e' pensato per essere molto piu' rapido rispetto ai due/tre anni di media che servivano prima per ottenere una sentenza di primo grado. Si stima che, mediamente, nell'arco di circa 18 mesi, con il nuovo rito, si dovrebbe arrivare alla sentenza di primo grado.
Mancano ormai circa sei mesi per avere le prime sentenze formulate con il nuovo rito. Noi speriamo che le prime possano essere quelle relative ai casi MyWay-4You che come associazione seguiamo con particolare interesse. Speriamo che queste sentenze contribuiscano a modificare i comportamenti delle banche, inducendole ad una prassi che -diversamente da oggi- preveda un rispetto, sia formale che sostanziale, delle regole di condotta degli intermediari finanziari.
Cio' significa, principalmente, che gli intermediari dovrebbero organizzarsi per informarsi realmente sul profilo del cliente ed evitare di effettuare operazioni inadeguate. Se questa prassi fosse diffusa, certamente si venderebbero molti meno prodotti finanziari inutili, ma si eviterebbero anche migliaia di azioni legali. Nel frattempo i numerosissimi risparmiatori che hanno subito ingenti danni a causa del comportamento scorretto della loro banca, sappiano che la normativa e' fortemente dalla loro parte. Naturalmente questo non significa che sia sufficiente aver subito una perdita per far causa alla banca. Le regole di condotta sono molte precise -come si e' visto- e specifiche. E' bene fare un'attenta verifica della propria situazione prima di precipitarsi da un avvocato nella speranza di recuperare i soldi persi.
 
 
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