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Le obbligazioni strutturate di Banca 121
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Articolo di Giuseppe Romano *
8 luglio 2003 0:00
 
Dal 1999 al 2001, amplissima parte della gamma prodotti di Banca 121 già B.d.S., ora Monte dei Paschi di Siena e' stata composta da una serie di obbligazioni strutturate ad altissimo rischio finanziario.
Sin qui nulla quaestio, posto che, in ogni mercato e' possibile rinvenire una nicchia ove, trasparentemente e per scelta degli investitori, detti prodotti possano essere legittimamente collocati.
Il problema si pone allorquando quella trasparenza e quella consapevolezza di cui innanzi non si rinvengano: e non per mero caso!
Si considerino, ad esempio, le denominazioni adoperate per detti prodotti: BTP Index, BTP Option, BTP Tel, BTP On Line, CTZ Reverse 2002, CTZ Equity 2002, CTZ Action 2002, BOT Strike 2002, BOT Strike 2001, BOT Equity, BOT Reverse, BOT Barrier.
Singolare e' che tali operazioni, come detto ad eccezionale livello di rischio per il sottoscrittore, richiamino tutte, nel proprio nome, dei titoli del debito pubblico "a capitale garantito" ed assumano una denominazione quantomeno idonea ad indurre in equivoco, il sottoscrittore: altrettanto singolare e' che molteplici investitori riferiscano di essersi visto presentare detti prodotti quali "Bot" ovvero "Btp della Salento", vale a dire dei titoli a capitale garantito, a scadenza, cui era associato una cedola particolarmente elevata!

Migliaia di persone hanno, pertanto, visto impegnare somme ingentissime, anche tutti i risparmi di una vita, su tali prodotti: il problema e' che l'andamento sfavorevole dei mercati ha fatto emergere l'amara realta'!
Molte di tali obbligazioni strutturate sono gia' scadute, facendo consolidare perdite anche del 75% sul capitale investito, con lo sgomento degli investitori convinti di avere a che fare con nulla piu' che un titolo a reddito fisso!
Drammatica, ad oggi, si prefigura la scadenza del 1 gennaio 2004 allorquando avra' termine l'operazione BTP Tel, la piu' collocata sotto un profilo quantitativo, con perdite eccezionali, anche in questo caso, di molto superiori al 50%.
Ad accrescere la gravita' dell'intera vicenda la circostanza per la quale, al di la' del fatto che alcuno degli investitori rivoltosi al sottoscritto professionista ha dichiarato di essere stato reso edotto dei rischi connessi a tali operazioni, nessuno e' stato notiziato delle perdite oltre il 50% maturatesi in itinere di investimento, in violazione dell'art. 28 Reg. Consob 11522/98 che fa obbligo agli intermediari finanziari di tanto comunicare per iscritto: anche tanto puo' aiutare a comprendere come mai numerosi investitori si siano rivolti non solo alla magistratura civile, ma anche a quella penale, al fine di vedersi riconosciuta Giustizia.
Comprensibile atteggiamento, ove si consideri che, al fine di eludersi la tutela riveniente dalla normativa vigente, sussunta nel "principio di adeguatezza", in forza del quale l'intermediario deve astenersi dal proporre agli investitori operazioni non adeguate al profilo dichiarato, ultraottantenni, analfabeti, enti morali, sacerdoti, etc., ipoteticamente, si sarebbero dichiarati, attraverso insidiose schede clienti, speculatori di borsa con elevata esperienza finanziaria!

Quantomeno singolare che molteplici investitori, di fatto, pressoche' tutti i titolari di un dossier titoli di Banca 121, abbiano inteso "immolare", simultaneamente, la piu' gran parte dei propri risparmi in una serie di vere e proprie scommesse su corsi azionari di titoli ad altissima volatilita' (new economy e telefonici)!
Si consideri come si sia indotto un investitore, nella stragrande maggioranza dei casi difficilmente consapevole, a scommettere che la quotazione, ad una certa data, di un certo titolo, a distanza di un dato lasso di tempo, sarebbe stata superiore: gia' tanto appare lungi dai canoni dell'investitore medio, ma e' davvero inverosimile che si sia accettato di cio' fare sulla base di quotazioni di riferimento di partenza (corso strike d'apertura) ai massimi storici per la piu' gran parte dei titoli di che si discute!
Se la scommessa viene vinta dall'investitore, egli avra' indietro nulla piu' che il proprio capitale iniziale; se viene persa, il proprio capitale viene depauperato proporzionalmente al deprezzamento dei titoli in parola: "nulla quaestio", come detto, se il consenso fosse stato informato, ma, nella piu' gran parte dei casi non lo e' stato e risparmi di una vita sono stati dilapidati, anche nel solo volgere di mesi!
Le "singolari" quanto non trasparenti modalita' di vendita riferite, identicamente, da una pluralita' di investitori assolutamente sconosciuti gli uni rispetto agli altri, hanno, ovviamente, attirato le attenzioni di molteplici Procure della Repubblica attivate da denunzie ipotizzanti il reato di truffa; in quest'ottica, particolarmente incisiva risulta essere l'attività dell'Ufficio di Trani (Bari) e del dott. Savasta il quale ha inteso dare una brillante quanto coraggiosa impostazione alle indagini coerente con una serie di indicazioni obiettive rivenienti dagli stessi sindacati dei dipendenti di Banca 121 che, in una serie di volantini, hanno denunziato pressioni in ordine alla collocazione di strumenti finanziari tesi a tutelare gli interessi dell'ente, anche a dispetto di quelli della ignara clientela.
Va, altresì, evidenziato che, al di la' delle suggestive modalita' di collocamento, sotto un profilo civilistico, dette operazioni, gia' terminate ovvero in essere, sono agevolmente aggredibili, nell'ottica di una tutela dell'investitore, tanto sotto un profilo dell'analisi del principio di adeguatezza della collocazione dello strumento finanziario rispetto all'utente (CONSOB individua una ben delimitata cerchia di investitori), sia sotto un profilo documentale, per una serie di gravi inadempimenti dell'intermediario Banca121.
Cio' posto, anche a fronte di una situazione che si prefigura drammatica per le eccezionali perdite consolidate ovvero a consolidarsi nel corso del 2004, si puo' guardare con fiducia ad una attivita' di recupero e tutela a mezzo di una azione legale, sicuramente di natura stragiudiziale in prima istanza, solo eventualmente giudiziale in una fase successiva.

* Giuseppe Romano e' avvocato del foro di Lecce
 
 
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