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Recupero crediti troppo insistenti e con spese enormi: cosa fare?
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Articolo di Anna D'Antuono
13 febbraio 2020 9:14
 
 Pagare con un po' in ritardo e vedersi raggiungere da una richiesta di svariate decine di euro a titolo di "spese recupero crediti" magari senza nemmeno aver ricevuto un sollecito. O anche saltare una rata e vedersi braccati come un fuggitivo. E' -purtroppo- la norma nel mondo del credito al consumo, ma ci si può difendere. Gli interessi di mora e le "spese recupero crediti" di banche e finanziarie sono veri e propri numeri al lotto per accalappiare quanto più danaro possibile nonostante siano fuori legge come sancito dall'Arbitro Bancario che impone la restituzione della parte (la gran parte, se non tutta) che eccede il tasso massimo di usura. Insomma, ci provano confidando sulla scarsa informazione della clientela. I pochi che lasciano perdere le assurde richieste di spese, invece, quasi sempre la scampano. Peggio ancora i comportamenti dei recupero crediti che sono soliti tempestare di telefonate non solo a casa e sul lavoro, ma anche parenti e perfino i vicini di casa cui chiedono informazioni!

Il Garante Privacy, a partire dal Provvedimento del 30/11/2005, ha espresso il principio secondo cui occorre rivolgersi al solo debitore ed agli eventuali garanti escludendo chiunque altro come familiari, datori di lavoro e vicini di casa. Le richieste debbono essere improntate al massimo rispetto della persona, quindi non si può - come purtroppo accade - sommergerla di telefonate o sms o lasciare messaggi a chiunque non sia l'interessato, con lo scopo di far fare loro brutta figura. Per essere risarciti occorre rivolgersi ad un Giudice, mentre al Garante Privacy si può segnalare il mancato rispetto della legge da parte dei soggetti in questione, in modo da poterli vedere anche sanzionati sul versante amministrativo. 

Nei casi peggiori si può presentare un denuncia-querela corredata di prove. E' possibile considerare il reato di molestie e disturbo alla persona che prevede la pena della reclusione fino a sei mesi o l'ammenda fino a 516 euro. A supporto si ha la sentenza di Cassazione 25033 del 22/6/2012 che ha preso in esame il caso di un debitore subissato di telefonate. Possono esserci anche i presupposti per il reato di violenza privata. Inoltre, nel caso in cui i comportamenti portino ad uno stato di ansia e paura, la società ed il dipendente sono passibili di condanna ai sensi della Legge 38 del 23/4/2009 per atti persecutori (stalking) con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Anche in questo caso occorre provare gli atti persecutori e il conseguente stato di disagio grave che costringe a modificare in peggio le proprie abitudini di vita (ad esempio non rispondendo più al telefono, cambiando numero, evitare determinati orari, ecc.). Prima della denuncia-querela è possibile chiedere al questore un ammonimento ai sensi dell'art. 8 della medesima legge. 
 
 
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