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Risarcimenti Popolare Vicenza e Veneto Banca: il gran pasticcio della tassazione
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Articolo di Giuseppe D'Orta
22 maggio 2017 12:21
 
 Ha suscitato immediato scalpore la notizia riportata dal sito VicenzaPiù sulla risposta ricevuta dalla Direzione Regionale del Veneto dell'Agenzia delle Entrate all'interpello numero 907-65/2017 da un azionista della Banca Popolare di Vicenza riguardo la tassazione delle transazioni stipulate con l'istituto, dove si afferma come gli importi ricevuti a titolo transattivo dagli azionisti di Veneto Banca e Banca Popolare Vicenza debbano essere assoggettati a tassazione sul capital gain.

Per prima cosa, occorre dire che il parere rilasciato dalla Direzione Regionale veneta è ineccepibile.

La transazione proposta dalle due banche prevede che le somme vengano riconosciute a titolo transattivo, a fronte della rinuncia dell’azionista ad agire contro la banca o altre società del gruppo  o loro amministratori, sindaci, revisori o dipendenti, attuali o pregressi, per qualunque ragione o causa, in qualunque sede (sia civile che penale) in relazione a tutte le operazioni di acquisto o sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili) nel tempo compiute dall’azionista o al mancato loro disinvestimento. Come accade in analoghi casi (basti pensare ai bond argentini, Parmalat, ecc.) le somme incamerate sono imponibili ai fini Irpef come redditi diversi derivanti da assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere, come disposto dall’articolo 67, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Il pasticcio che ora sorge deriva da un'errata interpretazione della Risoluzione 3/E del 12 gennaio 2017 emanata dall'Agenzia delle Entrate in merito alla tassazione dei risarcimenti erogati a favore dei detentori di obbligazioni subordinate in cui “si ritiene che le somme percepite a titolo di indennizzo ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto-legge n. 59 del 2016 non assumono rilevanza reddituale in quanto erogate al fine esclusivo di reintegrare la perdita economica sofferta (c.d. danno emergente), ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

In molti, a partire dagli amministratori, hanno ritenuto che la Risoluzione si potesse applicare anche al caso delle due banche. Ed invece le somme sono assoggettate al capital gain con l'aliquota del 26%, con la beffa che si possono utilizzare eventuali minusvalenze pregresse ma non le perdite conseguite sulle azioni delle due banche, perché i titoli sono ancora al loro posto e non hanno quindi generato alcuna minusvalenza dal punto di vista fiscale, la quale emerge esclusivamente con la cessione a titolo oneroso.

Pier Paolo Baretta, sottosegretario all'Economia, ha dichiarato che al Governo sono rimasti sorpresi dalla possibile tassazione dei rimborsi e che, se necessaria, sarà fatta una legge apposita. Una legge ingiusta, perché favorirebbe gli azionisti Popolare Vicenza e Veneto Banca a discapito di tutti coloro i quali stipulano accordi transattivi con le banche.

Ci rendiamo conto che occorre trovare un rimedio, poiché tutti coloro che hanno accettato le transazioni potrebbero chiederne l'annullamento o comunque il rimborso dell'imposta in quanto indotti in errore riguardo l'importo netto percepito, facendo a quel punto fallire definitivamente le due banche (...e poi, anticipate o naturali, ci saranno le elezioni politiche...), ma un intervento come quello ipotizzato aprirebbe la strada a decine di migliaia di ricorsi da parte di chi in casi analoghi ha regolarmente pagato  l'imposta.

Tutto ciò, ed eccoci alla vera natura del problema, sorge dall'intera assurda fiscalità che colpisce prodotti e strumenti finanziari e che da sempre facciamo notare. E' qui che il Governo dovrebbe intervenire, con soluzioni di ampio respiro che consentano a tutti di semplificarsi la vita, oltre che il portafoglio.
 
 
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