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La sentenza Lexitor e la Banca d’Italia
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Articolo di Libero Giulietti
16 aprile 2020 16:21
 
 I fatti che hanno condotto alla sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sono questi. Tre consumatori polacchi avevano ottenuto dei finanziamenti da altrettanti intermediari finanziari e li avevano, poi, estinti anticipatamente pagando quanto loro richiesto. In sede di estinzione, gli oneri e le spese corrisposti inizialmente, non correlati alla durata dei contratti e relativi a prestazioni esaurite, non erano stati, nemmeno in parte, rimborsati ai consumatori ed erano stati definitivamente acquisiti dagli intermediari.

Il ristoro dei consumatori - in quanto non scomputato da tutte le voci di costo - era da questi considerato incompleto e parziale dal che originava un (contestato) credito per il residuo verso gli intermediari finanziari. Tale credito formava oggetto di cessione dai consumatori alla società Lexitor che lo azionava con tre giudizi avanti il Tribunale di Lublino. Quest’ultimo, investito del giudizio, lo sospendeva e rinviava alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla questione pregiudiziale se, in ipotesi di rimborso anticipato del credito, la riduzione del relativo costo totale dovesse, o no, riguardare anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto; se, in altre parole, la riduzione dovesse riguardare solo i costi c.d. recurring o anche quelli corrisposti una tantum alla conclusione del contratto (c.d. upfront).

La Corte stabiliva “che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”, vale a dire, per l’appunto, tutti i costi, nessuno escluso (salve le minime eccezioni previste) che abbiano - o meno - riguardo all’intera durata del rapporto.
La decisione ha rilievo per tutto il credito al consumo, ma, in particolar modo, per la cessione del quinto dello stipendio o della pensione, segmento di attività che ha visto un’attenzione più che decennale della Banca d’Italia volta a perseguire una difficile opera di “moralizzazione” che ha imposto - oltre all’attività ispettiva la cui traccia si trova nei provvedimenti sanzionatori - ben tre interventi, il 10 novembre 2009, il 7 aprile 2011 e, da ultimo, il 30 marzo 2018 (comunicazione 145/2018). Ciò senza contare che il settore era già stato sufficientemente e da tempo regolato dalle Disposizioni di Trasparenza.

In questo comparto, i controlli di vigilanza avevano fatto emergere gravi criticità connesse al mancato rispetto delle regole generali di trasparenza e correttezza oltre che di quelle, specifiche, relative alla cessione del quinto. Erano anche stati evidenziati costi molto elevati, in particolare per l’assicurazione, notevoli rischi operativi e reputazionali e, per finire, diffuse carenze nei controlli (Comunicaz. 2009).
Questa situazione generava un contenzioso enorme. Dalle Relazioni annuali 2017 e 2018 dell’Arbitro Bancario Finanziario risulta che i ricorsi relativi a cessioni del quinto erano stati, nel 2017, ben 22.232 e cioè il 72,5% del totale di 30.644 e, nel 2018, 17.372 su 27.041 pari al 64,2% del totale. Essi rappresentavano il 90% di tutti i ricorsi presentati da consumatori e superavano, da soli, il numero di tutti gli altri ricorsi messi insieme.
In particolare, un gran numero di controversie vertevano proprio sui rimborsi da effettuare in sede di estinzione, tema sul quale il comune indirizzo della Banca d’Italia e dell’Arbitro Bancario Finanziario era nel senso di distinguere fra costi up front (non rimborsabili) e costi recurring (rimborsabili). In tal senso disponevano (e tuttora dispongono) le Disposizioni di Trasparenza che, fra l’altro, prevedevano un obbligo restitutorio addirittura a carico dei terzi (Disp. Trasparenza Sez. VII Par. 5.2.1 Nota 3) da identificare nei mediatori e negli agenti.

Le indicazioni di vigilanza, però, non avevano dato gli effetti sperati sia perché gli intermediari, per evitare di rimborsare, tendevano a concentrare tutti gli oneri nella fase iniziale, sia perché, non di rado, rimaneva difficoltosa ed incerta l’attribuzione della voce di costo all’una o all’altra categoria.
Stante la persistenza del problema, la Banca d’Italia, ritornando ancora in argomento, invitava ad assumere (Comunicazione del 2018) la “buona prassi” di “”Schemi tariffari che incorporano nel tasso annuo nominale (T AN) la gran parte o tutti gli oneri connessi con il finanziamento ….. soluzione, che …. assicura una maggiore tutela del cliente poiché: i) tutti gli oneri incorporati nel tasso sono sempre oggetto di restituzione in caso di estinzione anticipata a prescindere dalla loro natura; ii) semplifica la struttura tariffaria e la rende più comprensibile””.

Dopo quest’ultimo provvedimento è intervenuta la sentenza Lexitor che, imponendo, in sede di estinzione, la restituzione di tutte le spese, elimina ogni vantaggio di concentrarle nella fase iniziale e imprime un forte incentivo a “spalmarle” sull’intera durata del rapporto. Inoltre il problema di quale criterio adottare per il rimborso a seconda della natura della singola spesa si risolve agevolmente se le spese – tutte le spese – vengono incluse, come vuole la Banca d’Italia, nel tasso di interesse, unico “prezzo” del finanziamento.
L’adesione dell’Arbitro Bancario Finanziario (Decisione 2625/2019 del Collegio di Coordinamento) e della Banca d’Italia (Comunicazione 1463869/19 del 4/12/2019) è stata immediata, con la riaffermazione, da parte di quest’ultima, della “ opportunità di ricorrere a schemi tariffari che incorporano nel c.d. tasso annuo nominale (TAN) la gran parte o tutti gli oneri connessi con il finanziamento, incluso il compenso per l'attività di intermediazione del credito “.

Per quanto detto, ci sembra consigliabile che i consumatori che intendono anticipatamente estinguere i loro finanziamenti, nel caso in cui gli intermediari non restituiscano loro tutto il dovuto, si rivolgano all’Arbitro Bancario Finanziario; quest’ultimo, a differenza dei tribunali che, invece, fanno registrare qualche decisione contraria, appare totalmente aderente al principio posto dalla sentenza Lexitor.

Agli intermediari che ora si lamentano per i rimborsi che saranno tenuti a fare non si può non ricordare che la Banca d’Italia fin dal 2009 “aveva stigmatizzato la prassi di applicare al momento dell’erogazione la totalità delle commissioni a carico della clientela” (così il Comunicato 2011).
Per quanto riguarda, infine, il modo con cui oggi avvengono i finanziamenti con cessione del quinto, l’auspicato miglioramento ci sembra avvenuto.
Con l’ausilio di qualche comparatore, abbiamo, infatti, compiuto una piccola verifica esaminando le condizioni che gli intermediari consultati attualmente applicano alle cessioni del quinto e ci sembra che la risposta ci sia stata. Il modesto ed improvvisato sondaggio da noi effettuato ci ha, infatti, mostrato che il tasso applicato, anche se non modestissimo, non è oneroso come quelli del passato, che la divergenza fra TAN e TAEG non è, come prima, nell’ordine di multipli e che, infine, molti, se non tutti, i costi iniziali sono scomparsi. In definitiva l’invito a includere tutti i costi e i profitti nel tasso di interesse, è stato rispettato.
Alla fine la Banca d’Italia c’è riuscita.

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