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Tabelle di conversione per la trasformazione di capitale in rendita vitalizia
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Articolo di Paolo Venturini*
2 novembre 2004 0:00
 
La materia della previdenza complementare e' sicuramente molto attuale ed altrettanto complicata, almeno sino a quando i decreti attuativi della Riforma in questione non saranno emanati ed operativi. Tale prospettiva si avvicina a grandi passi, visto che la bozza del decreto citato sembra ad oggi aver gia' preso corpo ed esser perlomeno gia' stata aggiornata in base ai suggerimenti indicati dalla Covip (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione). E' chiaro che ancora gli indirizzi principali non sono conosciuti al pubblico, ed e' altrettanto chiaro che le regole che saranno delineate sono assolutamente fondamentali per esprimere un giudizio oggettivo e sereno sull'intero impianto della Riforma, visto che, in particolare, devono inquadrare le norme sugli aspetti principali, vale a dire fiscalità e tutele.
In attesa di poter quindi meglio inquadrare il "problema" nella sua completezza, pensiamo sia doveroso occuparsi di quegli aspetti che, almeno con i dati a noi disponibili, sembrerebbero non ulteriormente modificabili dalle future disposizioni, e perciò catalogabili come probabilmente acquisiti, e spesso notevolmente problematici, se non addirittura preoccupanti.
E come tali, questi aspetti, possono e devono iniziare ad essere messi a conoscenza dei lavoratori che di qui a breve dovranno effettuare una scelta il piu' consapevole possibile sulla destinazione del Tfr che andra' a maturare.
Uno di questi aspetti ci pare particolarmente significativo ed altrettanto sconosciuto alla gran parte degli interessati e non, nonché di difficile focalizzazione anche per occhi abbastanza esperti, e riguarda le tabelle di conversione del capitale in rendita che le Compagnie di Assicurazione utilizzano per trasformare il "quantum" accumulato dal singolo nella propria posizione individuale in una rendita vitalizia, ovviamente al raggiungimento delle condizioni previste per l'erogazione della prestazione pensionistica.

L'aspetto ci pare di importanza notevole in quanto l'attuale normativa legata alla Riforma sembra proprio presentare due "buchi" di non poco conto, collegati da vicino tra di loro:
1) I Fondi Pensione, ed i prodotti di previdenza integrativa in generale, ad oggi non presentano alcuna forma di garanzia, durante la fase di "accumulazione" (in parole povere durante la fase in cui il lavoratore versa contributi e Tfr, prima del raggiungimento dell'eta' pensionabile), salvo pochi casi in cui, in forma che definiremmo "blanda", sono previste delle gestioni (soprattutto nei fondi negoziali) con rendimento minimo garantito, e che comunque non offrono mai alcuna garanzia in termini reali. E questo e' gia' un grosso problema.
2) Poche certezze sembrano essere presenti anche al momento della conversione del capitale in rendita, in quanto le Tabelle in uso sono spesso riferite a coefficienti di mortalità elaborati dalla Ragioneria dello Stato (RG48), ma compaiono anche svariati altri riferimenti : SIM/SIF 92, Generali 1998 P.S., SIM/SIF 91,SIM/SIF 71 etc.

L'unico riferimento di garanzia (in quanto e' il Ministero del Tesoro che interviene a rideterminare ogni 10 anni i coefficienti di trasformazione) che abbiamo riscontrato in materia (Legge n. 335/95, Art. 1, commi 6 e 11), sembra riconducibile alle sole forme di "assicurazione generale obbligatoria e forme sostitutive ed esclusive della stessa". Pare evidente che le forme "complementari" non vi rientrino.
Per queste ultime il riferimento normativo e' solo la Circolare Isvap n. 343 del 30.09.1998, dal titolo "Basi demografiche per le assicurazioni di rendita", che in verita' fissa esclusivamente dei principi tecnici generali, ai quali le Compagnie si sarebbero dovute adeguare entro il 31.12.1998.

E' altrettanto vero che tali principi sono decisamente generici, e che il rispetto degli stessi non appare sufficiente ad uniformare e rendere equilibrati i risultati che ne derivano.
Le tavole demografiche predisposte sulla base delle probabilità di sopravvivenza (le già citate RG48 od altre), infatti, sono quasi sempre citate nei prospetti e nelle schede informative che siamo riusciti a rintracciare, ma la realta' e' che nei fatti, non viene prevista la determinazione precisa dei Coefficienti da utilizzare da parte di una Autorita' di competenza "a monte", come potrebbe essere l'Isvap o la Covip. Cio' renderebbe il tutto molto piu' trasparente ed omogeneo.

Un aspetto che ci lascia ulteriormente perplessi e' dato dal fatto che i Coefficienti di conversione usati per il calcolo pensionistico siano stabiliti tramite una Convenzione tra Fondo Pensione (o Societa' promotrice nel caso dei FIP/PIP), e Compagnia di Assicurazione delegata ad assicurare le prestazioni, in base alla quale viene anche sistematicamente prevista la possibilita' di variare tali coefficienti durante la vita del prodotto (salvo dei periodi di quiescenza nei primi 3/5 anni dalla sottoscrizione e 3 anni prima dell'erogazione della rendita), in base alle mutate condizioni di applicabilita' delle basi tecniche adottate: in parole povere la Compagnia al variare delle condizioni di aspettativa di vita puo' decidere autonomamente il variare dei coefficienti adottati, dandone comunicazione al Delegante (Fondo Pensione o simile). Nulla di strano in tutto questo, solo se ci fosse, come gia' rimarcato, una regolamentazione "dall'alto", che controllasse e disponesse in materia. Non essendoci tale "supervisione" si renderebbe perlomeno coerente prevedere la possibilita' di recesso non solo come normalmente previsto per il soggetto giuridico delegante (Fondo Pensione o simile), ma anche per l'aderente/socio, assicurandogli maggiore tutela. Chi garantisce altrimenti che le eventuali nuove Tabelle adottate non siano eccessivamente penalizzanti per l'investitore?
Noi crediamo fermamente che l'offerta di maggiori garanzie e tutele dovrebbe riguardare da vicino tutte le fasi interessate alla gestione della previdenza complementare, sia la fase di accumulazione in tutti i suoi aspetti (erogazione per cessazione del rapporto di lavoro, anticipazioni varie per i motivi consentiti, casi di pre-morienza, trasferimenti della posizione, etc.), che la fase di conversione, totale o parziale in rendita, e successiva erogazione.

La garanzia/certezza degli importi erogati in tutte le circostanze sopra riportate, ad esempio, potrebbe aumentare di non poco la "sostituibilita'" tra l'attuale Tfr (non molto remunerato, ma abbastanza sicuro e certamente disponibile in circostanze di carenza di liquidità), ed il Tfr devoluto alla previdenza integrativa, favorendone il trasferimento.
Ad oggi invece prevalgono decisamente le incertezze, e noi non ci sentiamo certo di condannare chi nutre dubbi nel doverle affrontare.

Quello che abbiamo capito riguardo questa problematica e' che un po' tutte le Compagnie Assicurative negli anni scorsi avevano effettuato un errore che definiremmo "notevole", stabilendo, per le vecchie polizze vita, che i Coefficienti di conversione in rendita prestabiliti ad inizio del collocamento del contratto, rimassero validi per l'intera durata del prodotto. In questo modo, l'aumento medio della durata della vita che si e' manifestato nel corso del tempo, si e' automaticamente tradotto in forti aumenti di spesa e disavanzi per l'intero sistema delle Compagnie erogatrici.
Che hanno colto "al volo" l'occasione della Riforma e la comparazione tra tutte le forme di prodotto presenti nel panorama di riferimento, per correggere il tiro.
Cosi' in tutti i nuovi prodotti sono state introdotte delle "nuove" Tabelle di conversione, dove, in basi ad ipotesi piuttosto credibili, le Compagnie di Assicurazione inizierebbero a "perdere" nella fase di erogazione pensionistica, mediamente solo con un maschio in vita dopo gli 86 anni (contro un'aspettativa di vita media ad oggi di circa 76 anni). Se poi la scienza dovesse consentire miglioramenti repentini della durata media di vita, possono sempre modificare a piacimento: a noi sinceramente pare eccessivo e penalizzante per chi deve farsi una pensione integrativa, in quanto gia' abbastanza penalizzato dalla forte riduzione, rispetto alle generazioni precedenti, che subira' la pensione obbligatoria percepita.

Un confronto fra le tabelle di conversione nei prodotti presenti sul mercato
Il lavoro si e' basato sulla ricerca di tutte le Tabelle di conversione dei prodotti di previdenza integrativa ad oggi disponibili sul mercato e sul conseguente raffronto. Sono stati esclusi i Fondi Chiusi in quanto anche quelli in fase operativa piu' avanzata (sono 22 quelli in gestione finanziaria definita ed operante), non hanno ancora definito le convenzioni con le Compagnie di Assicurazione (o non le hanno messe a disposizione del pubblico).
Per i Fondi Aperti sono inseriti i dati di quelli di cui e' stato possibile rintracciare il Prospetto ed il Regolamento on-line, utilizzando sia i siti delle societa' proponenti, che quelli Isvap, Covip e Consob. Ed effettuando tale ricerca abbiamo potuto constatare come, su di un argomento cosi' importante, non esista alcun data-base per attingere alle necessarie informazioni, ed anche le Autorita' di controllo e vigilanza non si sono poste il problema di dover intervenire in tal senso: la Consob si limita a riportare i documenti emessi dopo il 01.01.2003 (neanche un FPA), mentre Covip ed Isvap nulla riportano.
Per completare il lavoro ci siamo serviti anche dei principali motori di ricerca per essere sicuri che quanto non trovato, fosse effettivamente di difficile reperimento (se non impossibile).
Curioso (ma non sorprendente) e' stato appurare, ad esempio, come, riguardo i FPA, vi siano Compagnie che definiremmo di "vertice", che non mettono a disposizione il materiale informativo on-line come Ras, Mps, Alleanza, Fideuram, S.Paolo, Fondiaria-Sai, Unipol, Poste Italiane e Mediolanum.

FIP/PIP, in quanto considerati prodotti assicurativi, sono presenti nella ricerca in numero molto limitato, visto che le Societa' interessate in questo caso non si sono neanche poste il problema (salvo rari casi), avendo a tutt'oggi l'obbligo di rendere disponibili in rete i Prospetti ed i Documenti Informativi dei soli nuovi prodotti in collocamento dopo il 01.10.2004. L'affermazione ritrovata a livello quasi universale e' stata quella di "rivolgersi in Agenzia"(!). Cosa per noi (ma pensiamo per chiunque), abbastanza problematica.
Per poter fare questo tipo di raffronto (non potendo di certo riportare tutto il materiale riscontrato), abbiamo decido di utilizzare un unico riferimento per tutti, e cioe' confrontare quelle che sarebbero le attuali rendite lorde di prima annualità che sarebbero erogate a parita' di capitale disponibile ( le immancabili commissioni, in questo caso chiamate di erogazione della rendita, che incidono all'incirca tra l'1% ed il 3,5%, sono normalmente gia' calcolate nel Coefficiente).
Specifichiamo che si tratterebbe di rendita lorda, che subirebbe alle attuali condizioni fiscali, un diverso trattamento in base alla percentuale di capitale convertito in rendita: senza doversi prolungare troppo, ricorderemo semplicemente che quello minimo convertibile e' del 50%, e che la tassazione prevista tende a scoraggiare conversioni in rendita inferiori ai 2/3 del totale del capitale disponibile.
L'esempio che faremo riguarda un capitale accumulato di 100.000,00 Euro da un lavoratore nato nel 1939, all'eta' di pensionamento supposta a 65 anni (ed eventualmente corretta con le cosiddette "scale di shifting", presenti quando viene utilizzata la base demografica RG48, vale a dire le tavole di rettifica dell'età in base alla generazione di nascita), interamente convertito in rendita.
Precisiamo che ad una rendita piu' alta non corrisponde necessariamente un prodotto "migliore" dal momento che nell'accumulo del capitale a scadenza incidono tutte le varie commissioni prelevate in fase di accumulo che non sono calcolate nel conteggio. Lo scopo del confronto e' quello di dimostrare l'importanza delle tabelle di conversione in rendita non di indicare il prodotto migliore.
I dati che troverete nella Tavola riportata in fondo sono suddivisi per tipo di prodotto e per tasso tecnico adottato, ed in ordine crescente (arrotondamento ai 5 Euro).

E' bene rimarcare che il Tasso Tecnico (il cui livello massimo e' stabilito, questo si', dall'Isvap, in base al D. Lgs. n. 174 del 17.03.1995), e' il tasso di interesse fisso riconosciuto dalla Compagnia in via preliminare per ottenere il capitale o la rendita assicurata: quindi, piu' alto e' e piu' sara' alta la somma inizialmente riconosciuta. Nel proseguire del tempo, pero', sapendo che il tasso che rivalutera' effettivamente la rendita prevista, viene calcolato sottraendo il valore del tasso tecnico al rendimento attribuito all'iscritto (e scontando il risultato ottenuto tramite lo stesso tasso tecnico per un anno), la situazione andra' progressivamente invertendosi. Un lavoro del "Pension Forum" dell' Universita' Bocconi, mostra l'andamento delle rendite suddivise per tasso tecnico, partendo da una rendita iniziale calcolata a 65 anni e procedendo al calcolo delle successive rendite alle eta' di 70, 75, 80, 85 e 90 anni (R70/R75, etc.), come da tabella che riportiamo:

Tasso Rendita Iniziale R70 R75 R80 R85 R90
0 5,7167 7,303 9,33 11,93 15,25 19,5
1 6,0667 7,51 9,29 11,51 14,24 17,63
2 6,75 7,916 9,29 10,89 12,78 14,99
2,5 7,066 7,803 9,12 10,36 11,78 13,38
3 7,6842 8,585 9,59 10,72 11,99 13,4

Da cui si puo' evincere come nell'ipotesi valutata, solo nel passaggio tra i 75 e gli 80 anni avviene l'inversione delle rendite, con il passaggio a maggior importo di quelle collegate ai piu' bassi tassi tecnici, determinando una generica considerazione: i contratti con bassi tassi tecnici risulteranno essere maggiormente vantaggiosi solo per coloro che avranno una vita lunga (almeno dagli 80/85 anni in su), e viceversa.
Sempre in base alla precedente considerazione e' evidente che il raffronto deve essere fatto con i prodotti che hanno lo stesso tasso tecnico di riferimento, anche se per una valutazione ancora piu' soddisfacente andrebbero considerati altri fattori come le commissioni di gestione, che in questa circostanza non trattiamo.
Una considerazione sui dati che andiamo a riportare ci pare evidente: anche a parita' di tasso tecnico le differenze non mancano e sono spesso decisamente non trascurabili!!

Rendita Annuale Lorda del primo anno di erogazione, che percepirebbe ad oggi un Maschio 65enne in base alle diverse Tabelle di Conversione in uso, ed in funzione dei differenti Tassi Tecnici previsti.

FONDI PENSIONE APERTI
Nome Fondo e Societa' Promotrice Rendita Annua Lorda Tasso
Tecnico
C.R.F. Previdenza (Cassa di Risp. di Firenze) 5.030,00 0
Parvest (Cardif - Paribas) 5.080,00 0
BPB Previdenza - Impresa e Lavoro/ Mercato e Progresso (Arca sgr) 5.420,00 0
Aureo (Aureo Gestioni sgr - Gruppo ICCREA) 6.600,00 0
Gestielle Aletti (Aletti Gestielle sgr) 5.590,00 1
Arti e Mestieri (Bipiemme sgr) 6.290,00 2
Commercial Union Vita/Life/Previdenza (Commercial Union) 6.300,00 2
Teseo (Reale Mutua di Assicurazioni) 6.390,00 2
Previgan (Gan Italia Vita) 6.440,00 2
Arca Previdenza e BPB Lavoro e Futuro (Arca sgr) 6.700,00 2
Azimut Previdenza (Azimut) 6.570,00 2
Zurich Contribution (Zurich Inv. Life) 6.450,00 2,5
Galeno/Drop (Pioneer Inv. Sgr) 6.780,00 2,5
Multiprev (Bipielle Fondicri sgr) 6.800,00 2,5
Union Fondo (Union Vita) 6.850,00 2,5
Carige (Banca Carige) 6.870,00 2,5
CDO Previdenza (Symphonia sgr) 6.900,00 2,5
Pensplan (Itas Vita) 6.950,00 2,5
Carime Previdenza (Intesa Asset Mgt. sgr) 6.980,00 2,5
Carinord Previdenza (Intesa Asset Mgt. Sgr) 6.980,00 2,5
Intesa Mia/Previmaster/Previd Lavoro/Previd System (Int A.M. sgr) 6.980,00 2,5
Pensione Piu' (Fineco A.M. sgr) 7.020,00 2,5
Progetto Sim. Co. Ge. F. (Sim. Co. Ge. F.) 7.570,00 2,5
Giustiniano (Intesa A. M. sgr) 7.570,00 2,5
Previgen Valore (Generali Vita) 7.570,00 2,5
Eurorisparmio (Gestnord Fondi) 7.150,00 3

F.I.P./P.I.P.
Nome Fondo e Societa' Promotrice Rendita Annua Lorda Tasso
Tecnico
121 Previdenza (Banca 121) 6.150,00 1,5
Terzo Tempo (Monte dei Paschi Vita) 6.150,00 1,5
Rete Previdenza (Skandia) 6.500,00 2
Cronos (Commercial Union Vita) 6.500,00 2,5
Ina Pensione Più (Ina - Assitalia) 7.400,00 3


*Studio Delta - Consulenza Finanziaria Indipendente
 
 
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