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La tassazione degli ETF's non armonizzati
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Articolo di Giuseppe D'Orta
16 gennaio 2006 0:00
 
Sia che si parli di regime fiscale amministrato, sia della dichiarazione, sia in caso di inserimento in gestioni patrimoniali in titoli e/o fondi con relativo regime fiscale, i proventi degli ETF's fiscalmente non armonizzati devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi, come specificato dalla Risoluzione delle Entrate 109/E del 2003 ed anche dalla Circolare Assogestioni 16 maggio 2003, n° 787/03/C.

I proventi percepiti dall'investitore persona fisica che scaturiscono dai fondi di diritto estero non armonizzati non possono essere assoggettati a tassazione presso la societa' di gestione estera perche' questa non puo' fare da sostituto d'imposta. Concorrono, inoltre, a formare il reddito imponibile del percettore sia nel caso della distribuzione di proventi sia nel caso i redditi provengano dalla differenza tra valore di riscatto o di cessione e valore di acquisto o di sottoscrizione.

Pertanto, nel caso piu' comune di ETF's non armonizzati inseriti in un dossier titoli per cui si e' optato per il regime fiscale amministrato (vale a dire quando e' l'intermediario ad effettuare la liquidazione ed il versamento dell'imposta):

- I "redditi di capitale", vale a dire i dividendi e il Delta NAV (differenza tra NAV del giorno di vendita e NAV del giorno di acquisto) concorrono a formare il reddito imponibile del sottoscrittore e sono assoggettati all'imposta sui redditi delle persone fisiche in base alle aliquote personali. Il NAV e' il valore netto di bilancio del fondo. L'intermediario deve applicare una ritenuta del 12.5% a titolo di acconto su detti redditi di capitale.
L'investitore, poi, dovra' indicare l'intera somma, al lordo della ritenuta, nella dichiarazione dei redditi (quadro RL del modello Unico). La ritenuta d'acconto sara' poi detratta al momento del calcolo dell'imposta complessiva a carico del contribuente.
La ritenuta d'acconto sui dividendi e' sempre effettuata dall'intermediario che gestisce il regime fiscale amministrato, mentre quella sul Delta NAV viene operata dalla banca corrispondente incaricata dal fondo oppure, se la banca corrispondente non esiste o non ha l'obbligo, dall'intermediario italiano.
Di tali ritenute a titolo di acconto l'investitore deve ricevere un'apposita certificazione entro il 15 marzo dell'anno successivo, appunto per poter inserire le relative somme nella dichiarazione dei redditi.

- Sui "redditi diversi" che emergono dalla differenza tra prezzo di vendita e di acquisto dell'ETF e differenza tra NAV del giorno di vendita e NAV del giorno di acquisto, l'intermediario applica una ritenuta del 12,5% ma questa volta a titolo di impostadefinitiva, e quindi l'investitore non deve fare niente altro. Se la differenza e' negativa viene invece contabilizzato un credito di imposta che si puo' utilizzare a compensazione di future plusvalenze da capital gain fino alla fine del quarto anno successivo a quello in cui si e' realizzato.

Quando, invece, la percezione dei proventi avviene tramite intermediario non residente, questi non e' sostituto d'imposta e quindi non opera la ritenuta d'acconto sui redditi di capitale e nemmeno la ritenuta d'imposta sui redditi diversi. Il contribuente, quindi, deve fare tutto da solo inserendo nel quadro RL di Unico i redditi di capitale e nel quadro RT i redditi diversi.

Le regole indicate valgono, infine, anche per chi ha scelto il regime fiscale della dichiarazione e pure per chi possiede ETF's non armonizzati attraverso una gestione patrimoniale anche nel caso in cui abbia optato per il regime fiscale del risparmio gestito. Gli ETF's non armonizzati, infatti, non possono essere, ai fini fiscali, inclusi nel risultato di gestione, come da articolo 7 comma 4 D.Lgs. 332 del 1998.

E' possibile dichiarare i redditi degli ETF's non armonizzati anche mediante il modello 730.


Precisamente:

- Il rigo D2 per dichiarare i redditi di capitale, ancora piu' precisamente col tipo di reddito che corrisponde al codice 4: redditi corrisposti dalle societa' o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralita' di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione".

- Il rigo F8 per inserire il credito d'imposta sui redditi prodotti all'estero.
 
 
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