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Trasferimento della posizione previdenziale da un FIP ad altro prodotto
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Articolo di Giuseppe D'Orta
6 dicembre 2005 0:00
 
Dopo l'emanazione del decreto legislativo sulla previdenza (norme urgentissime la sera prima e rinviate al 2008 la mattina dopo...) possiamo fare il quadro della situazione sulla possibilita' di passare da un prodotto previdenziale all'altro senza perdere i pesanti costi (caricamenti) iniziali che spessissimo sono prelevati sull'intera durata del piano (pre-conto) che riguarda i FIP, le polizze con caratteristiche di prodotto previdenziale.

Costi prelevati tutti assieme per incastrare i clienti nella polizza, magari con contorno di un bonus-contentino, e per costringerli a sostenere i costi del prodotto (quasi sempre un fondo di fondi, con conseguente doppio strato di commissioni) fino alla scadenza. Per intenderci, la struttura dei costi dei prodotti previdenziali puo' incidere fino ad un terzo della futura rendita pensionistica: la cosa significa che uno stesso tipo di investimento puo' vedere ridotto il proprio rendimento futuro anche di un terzo solo per colpa dei costi.

Il decreto legislativo prevede (articolo 14 comma 6) che dopo almeno due anni di permanenza in un prodotto previdenziale, fondo pensione o polizza FIP, ci si possa trasferire in un altro prodotto, sempre fondo pensione o FIP, recuperando gli eventuali costi pre-contati. Il recupero, ovviamente, avviene per quote-parti: se vado via dopo cinque anni, ad esempio, i costi relativi ai cinque anni non mi vengono restituiti mentre mi verra' restituito tutto il residuo che e' stato prelevato in anticipo. Questa norma, pero', e' entrata in vigore solo dal primo gennaio 2007 e vale solo per i contratti sottoscritti a partire da quella data..

La circolare Isvap 551 del 1 marzo 2005 prevede (articolo 26 comma 2, entrato in vigore il 1 settembre 2005 come da articolo 36 comma 3) che dopo almeno tre anni di permanenza, si possa trasferire la posizione da un FIP ad altra forma previdenziale recuperando gli eventuali costi-precontati, anche qui ovviamente per la quota-parte relativa agli anni che mancano alla scadenza. La norma vale, pero', solo per le polizze sottoscritte da quella data in avanti, e non quelle sottoscritte dal 1 gennaio 2001 al 31 agosto 2005.

Ricordo che le polizze-vita che non rientrano nella categoria dei FIP (tutte quelle sottoscritte prima del 2001, quindi, ma anche le successive se non ne hanno le caratteristiche) non sono interessate a queste norme
Per i fondi pensione, invece, e' gia' tutto semplice: e' possibile trasferire la posizione da un fondo all'altro dopo almeno tre anni di permanenza, periodo che diventa di cinque anni in caso di adesione collettiva. Non essendo presenti costi pre-contati, meccanismi di bonus ed altre trovate del marketing assicurativo, il trasferimento avviene senza particolari oneri.
 
 
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