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Trasparenza nei rapporti bancari, aggiornamenti dal 2020 per conti correnti e conti di pagamento
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Articolo di Rita Sabelli
18 dicembre 2019 11:19
 
 Il 1/1/2020 scattano le modifiche apportate dalla Banca d’Italia al provvedimento che regola la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, aggiornato sia per recepimento di disposizioni europee (direttiva 2014/92/UE, Payment Account Directive, c.d. PAD), sia per adeguarlo a norme già entrate in vigore (1).

Vediamo le disposizioni principali:
Per i CONTI CORRENTI BANCARI
Fogli informativi con spese in chiaro
I fogli informativi, che fanno parte della documentazione precontrattuale, devono contenere tutte le informazioni sul conto corrente (caratteristiche, condizioni economiche, clausole contrattuali etc.). In particolare per ciascuna voce di costo devono essere indicati gli oneri fiscali e le spese di scritturazione contabile, in modo distinto.

Avviso di sconfinamento
Obbligo per la banca di avvisare i clienti in caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese. Per sconfinamento consistente si intende uno sconfinamento pari o superiore a 300 euro in assenza di contratto di apertura di credito oppure del 5% dell’importo di credito contrattualizzato.
La comunicazione deve avvenire per iscritto (anche su supporto durevole) entro i tre giorni lavorativi successivi al compimento di un mese dal momento in cui lo sconfinamento è diventato consistente, oppure in un momento precedente.
Questa disposizione, contenuta nell’art.125 octies del Testo Unico Bancario, era già stata attivata con Provvedimento del 9/2/2011.

Estratto conto con riepilogo dei costi sostenuti
L’estratto conto relativo al periodo che si conclude il 31 dicembre deve riportare un riepilogo delle spese complessivamente sostenute nell’anno solare per la tenuta del conto corrente e per i servizi di gestione della liquidità e di pagamento. Con separata evidenza sono riportati i costi sostenuti in relazione a eventuali affidamenti e sconfinamenti.
In particolare il riepilogo riporta il numero delle operazioni effettuate suddivise per categoria e comprende l’ammontare complessivo delle spese addebitate e quello parziale relativo a ciascun servizio.

Riguardo ai CONTI DI PAGAMENTO:
Indicatore di costo complessivo (ICC)
Banche e Poste Italiane devono indicare nelle offerte un valore, denominato ICC -indicatore di costo complessivo- calcolato tenendo conto di tutti i costi gravanti sul conto. L’ICC si compone di una parte fissa e una variabile; quella fissa contiene i costi che il consumatore deve sostenere per il solo fatto di aver sottoscritto un conto, quella variabile comprende i costi che il cliente sostiene per l’operatività del conto.
E’ un riferimento utile per confrontare le offerte, anche perché viene calcolato sulla base di precisi “profili” di utilizzo che identificano diversi tipi di cliente.
Per i conti “a pacchetto” (costi a forfait) i profili sono sei, per i conti “ordinari” (a consumo) il profilo è unico e fa riferimento a un'operativita' particolarmente bassa, per i conti “in convenzione” il riferimento è particolare, trattandosi di conti indirizzati a particolari categorie di clienti (es. dipendenti di enti pubblici ed enti privati).
Questo indicatore va riportato anche sulla documentazione periodica, in particolare sul “Documento informativo sulle spese” e sul “Riepilogo sulle spese” dei conti di pagamento offerti o sottoscritti da consumatori.

Il “Riepilogo delle spese” tra le comunicazioni periodiche
I consumatori titolari di un conto di pagamento, in aggiunta all’estratto conto e al documento di sintesi, dovranno ricevere almeno una volta all’anno e gratuitamente un documento denominato “Riepilogo delle spese” che riporta un riepilogo di tutte le spese sostenute dal consumatore nel periodo di riferimento, nonché i tassi e gli interessi applicati (quello attivo e quello passivo applicato in caso di sconfinamento in mancanza di fido).

Il “Riepilogo delle spese” relativo al periodo che si conclude il 31 Dicembre riporta l’ICC pubblicizzato nel documento informativo.
Deve anche essere richiamata l’attenzione del consumatore sulla possibilità di confrontare il totale delle spese sostenute con l’ICC invitandolo a verificare se vi sono servizi più adatti alle sue esigenze. Questa la frase che va riportata sul documento:
«Puo' confrontare il totale delle spese sostenute nell'anno con i costi orientativi per i clienti tipo riportati nel presente riquadro. Una differenza significativa puo' voler dire che questo conto forse oggi non e' il piu' adatto alle sue esigenze; i motivi possono essere molti. In ogni caso, puo' andare in banca o su internet per verificare se ci sono offerte piu' convenienti per lei.»
Se le spese si riferiscono a servizi collegati al conto di pagamento i servizi stessi devono essere indicati.

Il “documento informativo sulle spese” per i servizi collegati
Nel caso di conti di pagamento offerti o sottoscritti da consumatori, gli intermediari forniscono fin dalla fase pubblicitaria (pubblicità, informativa precontrattuale, contratto, comunicazioni periodiche, etc) un documento denominato “Documento informativo sulle spese” che riporta tutte le spese che il consumatore è tenuto a pagare in relazione ai servizi collegati al conto di pagamento, indicati con la terminologia standardizzata europea.
In caso di conti di pagamento “a pacchetto” il documento informativo sulle spese riporta le spese per l’intero pacchetto, i servizi inclusi e la quantità delle relative operazioni, nonché le spese aggiuntive per le operazioni eccedenti.
Il "Documento informativo sulle spese" e' consegnato al consumatore in tempo utile prima della conclusione del contratto relativo al conto di pagamento. L'avvenuta acquisizione del documento da parte del consumatore e' attestata per iscritto o attraverso altro supporto durevole, che riporta l'indicazione della data di avvenuta consegna. Gli intermediari conservano copia dei "Documenti informativi sulle spese" per cinque anni, anche avvalendosi di tecniche che consentono la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

Per approfondimenti si vedano le schede
PAGAMENTI NELL'AREA UNICA EUROPEA (SEPA): informazioni e regole
SERVIZI BANCARI: IL CONTO CORRENTE

(1) Provvedimento Banca d’Italia 18/6/2019 che modifica il Provvedimento 29/7/2009 “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari; correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”
 
 
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