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Tutti i contratti di acquisto di obbligazioni comprate sul grey market sono nulli?
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Articolo di Alessandro Pedone
13 maggio 2005 0:00
 
E' stata da poco pubblicata sul sito clicca qui la sentenza del Tribunale di Milano che ha dichiarato nullo l'acquisto di una obbligazione Cirio effettuata il 25 Maggio 2000 poiche' e' stata emessa solo cinque giorni dopo, il 30 Maggio 2000.
Il testo completo della sentenza si puo' leggere qui clicca qui

La posizione della Banca d'Italia
Per fornire una completa visione del problema, che potrebbe assumere una rilevanza notevolissima, e' bene sottolineare che, a suo tempo, la Banca d'Italia e' venuta in soccorso delle Banche su questo tema. Nel bollettino economico n.41 del Novembre 2003 ha inserito nella sezione "note" un articolo di approfondimento intitolato "Lo sviluppo del mercato obbligazionario per le imprese italiane a cura del Servizio Studi e dei Servizi della Vigilanza della Banca d'Italia (per comodita' alleghiamo l'articolo in formato PDF).
In questo articolo (il quale, si badi bene, non e' un provvedimento della Banca d'Italia e non ha nessuna valenza normativa) il suddetto ufficio studi dichiara: La fase cosiddetta di grey market, che va dall'annuncio dell'emissione dei titoli (launch day) alla data di regolamento degli stessi e di contestuale versamento del ricavato all'emittente (closing day), dura generalmente dalle due alle quattro settimane. In questa fase possono avvenire sia l'iniziale sottoscrizione dei titoli da parte degli investitori professionali (che li acquistano dalle banche collocatrici facenti parte del consorzio) sia la negoziazione degli stessi con la clientela che ne faccia richiesta"
La Banca d'Italia, quindi, sembra aver legittimato la pratica che, sostanzialmente, elude la normativa italiana relativa al collocamento presso il pubblico di obbligazioni.

La sentenza del Tribunale di Milano
La sentenza del Tribunale di Milano, invece, prescinde da tutta la normativa di settore (ad esempio dal problema del concetto di "sollecitazione") e sostiene molto semplicemente che, al momento della negoziazione, l'oggetto del contratto (ai sensi dell'art. 1325, comma 1° n.3, c.c.) non esisteva ancora. Ai sensi dell'art. 1346 del cc, l'oggetto del contratto deve essere: possibile, lecito, determinato o determinabile. Evidentemente il giudice di Milano ha ritenuto che essendo l'obbligazione non ancora emessa, alla data della negoziazione, l'oggetto del contratto non poteva essere neppure determinabile.
Conseguentemente, ai sensi dell'art. 1418 c. 2° del c.c. il contratto e' stato dichiarato nullo per assenza di un elemento essenziale (l'oggetto).

Conseguenze per i risparmiatori
In primo luogo non bisogna farsi prendere da facili illusioni di recupero dei soldi persi con le molte obbligazioni cadute in default e vendute nel gray market. I casi sono moltissimi e riguardano migliaia di risparmiatori .Non solo le obbligazioni Cirio, ma anche le obbligazioni Parmalat ed i casi meno famosi come Giacomelli, Cerruti, Finmek, ecc, potrebbero in teoria beneficiare di questo principio qualora venisse confermato dalle sentenze successive fino alla cassazione.
Gli avvocati contattati da Aduc-Investire Informati, esperti nel settore dell'intermediazione finanziaria, hanno espresso forti perplessita' sulle motivazioni di questa sentenza.
E' bene sottolineare che una sentenza di primo grado, seppure del Tribunale di Milano, fa giurisprudenza ma non e' certo vincolante per nessun giudice (neppure le sentenze di Cassazione, formalmente, lo sono). Altri giudici potrebbero essere di diverso avviso: ritenendo, ad esempio, determinabile l'oggetto del contratto.
L'argomento della vendita dell'obbligazione prima dell'emissione del titolo e' un argomento che, ad avviso degli avvocati che collaborano con l'Aduc, ha rilevanza sotto molti altri aspetti della normativa di settore ma, da solo, potrebbe non essere sufficiente a vincere una causa contro la Banca.
Il consiglio, quindi, e' quello di verificare se, oltre alla vendita dell'obbligazione nel periodo del gray market (che potrebbe essere ritenuto del tutto legittimo da altri tribunali, come ha fatto, ad esempio il Tribunale di Monza nella sentenza del 16 Dicembre 2004) vi sono altri elementi piu' sostanziali e meno formali come, ad esempio, la palese inadeguatezza dell'operazione rispetto al profilo del cliente.
A questo scopo, chi lo desidera, puo' usufruire del servizio di valutazione gratuito dell'Aduc seguendo le istruzioni che abbiamo pubblicato per le obbligazioni argentine (ma valide per tutte le altre obbligazioni) a questo indirizzo: clicca qui.

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