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Tutto quello che c'e' da sapere e fare sul "MyWay-4You" e simili
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Articolo 
19 maggio 2003 0:00
 
In sintesi
Il caso "4You", ormai', e' giunto alle battute finali. La posizione della banca e' irremovibile e solo una decisione delle autorita' di vigilanza potrebbe farla cambiare.
La banca ha stretto un accordo con alcune associazioni di consumatori per costituire una commissioni di conciliazione che, a nostro avviso, ha il solo effetto di contribuire a tacitare il caso. L'Aduc ha deciso di promuovere azioni legali nei confronti delle Banche distributrici. Chiunque fosse interessato a valutare la strada legale e' invitato ad inviarci maggiori informazioni sul suo caso seguendo le indicazioni contenute al termine.
Con questo articolo abbiamo deciso di riassumere i punti principali della vicenda affinche' chiunque sia incappato in questo prodotto fregatura possa fare le proprie valutazioni su come e' meglio agire nel proprio caso specifico. Chi vuole approfondire il discorso puo' trovare a questo indirizzo clicca qui l'elenco cronologico di tutti gli articoli piu' importanti che abbiamo pubblicato sul caso

Cosa c'e' che non va nel "4You"?
Abbiamo assunto il "4You" a simbolo della mala gestione dei risparmi degli Italiani per molte ragioni. In primo luogo, il prodotto in se', e' un concentrato di costi e di rischi inutili. Dal punto di vista tecnico e' semplicemente autolesionistico. Nessuna persona correttamente informata avrebbe mai sottoscritto un prodotto del genere. Il "4You" dimostra come:
1) Le societa' che producono prodotti finanziari non esitano a creare prodotti a loro esclusivo vantaggio, caricando costi e rischi inutili sul cliente
2) Gli intermediari finanziari violano sistematicamente le regole del Testo Unico sulla Finanza in materia di adeguatezza dell'investimento ed informazione all'investitore

La confusione su questo prodotto e' grande. Alcuni credono che tutti i soldi versati nel "4You" spariranno, altri (pochi in realta') credono che in fondo sia un buon prodotto perche' garantisce i soldi versati. Non e' vero ne' che tutti i soldi vanno persi ne' che il prodotto garantisca i soldi versati in termini di reale potere d'acquisto.
Le due principali cose che non vanno nel prodotto sono le seguenti:
1) Il finanziamento, ai fini del buon risultato dell'investimento, e' non solo inutile, bensi' dannoso; questo perche' aumenta i rischi ed i costi a carico del cliente senza che aumenti proporzionalmente le probabilita' di avere un maggiore capitale a scadenza.
2) Il prodotto e' stato venduto, nella stragrande maggioranza dei casi, senza che il sottoscrittore avesse la necessaria informazione. In modo particolare moltissimi non avevano compreso di contrarre un finanziamento al quale non potevano sottrarsi se non rimborsando tutto il capitale finanziato.


Qual e' la posizione della Banca?
La Banca MPS (alla quale fanno capo le principali banche che hanno distribuito questo prodotto) continua a dire che il prodotto e' valido sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista legale. Dal punto di vista tecnico, la banca enfatizza il fatto che l'investimento va visto nel lungo termine. Dal punto di vista legale, la banca sostiene che il contratto rispetta tutte le norme previste dall'autorita' di vigilanza.
Chi e' interessato a conoscere nel dettaglio la posizione della banca puo' leggerla nel sito da essa costruito appositamente clicca qui.


Qual e' la posizione dell'Aduc?
Noi riteniamo che il prodotto non sia valido ne' dal punto di vista tecnico ne' dal punto di vista legale. Riteniamo, inoltre, che il problema sia piu' profondo. Il caso "MyWay-4You" e' solo la punta dell'iceberg. L'intero sistema dell'intermediazione finanziaria non ha recepito nella sua prassi i principi espressi nel testo unico della finanza (del 1998) e continua ad operare seguendo le metodologie precedenti agli anni '90. Questo sistema deve finire perche' e' contrario ai principi fondamentali della normativa finanziaria.
Questo caso e' il simbolo della lesione continua dei diritti dei risparmiatori che il sistema dell'intermediazione finanziaria perpetua dal 1998 ad oggi.

Analizziamo piu' nello specifico perche' il prodotto non e' valido.
Dal punto di vista tecnico l'argomentazione del "lungo termine" e' solo un modo per camuffare le perdite dovute ai costi ed ai rischi esagerati ed inutili. La banca sostiene che la componente obbligazionaria rimborsa il capitale versato a scadenza e che quindi l'investimento e' privo di rischio. In piu' la componente azionaria, nel lungo termine, può offrire buoni rendimenti. Abbiamo dimostrato negli articoli pubblicati sul sito come questa argomentazione possa essere sostenuta solo davanti a persone completamente inesperte e dimostri, in se', la malafede della banca e l'abitudine ad abusare della fiducia di persone non esperte.
La componente obbligazionaria rimborsa solo il valore nominale dei versamenti (in alcuni casi, neppure quello), ma il valore nominale non conta assolutamente niente. Serve solo ad ingannare le persone che non sono abituate a ragionare in termini di valore reale, che e' quello che conta. 50.000 euro fra 15 anni (o peggio, fra 30 anni) non sono uguali a 50.000 euro versate con rate fisse a partire da oggi. Questo a causa della naturale perdita del potere d'acquisto del denaro. Questo significa che la componente obbligazionaria non garantisce il potere di acquisto dei versamenti effettuati, ma solo il valore nominale. Questo costituisce quindi una perdita in termini reali, che sono quelli che contano per chi investe soldi.
Per quanto riguarda la componente azionaria, la banca continua a nascondere l'evidenza: il fatto di aver investito tutto il capitale in un'unica soluzione comportava un enorme aggravio di rischi e questi si sono concretizzati nel peggiore dei modi nei passati tre anni, con una grave perdita che non puo' essere recuperata con un normale andamento dei mercati azionari.
Mediamente, la componente azionaria ha perso il 50% negli ultimi 2/3 anni. Cosa significa questo in termini di rendimento a termine?
Se nei prossimi 12 anni la componente azionaria avesse un rendimento medio annuo composto del 7%, il rendimento complessivo della parte azionaria (a causa della perdita iniziale del 50%) sarebbe pari allo 0,8%! Cio' significa che (grazie agli interessi pagati) l'operazione nel complesso sarebbe in grave perdita. Il rendimento medio annuo del 7% e' gia' un'ipotesi decisamente ottimista.
Se nei prossimi 12 anni la componente azionaria avesse un rendimento medio annuo composto del 14%, il rendimento complessivo della parte azionaria sarebbe pari al 6% circa (un rendimento inferiore al tasso di finanziamento). Il rendimento medio annuo del 14% e' un'ipotesi assurda, che abbiamo utilizzato solo per dimostrare che e' statisticamente impossibile che nel lungo termine questo prodotto fornisca dei rendimenti accettabili.

Per come e' strutturato il prodotto, quindi, non e' necessario aspettare il lungo termine per dimostrare che si e' gia' avuto un grave pregiudizio economico che nessun lungo termine potra' risarcire.

Dal punto di vista legale, noi sosteniamo che il prodotto non e' valido per due ragioni:
- in primo luogo essendo il prodotto un inutile aggravio di costi e di rischi, viola i principi generali del testo unico della finanza, la' dove si stabilisce che gli intermediari finanziari devono comportarsi con "diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti" e "svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati". Piu' nello specifico, il regolamento CONSOB 11522 nell'art. 26 punto f) indica chiaramente che gli intermediari finanziari: "operano al fine di contenere i costi a carico degli investitori e di ottenere da ogni servizio d'investimento il miglior risultato possibile, anche in relazione al livello di rischio prescelto dall'investitore." Appare evidente a qualunque tecnico della finanza che il prodotto e' strutturato per essere un inutile aggravio di costi e di rischi finanziari. Il "miglior risultato possibile" da un esborso finanziario mensile come quello previsto da questi prodotti finanziari si sarebbe ottenuto con un semplice piano di accumulo di capitale. Chi ha progettato questi strumenti, quindi, ha violato questi principi generali presti dal testo unico della finanza
- in secondo luogo, noi riteniamo che un prodotto come il "MyWay-4You" dovesse avere un suo prospetto informativo, in quanto la combinazione dei prodotti finanziari costituisce un unicum diverso dalla somma delle parti. In questo si riscontrano anche delle pesanti responsabilita' da parte della CONSOB in termini di mancata vigilanza.


Cosa ha fatto l'Aduc per aiutare i risparmiatori incappati in questa truffa? E cosa intende fare ora
Inizialmente, considerata l'apertura della banca nei singoli casi, abbiamo consigliato di richiedere singolarmente l'annullamento dei contratti attraverso un fac-simile che abbiamo pubblicato sul sito.
Contestualmente, abbiamo chiesto alla banca una trattativa per trovare una soluzione sulla generalita' dei casi.
Infine abbiamo anche sollecitato la CONSOB per quanto concerne la problematica del prospetto informativo.

Dopo un incontro avuto con la banca abbiamo rilevato l'indisponibilita' della banca a trattare sulla generalita' dei casi visto che la sua posizione sulla validita' del prodotto e' rigida (e sostenuta anche davanti ad evidenze contrarie).

Parallelamente altre associazioni di consumatori hanno preso una posizione diametralmente opposta accordandosi per una commissione di conciliazione che analizzi i singoli casi.
L'Aduc ha subito preso una posizione molto critica su questa commissione poiche' parte da presupposti sbagliati.
Abbiamo pubblicato il testo dell'accordo all'indirizzo clicca qui affinche' ciascuno possa farsi un'opinione.
Noi riteniamo che questo accordo vada ad esclusivo vantaggio della banca che si pone l'evidente scopo di tacitare il problema. Questo accordo e' sbagliato in quanto:
- parte dal presupposto che i prodotti in se' siano validi tecnicamente e legalmente
- impone il segreto su tutte le riunioni della commissione
- impone l'obbligo alle associazioni di non promuovere azioni legali ne' nessun altra azione che possa danneggiare la commissione
- indebolisce la posizione del risparmiatore (per il quale la legge prevede a suo favore l'inversione dell'onere della prova, che viene ribaltato da questa commissione)
- si prevede l'annullamento del contratto solo nei casi gravissimi per i quali e' assolutamente ovvio che qualsiasi contratto di investimento finanziario dovrebbe essere annullato

Che fare ora?
Gli obiettivi da porsi sono tre:
1) annullare i singoli contratti nei casi gravi
2) dimostrare la non validita' tecnica e legale della generalita' dei contratti
3) costringere l'intero sistema finanziario, a partire dal caso "MyWay-4You" ad integrare nella propria prassi i principi previsti dal Testo Unico della Finanza.

Tutto questo deve e puo' essere fatto solo in maniera pubblica. La strada puo' essere solo un mix di strumenti legali.

La via legale
Vista la posizione della banca, l'unica via che rimane per far valere i propri diritti e' la strada legale. E' necessario, pero', essere pienamente consapevoli dei limiti di questa strada. I tempi medi per una sentenza di secondo grado di un processo civile sono 6 anni. C'e' da valutare, poi i costi delle cause legali.
In Italia non e' possibile fare le class action come negli Stati Uniti: le responsabilita' sono sempre individuali e gli effetti di un'eventuale sentenza valgono sempre esclusivamente (ed individualmente) per le controparti.
Per queste ragioni, la strada legale deve essere valutata molto attentamente.
L'Aduc promuovera' tre tipi di azioni legali:
1) l'azione individuale
2) l'azione "collettiva"
3) l'azione nei confronti della CONSOB

L'azione individuale riguarda le cause di risarcimento danni nei casi in cui la banca abbia violato le norme sul collocamento di strumenti finanziari. Si tratta di cause individuali in quanto la banca deve dimostrare (si ricordi l'inversione dell'onere della prova) di aver agito correttamente nella specifica circostanza. L'Aduc si limitera' a promuovere direttamente alcune cause pilota ed a fornire informazioni e suggerimenti a tutti coloro che intendono seguire questa strada.
Prima di una vera e propria causa, si suggerisce di sperimentare la via conciliativa pubblica con il giudice di pace.
Suggeriamo questa strada solo quando ci siano delle evidenti violazioni delle norme relative al collocamento di strumenti finanziari in generale.
Non crediamo che sia opportuno fare delle cause singole incentrare sulla non validita' del prodotto specifico, dal momento che e' i rischi, a causa del nostro sistema giudiziario, sono troppo elevati.

Per chi non ha le caratteristiche per tentare l'azione legale individuale, l'Aduc preparera' una causa nella quale si tentera' di riunire piu' cause individuali (chiamate impropriamente azione "collettiva") puntando alla dimostrazione in tribunale della non validita' legale del prodotto in se'. Stiamo preparando la modulistica per chiunque intenda aderire a questa iniziativa, che -come tutte le cause legali- comporta dei rischi. Quindi contatteremo direttamente coloro che dimostrano interesse a questa iniziative per illustrare nel dettaglio i vantaggi ed i rischi di questa iniziativa.

Infine, denunceremo la CONSOB per non aver esercitato l'attivita' di vigilanza che la legge impone. Abbiamo la documentazione comprovante che la CONSOB aveva tutti gli elementi per intervenire preventivamente ed ha scelto di non farlo nel 2001.

Chiunque desideri valutare la possibilita' di adire a vie legali nei confronti della Banca puo' inviarci i seguenti dati:
- Tutti i riferimenti del sottoscrittore (compresi i contatti telefonici e di posta elettronica)
- Tipologia di contratto sottoscritto (nome del prodotto, data di sottoscrizione, numero di rate, importi del finanziamento, tasso di finanziamento, importo della rata, tipologia di investimento)
- Banca presso la quale si e' effettuato l'investimento
- Tipologia di rapporti che si intrattengono attualmente con la banca (ad esempio: se si hanno dei mutui o altre tipologie di finanziamento in essere)
- Descrizione dettagliata della fase di vendita. Questo, ovviamente, e' uno dei punti piu' importanti. In primo luogo bisogna specificare se il contratto e' stato sottoscritto presso la sede della banca o meno. Se il contratto e' stato sottoscritto presso il proprio domicilio e' importante assicurarsi che il venditore sia un promotore finanziario iscritto all'albo. Per questo e' importante specificare il nome ed il cognome di questa persona (vedi clicca qui). Successivamente e' importante sapere se, al momento della vendita, si avevano disponibilta' finanziarie, presso la banca, sufficienti a coprire l'importo del finanziamento. Poi e' necessario descrivere accuratamente cosa e' stato detto in sede di collocamento e se e' stato illustrato il meccanismo del finanziamento, del tasso, delle modalita' di rimborso, ecc. E' importante anche descrivere se e' stata compilata la scheda relativa al profilo di rischio e le tipologie di investimento che fino ad allora si erano effettuate. E' utile indicare anche se c'erano testimoni che possono confermare come e' avventa la vendita.
Una volta raccolti tutti i dati, raggrupperemo i casi simili che possono essere affrontati in un unico processo, e contatteremo singolarmente i sottoscrittori per informarli della situazione e richiedere l'adesione formale all'iniziativa.
E' possibile inviare i dati sopra indicati via email all'indirizzo [email protected]
 
 
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