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MODIFICHE AI REGOLAMENTI DEI FONDI COMUNI: LE PROPOSTE DELL'ADUC
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Comunicato 
5 luglio 2004 0:00
 

Firenze 5 luglio 2004. Abbiamo inviato alla Consob le nostre considerazioni sul "Documento di consultazione - Regolamento Consob n. 11971". Il documento complessivo e' consultabile sul sito dell'Aduc dedicato alla Tutela del Risparmio: clicca qui
In sintesi, le 6 proposte presentate sono le seguenti:
1. Obbligo di pubblicazione dei prospetti informativi sui siti Internet delle societa' di gestione del risparmio
Il documento di consultazione propone di imporre ai gestori di fondi chiusi immobiliari la pubblicazione sui siti Internet di alcune informazioni ritenute importanti. Inoltre e' previsto peri fondi esteri armonizzati l'obbligo di mettere a disposizione i prospetti informativi nei propri siti internet. Non vediamo perche' non estendere tale obbligo a tutte le societa' di gestione del risparmio in relazione a tutte le pubblicazioni che il regolamento 11971 prevede di mettere a disposizione di ogni investitore che ne faccia richiesta.
2. Obbligo di pubblicare sul sito Internet, a cadenza mensile, informazioni di sintesi sulla gestione del fondo
Suggerimento, per i fondi comuni d'investimento di tipo aperto, di imporre la pubblicazione presso i propri siti Internet, a cadenza mensile di alcune informazioni come relative all'Asset allocation, la percentuale del patrimonio del fondo che esprime esattamente il benchmark di riferimento ed altri dati di analisi quantitativa.
3. Inserimento nel prospetto informativo di indicatori di rischio piu' efficaci (short fall-probability)
Suggeriamo di inserire, nello schema della parte II del prospetto informativo, una tabella che indichi la perdita massima percentuale prevedibile, con un intervallo di confidenza del 95%, nell'arco di: 1 anno, 3 anni, 5 anni e 10 anni. Naturalmente sara' necessario aggiungere un paragrafo di spiegazioni scritto in modo chiaro e semplice da comprendere per i non addetti ai lavori sul significato della tabella (es: il significato di "intervallo di confidenza")
4. Obbligo di fornire informazioni sulle commissioni di negoziazione
Il problema dei costi di negoziazione e' molto significativo e rappresenta un notevole vulnus alla trasparenza dei fondi comuni d'investimento la cui risoluzione, purtroppo, non spetta alla Consob. La Consob, pero', puo' contribuire a rendere piu' evidente il problema imponendo la pubblicazione nel prospetto informativo delle principali informazioni relative ai costi di negoziazione.
5. Obbligo di indicare il nome del gestore e dei componenti del team di gestione
Un requisito di trasparenza minimo per gli OICR che dichiarano una gestione attiva e' quello di indicare con dovizia di particolari chi sono i gestori del patrimonio affidato al fondo. In Italia questo non accade. Suggeriamo di introdurre l'obbligo di pubblicare nel prospetto informativo i nomi correlati da una breve biografica del gestore attuale e del suo team nonche' i nomi dei gestori che si sono succeduti alla gestione del fondo con l'indicazione delle date nelle quali sono stati in carica al fine di poter verificare se determinati risultati passati del fondo siano collegabili o meno al lavoro di un gestore non piu' in carica.
6. Obbligo di fornire informazioni ai sottoscrittori
Suggeriamo di imporre alle societa' di gestione del risparmio di mettere a disposizione dei sottoscrittori dei fondi da essa gestiti che ne facciano richiesta, entro 60 giorni e dietro il versamento di un eventuale rimborso spese da preventivare dettagliatamente, le seguenti informazioni (relative al periodo in cui il richiedente ha posseduto le quote del fondo oggetto di richiesta): 1) copia dei contratti stipulati dalla societa' di gestione che prevedono oneri a carico del fondo stesso; 2) copia della documentazione, in formato elettronico, attraverso la quale e' possibile verificare il calcolo della quota del fondo 3) l'elenco, in formato elettronico, di tutte le negoziazioni eseguite dal fondo con la specifica della data e l'ora, il titolo, le quantita', il tipo di operazione (acquisto o vendita), l'intermediario, il mercato di riferimento e/o la controparte ed il costo di negoziazione.

Alessandro Pedone, consulente Aduc per la tutela del risparmio
 
 
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