testata ADUC
Modifiche agli schemi di prospetti informativi sui fondi comuni d'investimento
Scarica e stampa il PDF
Articolo 
14 giugno 2004 0:00
 
La Consob ha avviato la fase di consultazione per le modifiche agli schemi dei prospetti dei fondi comuni d'investimento. Al termine dell'articolo e' allegato il documento di consultazione completo. Riportiamo di seguito un collage di alcuni brani che ci sembrano particolarmente significativi.

Fondi comuni aperti: il prospetto semplificato ed il prospetto completo
Le principali modifiche proposte riguardano l'introduzione del prospetto semplificato. In particolare, per gli attuali schemi 8 e 9 dell'Allegato 1B del regolamento viene prevista una struttura modulare suddivisa in tre parti:
Parte I - Caratteristiche del/dei fondo/i e modalita' di partecipazione;
Parte II - Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento, costo del/dei fondo/fondi e turnover di portafoglio;
Parte III - Altre informazioni sull'investimento.

Le Parti I e II costituiscono il prospetto semplificato, documento che deve essere obbligatoriamente consegnato all'investitore prima della sottoscrizione, mentre la Parte III (che insieme alla Parte I e II costituisce il prospetto completo) deve essere resa disponibile all'investitore gratuitamente su richiesta.

Con riferimento alla struttura interna della Parte I, e' stata mantenuta l'articolazione in cinque sezioni:
A) Informazioni generali
B) Informazioni sull'investimento
C) Informazioni economiche (costi, agevolazioni, regime fiscale)
D) Informazioni sulle modalità di sottoscrizione/rimborso
E) Informazioni aggiuntive

I principali elementi di novita' riguardano, a nostro avviso:
- nella sezione A), paragrafo 6), la necessita' di indicare l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto d'interesse, rinviando al prospetto completo (Parte III, sezione E) per ulteriori e piu' dettagliate informazioni;
- nella sezione B), paragrafo 10), è richiesto di indicare la misura massima di rischio di perdita che il fondo potrà sopportare nel caso in cui il benchmark non costituisca un parametro significativo della politica d'investimento e dello stile gestionale adottato;
- nella sezione C), paragrafo 12.2.1), con riferimento agli oneri a carico dell'OICR e, in particolare, alla remunerazione della società di gestione, si richiede di indicare l'entita' delle commissioni di gestione e delle eventuali commissioni di overperformance con specifica separata informazione della quota parte che costituisce la remunerazione del servizio prestato dai collocatori e, nel caso di OICR specializzato nell'investimento in quote/azioni di altri OICR, di precisare la misura massima delle commissioni di gestione applicate all'OICR target;
- sempre nella sezione C), paragrafo 12.2.2), è richiesto di indicare separatamente gli altri oneri a carico dell'OICR (ad esempio, gli oneri dovuti alla banca depositaria), accompagnandoli con la precisazione che le commissioni di negoziazione non sono quantificabili a priori in quanto variabili; ove l'offerta sia accompagnata da garanzie (ad esempio, di restituzione del capitale investito, di rendimento, ecc.), anche prestate da terzi, è richiesta la specificazione dei relativi costi;
- nella sezione E), paragrafo 21), con riferimento all'ulteriore informativa disponibile per l'investitore, è stato previsto il prospetto trimestrale della composizione e del valore del portafoglio del fondo, con il saldo per strumento finanziario e la relativa movimentazione aggregata intervenuta nel periodo di riferimento.

La Parte II si articola nei seguenti tre paragrafi:
A) Dati storici di rischio/rendimento del fondo
B) Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi del fondo
C) Turnover di portafoglio del fondo
Qui, iprincipali elementi di novita' riguardano, a nostro avviso:
- La revisione revisione del Total Expenses Ratio e l'introduzione del TER sintetico per gli OICR specializzati nell'investimento in quote/azioni di altri OICR.
- L'introduzione del tasso di movimentazione del portafoglio (c.d. Turnover) dell'OICR per ciascun anno solare dell'ultimo triennio e, sempre per ciascun anno solare dell'ultimo triennio, il dato annuale dell'incidenza percentuale delle operazioni di compravendita effettuate con intermediari negoziatori dello stesso gruppo di appartenenza della società di gestione del risparmio o della società d'investimento a capitale variabile.

La Parte III dello schema di prospetto informativo riprende sostanzialmente il contenuto dell'attuale "Documento sui soggetti che partecipano all'operazione", con l'aggiunta di alcune informazioni integrative concernenti le tecniche di gestione dei rischi di portafoglio (con specificazioni per gli OICR protetti e/o garantiti), le classi di quote, le procedure di sottoscrizione e di rimborso, le situazioni di conflitto di interessi.
Con particolare riferimento alle situazioni di conflitto d'interessi, si richiede, per evidenti finalità di trasparenza informativa nella prestazione del servizio gestorio, di indicare:
- gli eventuali limiti, inseriti nel regolamento di gestione del fondo ed ulteriori rispetto ai limiti quantitativi posti dalla legge e dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, che la SGR, in ordine ai rapporti di gruppo, intende rispettare per assicurare la tutela dei partecipanti da possibili situazioni conflittuali;
- le informazioni richieste dall'articolo 49 del Regolamento CONSOB 1° luglio 1998, n. 11522, relativamente ai rapporti con soggetti con i quali esista una situazione di conflitto di interessi, descrivendo sinteticamente le procedure di gestione di tali situazioni;
- i soggetti con i quali sono stati stipulati dalla società di gestione/sicav accordi di riconoscimento di utilità, illustrando sinteticamente il contenuto di tali accordi, rinviando al rendiconto di gestione per la puntuale descrizione delle modalità di impiego, nell'interesse dei partecipanti all'OICR, delle utilità e/o servizi ricevuti in virtù di tali accordi, nonché precisando che la società di gestione/sicav si impegna ad ottenere dal servizio svolto il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

Fondi comuni d'investimento di tipo chiuso
La legge n. 410/2001, che ha integrato e modificato l'art. 37 del TUF (Struttura dei fondi comuni di investimento), ha previsto la possibilità per i fondi comuni di investimento di tipo chiuso di effettuare emissioni di quote ulteriori rispetto alla prima ed eventuali rimborsi anticipati contestuali, nonché, per i soli fondi immobiliari, la facoltà di sottoscrivere quote mediante conferimento di beni (c.d. sottoscrizioni in natura) e di effettuare operazioni d'investimento e disinvestimento con soci o società del gruppo cui appartiene la sgr (c.d. operazioni in conflitto di interessi). L'art. 41-bis, comma 7 della legge n. 326/2003 ha poi modificato ulteriormente l'art. 37 del TUF introducendo il comma 2-bis concernente specifiche regole di governance cui devono attenersi tutti i fondi chiusi. In attuazione delle nuove previsioni legislative, pertanto, si è resa necessaria la revisione delle disposizioni del regolamento emittenti al fine di sistematizzare la disciplina della sollecitazione e della quotazione per tale tipologia di oicr.
Gli interventi apportati alla disciplina si sostanziano nell'introduzione, all'interno della Parte II, Titolo I, Capo II, di una specifica Sezione (IV) dedicata alla sollecitazione all'investimento in fondi italiani chiusi. Così, similmente a quanto già previsto per gli oicr aperti e per quelli esteri armonizzati, la Sezione IV contiene la disciplina del prospetto informativo (pubblicazione e aggiornamento) e degli obblighi informativi dei fondi italiani chiusi (artt. 26-27bis).
Per quanto riguarda la disciplina della quotazione, di cui alla Parte III del regolamento, è stata prevista la possibilità per i fondi chiusi di avvalersi del prospetto informativo utilizzato per la sollecitazione in luogo di una nota integrativa di quotazione. Infatti, la nuova struttura "a moduli", di cui uno ad informazioni tendenzialmente stabili nel tempo (Parte I) e uno con informazioni normalmente variabili (Parte II), del prospetto di sollecitazione consente di utilizzare la Parte II per accogliere le informazioni sulla quotazione.
In tal modo si è cercato di ridurre i costi degli intermediari connessi alla predisposizione di un nuovo apposito documento per la quotazione e di salvaguardare la completezza e la fruibilità delle informazioni sulla quotazione. Ulteriori modifiche alla Parte III hanno interessato gli articoli 102 e 103, contenuti nel titolo II, capo IV: tali disposizioni in tema di quotazione di oicr chiusi sono state integrate con il richiamo agli obblighi informativi che, mutuati dalla disciplina del d.m. n. 228/99, sono stati recepiti nel nuovo art. 27-bis del regolamento emittenti. Sono state inoltre apportate alcune modifiche di mero coordinamento dell'art. 103-bis con le disposizioni dettate in tema di sollecitazione all'investimento.
Le modifiche agli schemi di prospetto informativo hanno riguardato il modello del prospetto informativo per la sollecitazione di fondi chiusi (attuali schemi 10, 11 e 12 dell'Allegato 1B). Come già accennato, è stata prevista una struttura modulare di prospetto informativo articolata in Parte I e Parte II, dove la Parte I comprende quelle informazioni tendenzialmente stabili che difficilmente saranno aggiornate in caso di operazioni di sottoscrizione successive alla prima (si tratta di informazioni generali sull'investimento, sulle modalità di sottoscrizione, rimborso e liquidazione delle quote, valorizzazione delle quote, ecc.), mentre la Parte II comprende quelle informazioni che variano nel tempo in relazione all'attività gestionale (si tratta di informazioni sulle emissioni di quote successive alla prima, sui rimborsi anticipati, sugli investimenti effettuati dal fondo, sui dati storici di rischio/rendimento, ecc.). La nuova articolazione del prospetto, come già detto, consente di accogliere le eventuali specifiche informazioni relative alla quotazione del fondo chiuso e di utilizzare, pertanto, gli stessi prospetti anche per la quotazione. Conseguentemente, sono stati eliminati gli attuali schemi 14, 15 e 16 riguardanti la quotazione dei fondi chiusi.

Allegato: clicca qui

 
 
ARTICOLI IN EVIDENZA
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS