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MYWAY-4YOU: IMPORTANTE VITTORIA DELL'ADUC PRESSO IL TRIBUNALE DI LODI. PIANI FINANZIARI "VISIONE EUROPA" E "4YOU" NULLI PER OMESSA INDICAZIONE DEL DIRITTO DI RECESSO
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Comunicato 
27 marzo 2006 0:00
 

Firenze 27 Marzo 2006. E' stata pubblicata una importante sentenza che sancisce una nuova vittoria contro Banca MPS degli avvocati che collaborano con l'Aduc per la questione relativa ai piani finanziari ideati e commercializzati dalle banche del Gruppo Monte Paschi di Siena, i tristemente noti MyWay, 4You e Visione Europa ed altri.
Nel caso specifico la causa, condotta dall'avv. Francesco Santarcangelo e' molto interessante perche' si incentra su una questione tecnica relativa all'omessa indicazione del diritto di ripensamento nel corpo del contratto.
Quando scoppio' il caso dei piani finanziari "MyWay" e "4You" facemmo presente che tutti i piani MyWay venduti attraverso i promotori finanziari dovevano considerarsi nulli per l'omessa indicazione della clausola sul diritto di recesso (clicca qui) prevista dall'art. 30 del D.Lgs. 58/98 (Testo Unico della Finanza).
Tale articolo prevede che "L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi dell'articolo 32 e' sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore puo' comunicare il proprio recesso senza spese ne' corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale facolta' e' indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore... L'omessa indicazione della facolta' di recesso nei moduli o formulari comporta la nullita' dei relativi contratti, che puo' essere fatta valere solo dal cliente."
La banca si difende sostenendo che la facolta' del ripensamento e' valida solo per le quote dei fondi comuni e non per tutto il contratto.
Il giudice di Lodi, invece, ha sostenuto che: "Il diritto di recesso (ed il relativo avviso) avrebbe dovuto riguardare le operazioni finanziarie nel loro complesso, non soltanto la singola operazione di investimento e cio' in quanto entrambi i piani finanziari sottoscritti sono composti da singoli contratti avvinti da un unico vincolo causale, tale da non consentire la configurabilita' di un'autonomia funzionale dei loro singoli aspetti (come gia' detto il finanziamento era infatti vincolato ed esclusivamente finalizzato all'acquisto delle obbligazioni e delle quote di fondi comuni); pertanto, i contratti presentano una struttura talmente blindata da non lasciar configurare, neppure astrattamente, la possibilita' per il cliente di recedere dalla singola operazione di sottoscrizione delle quote di fondi."
L'intero testo della sentenza si puo' leggere al seguente indirizzo:
clicca qui
Alessandro Pedone, consulente Aduc per la tutela del risparmio
 
 
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