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Bond Portugal Telecom – Oi Brasil: la questione delle minusvalenze da capital gain
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Articolo di Giuseppe D'Orta
6 luglio 2018 0:45
 
  All'approssimarsi del concambio nell'ambito del "Recuperacao Judicial" Bond Portugal Telecom – Oi Brasil si sta per presentare un aspetto particolare, dovuto alla struttura dell'operazione. Un aspetto, precisamente in quesito, di carattere fiscale: spettano oppure no le plusvalenze/minusvalenze da capital gain?

La domanda sembra banale, ed invece non lo è affatto.
Mentre nelle opzioni di "qualified recovery" e "default recovery" non ci sono ostacoli, per i "non qualified", il discorso si fa articolato perché, in cambio delle proprie obbligazioni, gli interessati riceveranno Linee di credito OI SA LOANS scadenza 15/02/2030.
Non si tratta di veri e propri titoli obbligazionari ma di "Participation Interest" (quota di partecipazione) all'interno di un "Credit Agreement" (accordo di finanziamento).
Non si sarà obbligazionisti, insomma, bensì prestatori di finanziamento alla società, la cui quota è appunto rappresentata dai loans assegnati a ciascun interessato.

Ciò comporta, dal punto di vista tecnico, che le depositarie estere delle banche e delle imprese di investimento preleveranno le obbligazioni Portugal Telecom e Oi Brasil ma non consegneranno niente in cambio perché i loans verranno sottoscritti al di fuori del circuito delle depositarie. In altre parola: la banca si vedrà ritirare i bond della clientela ma non riceverà dalla depositaria i corrispondenti loans.

Ciò fa sì che la banca, cui sono demandati i conteggi fiscali relativi agli strumenti detenuti in deposito dal cliente, non potrà "vedere" il concambio dei titoli ma solo la prima parte, vale a dire la sparizione del vecchio bond. Stamane abbiamo letto il parere rilasciato da una banca ad un proprio cliente secondo cui una simile operazione non può essere considerata evento rilevante ai fini del capital gain perché la banca dovrà solo scaricare dal deposito le obbligazioni esistenti. La mancanza di un titolo che arriva nel deposito al posto dell'obbligazione estinta, secondo l'istituto, impedirebbe la contabilizzazione della minusvalenza fiscale.

Se tale linea di pensiero fosse confermata, gli aderenti all'individualizzazione del credito perderebbero il credito di imposta del 26% sulla minusvalenza conseguita e, aspetto se vogliamo ancora più ridicolo, i pochi che hanno comprato a prezzi stracciati non pagherebbero il capital gain sul guadagno. La banca di cui abbiamo parlato, che pure si è riservata di approfondire, segue alla lettera il dettato dell'articolo 67, comma 1, lettera c-ter del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, secondo cui riguardo i titoli obbligazionari emerge un credito di imposta nel caso di cessione a titolo oneroso o anche in caso di rimborso totale o parziale a scadenza, eventi assimilati alla cessione a titolo oneroso.

Un'interpretazione tristemente nota a centinaia di migliaia di obbligazionisti che nell'ultimo ventennio hanno perso l'intero capitale investito in bond e non hanno potuto nemmeno beneficiare del relativo credito di imposta.

Qualcosa è però di recente cambiato.

Aduc è in possesso di una risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate ad un Interpello di un contribuente secondo cui il credito di imposta per le obbligazioni emerge anche nel caso di mancato rimborso integrale.

Riportiamo la parte sostanziale della risposta, che riguarda le obbligazioni di una delle quattro banche finite in risoluzione nel novembre 2015:

"Ciò posto, tenuto conto che la riduzione integrale del valore nominale delle obbligazioni comporta l'estinzione di tutti i diritti amministrativi e patrimoniali in esso incorporati, incluso il diritto al rimborso, si ritiene che la stessa da un punto di vista sostanziale sia equivalente ad un rimborso pari a zero. Pertanto, la persona fisica che deteneva tali obbligazioni - al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, di arti o di professioni o della qualità di lavoratore dipendente - alla data (della messa in liquidazione coatta amministrativa, n.d.r.), ha realizzato a tale data una minusvalenza".

Insomma, la scadenza di un'obbligazione assume rilevanza ai fini del capital gain qualunque cosa accada, incluso il mancato rimborso integrale. La contabilizzazione del credito di imposta deve avvenire sulla base della documentazione dell'emittente tenuto anche conto della procedura cui è sottoposto. Nel caso di Oi Brasil e Portugal Telecom, la documentazione dell'emittente è quella del "Recuperacao Judicial" assieme alle istruzioni delle depositarie riguardo lo scarico titoli e l'assegnazione dei loans al di fuori del loro circuito.

Ci auguriamo che le banche e gli intermediari si adeguino al parere dell'Agenzia delle Entrate e contabilizzino la minusvalenza (o la plusvalenza). In caso contrario, sarà possibile ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie presso la Consob.
 
 
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