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Credito al consumo. Responsabilità della banca nella verifica del merito creditizio
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Articolo di Stefania Zacheo *
5 luglio 2021 15:52
 
Che cosa è il merito creditizio: è la affidabilità economico - finanziaria del soggetto finanziato; la sua capacità di far fronte alle obbligazioni. Influisce sul rischio connesso al finanziamento.
Il finanziatore ha l’obbligo di verificare il merito creditizio del consumatore prima della erogazione di credito?
Il finanziatore o l’intermediario del credito, prima di procedere alla stipula di un contratto di credito al consumo, è tenuto a compiere una verifica sul merito creditizio del consumatore, sulla base delle pertinenti banche dati e di informazioni rese dallo stesso consumatore (1). Il creditore deve erogare il credito al consumatore solo quando i risultati della valutazione del merito creditizio indichino che gli obblighi derivanti dal contratto di credito saranno verosimilmente adempiuti secondo le modalità prescritte dal contratto di credito.
Perché è importante?
L'obbligo imposto al creditore mira a tutelare il mercato del credito ma anche e soprattutto i consumatori contro i rischi di sovraindebitamento e di insolvenza, e contribuisce alla realizzazione dell’obiettivo della direttiva CE 2008/48 che consiste nel prevedere un’armonizzazione completa per garantire un livello elevato ed equivalente di tutela degli interessi dei consumatori.
Quali sono le sanzioni per la mancata verifica del merito creditizio? Cosa prevede il diritto europeo?
Il diritto della Unione Europea non prevede un rimedio specifico ma stabilisce che gli Stati membri devono prevedere di efficaci, proporzionate e dissuasive.
La sentenza della Corte di Giustizia della Unione Europea 5 marzo 2020 (causa C?679/18) , afferma anche un principio molto importante: il Giudice nazionale, in una situazione in cui il creditore esercita un’azione fondata sul contratto di credito nei confronti del consumatore, è tenuto ad esaminare d’ufficio il rispetto dell’obbligo del creditore di procedere a preventiva verifica del merito creditizio e, una volta che abbia rilevato d’ufficio la violazione di tale obbligo, è tenuto, senza attendere che il consumatore presenti una domanda a tale scopo, a trarre tutte le conseguenze derivanti secondo il diritto nazionale da questa violazione.
Alcuni Stati europei ( es. Francia, Repubblica Ceca), prevedono per la violazione dell’obbligo di verifica del merito creditizio sanzioni civili a vantaggio del consumatore, come la decadenza del creditore dal diritto a riscuotere gli interessi convenzionali.
Con riferimento al diritto francese la Corte Europea (decisione 27 marzo 2014 causa C-565/12) ha stabilito che non è adeguata e dissuasiva una sanzione che preveda la decadenza del creditore dal diritto agli interessi convenzionai e la sostituzione di questi con gli interessi ad un tasso legale maggiorato di cinque punti, ossia ad un tasso che potrebbe essere più favorevole per il creditore; con riferimento al diritto ceco (decisione 5 marzo 2020 causa C?679/18) ha stabilito che non è compatibile con la normativa europea una disciplina nazionale in forza della quale la violazione da parte del creditore del suo obbligo precontrattuale di valutare il merito creditizio del consumatore è sanzionata con la nullità del contratto di credito, corredata dall’obbligo del consumatore di restituire il capitale al creditore entro un termine commisurato alle proprie possibilità, solo a condizione che detto consumatore eccepisca tale nullità entro un termine di prescrizione triennale.
E il diritto italiano?
- Nel nostro ordinamento non sono previste specifiche sanzioni se non nell’ambito della disciplina delle procedure di sovraindebitamento: nel caso di accordo proposto dal consumatore, il creditore che abbia mancato di considerare il merito creditizio non potrà presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.
- La violazione dell’obbligo precontrattuale di valutare il merito creditizio potrà determinare un danno risarcibile per il consumatore, da far valere con la ordinaria azione di responsabilità contrattuale e di risarcimento danni ma non potrà essere valutata d’ufficio dal giudice, secondo i principi del nostro ordinamento.
Nel nostro ordinamento dunque non è prevista né una specifica sanzione amministrativa né una sanzione civile a vantaggio del consumatore. Non sembra quindi adeguatamente compiuto nel nostro ordinamento il recepimento delle direttive europee in tema di credito al consumo, né raggiunto l’obiettivo della armonizzazione della tutela dei consumatori nella specifica materia.

1 - cosi’ dispone l’articolo 124 Testo unico bancario D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, modificato a seguito del recepimento nell’ordinamento interno della Direttiva 08/48/Ce in materia di disciplina del credito al consumo

* Stefania Zacheo, avvocato

 
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