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Alcuni anni fa ho investito in fondi comuni della societa' EPTAFUND
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Lettera 
15 marzo 2003 0:00
 
Chiedo gentilmente un vostro parere riguardo questa situazione.
Alcuni anni fa ho investito in fondi comuni della societa' EPTAFUND, che mi furono proposti dalla banca CARISBO di Bologna dove ho il conto corrente.
In fase di sottoscrizione era ben chiaro, con la mia banca, che non vi fossero costi al momento del disinvestimento totale o parziale di fondi, condizione primaria nella decisione di investimento nei fondi EPTA.
In data 22 gennaio 2003 la societa' EPTAFUND, ha inviato per posta il nuovo prospetto informativo, dove sono riportati vari aumenti, sui costi di gestione dei singoli fondi, o fra passaggio da un fondo all'altro, ecc...
Inoltre leggo che a far data dal 23 gennaio 2003 vi sara': -cosi come scritto dal prospetto- "introduzione di un diritto fisso pari a 50 euro a fronte di ogni disinvestimento totale e nel caso di rimborso parziale che comporti la riduzione del patrimonio sottoscritto al di sotto del minimo previsto" Su questo punto sono rimasto esterrefatto, in quanto mi chiedo se sia possibile che si possano cambiare le regole(in corso), in questo modo, solo comunicando via posta le variazioni a contratti precedentemente stipulati, aggravando ulteriormente i costi degl'investimenti gia' penalizzati da una situazione di mercato penosa.
Sono fermamente contrario a questo modo di operare, e penso anche che vi sia un limite oltre il quale queste societa' di gestione non possano andare, ma sinceramente mi viene il dubbio che, come al solito, si operi facendo il conto "che solo i pochi", che leggono i prospetti informativi inviati, si lamenteranno, mentre migliaia pagheranno!!!
Chiedo quindi l'interesse della Vs. associazione sul metodo utilizzato da questa societa', riguardo la possibilita' di inserire con valore retroattivo una "TASSA DI USCITA" sull'eventuale disinvestimento delle quote del fondo e un consiglio su quale azione intraprendere nei confronti di EPTAFUND.
Se fosse lecito e autorizzato un tale sistema, domani, a fronte di una semplice comunicazione, invece dei 50 euro, potremmo trovarci 100-200 euro, una qualsiasi percentuale???
Vi ringrazio dell'attenzione rimanendo in attesa di una Vs. risposta.
Cordiali Saluti

Risposta:
In primo luogo desiderei complimentarmi con lei per l'attenzione nel leggere il prospetto informativo. Purtroppo, come lei stesso dice, le banche contano molto sul fatto che nessuno si informa adeguatamente.
Uno dei rischi che si corrono con la sottoscrizione di fondi comuni di investimento e' il potere che le societa' di gestione hanno di cambiare le carte in tavola unilateralmente. D'altra parte, a pensarci bene, non potrebbe essere altrimenti. Il fatto e' che le societa' di gestione si approfittano troppo spesso di questo potere cambiando i costi senza nessuna giustificazione, modificando i benchmark di rifermimento (per intorpidire le acque e rendere piu' difficile giudicare la "qualita'" di gestione) e -cosa ancora piu' grave- modificano le politiche di investimento del fondo.
Vediamo quali sono le regole previste dalla legge per la modifica dei regolamenti dei fondi comuni di investimento.
C'e' da dire che, in materia, l'autorita' e' della Banca d'Italia.
Ai sensi dell'art.39, comma 3, del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, infatti, spetta alla Banca d'Italia la competenza in materia di approvazione del regolamento di gestione di un fondo comune di investimento mobiliare e delle sue modificazioni.
La stessa ha emanato il 1 luglio 1998 un regolamento nel quale si legge (al capitolo IV, sezione II, punto 12.1): "Le variazioni regolamentari che influiscono sulle caratteristiche o sullo scopo del fondo o che modificano il regime delle spese "in quanto incidenti sulle condizioni contrattuali originariamente pattuite" non possono rivestire carattere ordinario e devono corrispondere a specifiche esigenze da inquadrare nell'ambito di indirizzi strategici valutati dai competenti organi della SGR tenendo conto degli interessi dei partecipanti.
In tale contesto: 1) le modifiche regolamentari riguardanti l'introduzione o l'aggravio degli oneri a carico del fondo (es. incremento della provvigione di gestione) devono essere sottoposte ad un approfondito vaglio da parte della SGR sulla base dei criteri sopra indicati;" ...e fin qui. Potremmo dire che si tratta di "truffa". Ma la cosa interessante e' il comma successivo: "2) l'incremento degli oneri a carico dei singoli partecipanti (ad es.
l'introduzione o la maggiorazione di commissioni di rimborso), risolvendosi in un aggravio delle condizioni inizialmente convenute con i singoli sottoscrittori, non puo' trovare applicazione per gli importi gia' sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche regolamentari di cui si tratta;" Questo risponde evidentemente al suo quesito. La societa' di gestione non puo' addebitarle spese di uscita dal fondo, indipendentemente da cosa dice il regolamento oggi, se al momento della sottoscrizione non erano previste.
Se dovessero addebitarle delle spese, puo' tranquillamente richiederne il riborso.
In tal caso, ci faccia sapere e saremo, ovviamente, al suo fianco per fare le denunce alle autorita' competenti.
 
 
 
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