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Banca 121 ed i reclami "MyWay"
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Lettera 
5 luglio 2003 0:00
 
Reclami banca 121 su my way e 4you. La banca non risponde nei termini di 60 gg invia solo un avviso dove indica che il reclamo e' in fase di valutazione. Anche per la nullita' ai sensi dell'art. 30 comma 7 dgs 58/98, pur scaduto il termine di gg.15 non rispondono. Che fare? Ma la Consob cosa fa? Cordialita' siete fortissimi e soprattutto coerenti

Risposta:
Se la banca non risponde alla richiesta di nullita' del contratto, la strada da percorrere e' quella delle vie legali. La lettera di messa in mora, e' il primo passo per adire le vie legali.
La gestione dei reclami e' cosa diversa. Puo' leggere dall'art. 59 del reg. CONSOB 11522 cosa prescrive la legge in questa materia.
Art. 59 (Reclami)

1. Gli intermediari autorizzati, le societa' di gestione del risparmio e le SICAV istituiscono un apposito registro, da tenere in forma elettronica, in cui sono tempestivamente annotati gli estremi essenziali dei reclami presentati per iscritto dagli investitori.

2. Il registro dei reclami, gestito dal responsabile della funzione di controllo interno, deve contenere almeno i seguenti elementi informativi:
a) l'identificazione dell'investitore che ha presentato il reclamo e del servizio al quale il reclamo si riferisce;
b) l'identificazione del dipendente, collaboratore o promotore finanziario, dell'unita' organizzativa di appartenenza e del relativo responsabile, a cui e' stato affidato l'investitore per la prestazione del servizio;
c) la data di presentazione e di ricevimento del reclamo;
d) le cause del reclamo;
e) le somme di denaro e il valore degli strumenti finanziari di pertinenza dell'investitore complessivamente detenuti dall'intermediario;
f) il pregiudizio economico lamentato dall'investitore o stimato in relazione a quanto esposto nel reclamo;
g) la data dell'eventuale corrispondenza intercorsa prima dell'esito del reclamo;
h) le valutazioni sintetiche del reclamo e il suo esito;
i) la data di comunicazione dell'esito del reclamo.

3. Gli intermediari autorizzati, le societa' di gestione del risparmio e le SICAV trattano i reclami ricevuti in modo sollecito; l'esito finale del reclamo, contenente le determinazioni dell'intermediario, e' comunicato per iscritto all'investitore, di regola, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento.

4. Entro quaranta giorni dalla fine di ciascun semestre, il responsabile della funzione di controllo interno trasmette al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale una apposita relazione che illustri, per ciascun servizio prestato, la situazione complessiva dei reclami ricevuti. Qualora dall'analisi e valutazione dei reclami ricevuti nel semestre dovesse emergere che le lamentele complessivamente ricevute sono state originate da carenze organizzative e/o procedurali, il responsabile della funzione di controllo interno descrive, in una apposita sezione della stessa relazione, le carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione. Nell'ambito delle rispettive competenze, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale formulano le proprie osservazioni e determinazioni sulla relazione pervenuta.
 
 
 
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