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Banche che addebitano quanto le norme sospendono
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Lettera 
21 maggio 2020 0:00
 
Sono titolare di una s.a.s. la banca in questi mesi di chiusura dell'attività mi ha fatto addebitare degli assegni di fornitori anche se i decreti in atto consentivano di bloccarli fino al 30/04 senza incorrere in sanzioni e segnalazioni. Inoltre ha fatto passare le rate di un finanziamento anche se avevo in corso la richiesta di moratoria.
Pertanto sto pagando da tre mesi interessi di scoperto.
Laura, da Sestri Levante (GE)

Risposta:
L’art.10, commi 4 e 5, del Decreto Legge 2 marzo 2020, n.9 e l’art.11 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23, prevedono la sospensione dei termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo compreso tra il 22 febbraio e il 30 aprile 2020 (per la zona rossa) e il 9 marzo e il 30 aprile 2020 (per il resto del territorio italiano) relativi a cambiali, vaglia cambiari e assegni emessi prima del 9 aprile 2020.
Per tali titoli la posizione viene esaminata il 4 maggio 2020: in presenza di fondi e di autorizzazione all’emissione, l’assegno viene pagato con addebito il 4 maggio 2020. Può reclamare, quindi, e dopo eventualmente rivolgersi all'Arbitro Bancario.
Riguardo il finanziamento, la rata è stata addebitata perché la richiesta non era stata ancora approvata. Non vi è un obbligo di legge e non si può reclamare, sebbene la banca avesse sempre la facoltà di essere più di manica larga.
 
 
 
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