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Che responsabilita' ha la banca nel servizio di negoziazione titoli
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Lettera 
2 aprile 2003 0:00
 
Se un cliente ha firmato nel 2000 alla banca collocatrice un contratto di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, collocamento di strumenti finanziari e i rapporti bancari accessori di custodia, amministrazione e consulenza in materia di strumenti finanziari.
La clausola in questione e': "In ogni caso l'effettiva esecuzione delle operazioni deriva da autonome decisioni del cliente, che valuta i dati fornitigli e la convenienza dell'operazione consigliata, con piena conoscenza dei rischi che da essa derivano.
In particolare, la banca non potra' essere ritenute ad alcun titolo responsabile in caso di perdite subite dal cliente in seguito alle operazioni dallo stesso disposte, anche qualora si tratti di operazioni consigliate dalla banca o dai consulenti della stessa. " Le banche collocatrici sono ugualmente responsabili della vendita delle obbligazioni in questioni se non c'e' stata alcuna informazione, anzi tranquilizzazione per l'acquisto delle medesime????
(oltretutto senza fornire alcun prospetto informativo)

Risposta:
Nel servizio di negoziazione titoli, la banca, dal punto di vista formale, si limita ad acquisire gli ordine che vengono da lei e ad eseguirli. E' del tutto trascurabile, ai fini di questo servizio, come sia nata in lei la volonta' di esprimere quell'ordine.
La legge, pero', prevede per la banca l'obbligo di verificare l'adeguatezza degli ordini impartiti.
Ad esempio, se non avesse liquidita' sufficiente sul conto, non potrebbe dar corso all'ordine.
In modo simile, la banca dovrebbe verificare la congruita' dell'ordine impartito con la sua propensione al rischio.
Tale propensione al rischio dovrebbe essere documentata da un apposito modulo sottoscritto all'inizio del rapporto, oppure contestualmente all'ordine.
Nella maggioranza dei casi, il cliente barra (o, piu' spesso, la banca barra per il cliente) e firma una voce con la quale dichiara di non voler fornire informazioni circa il suo profilo di rischio. In questo modo la banca non e' tenuta a fare questa verifica. E cosi' si aggira la legge.
Cio' che e' importante ribadire e' che il fatto che un dipendente della banca consigli questa o quella cosa non fornisce, a nessun titolo, motivo di contestazione. La "consulenza" (se vogliamo chiamarla cosi') della banca e' di tipo strumentale alla vendita dei servizi della banca stessa.
Mi rendo perfettamente conto che i clienti, in realta', hanno fiducia in queste persone, ma la loro fiducia e' totalmente mal riposta. Sia perche', nella maggior parte dei casi, queste persone non hanno la minima competenza, sia perche' (anche se l'avessero) sarebbero in conflitto di interessi con i clienti.
In linea teorica, per legge, gli operatori finanziari sarebbe obbligati a fornire adeguate informazioni circa le operazioni che consigliano.
 
 
 
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