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Clausole astruse del Monte dei Paschi
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Lettera 
25 marzo 2003 0:00
 
Gentili esperti, purtroppo anche io ho sottoscritto (nell'anno 2001) il fatidico piano di "investimento" 4 you e attualmente mi sto informando sulle varie azioni intraprese dalle associazioni di consumatori per recedere dal contratto sottoscritto, comprese le vostre.
Nel ricercare a questo scopo tutte le carte necessarie e in mio possesso, ho casualmente riletto anche le condizioni di sottoscrizione del canone "Paschi in fiore" (linea "primula"). Mi sono accorta che il contratto relativo al canone "Paschi in fiore" era composto di tre pagine, mentre io ne avevo sottoscritte quattro (peraltro la dicitura a fondo pagina del contratto recita: "il presente modulo si compone di n. 3 pagine, unite a mezzo di spillatura metallica" e la numerazione: "pag. 1 di 3... "). Nella quarta pagina, invece, mi sono state fatte sottoscrivere delle clausole speciali che vi indico qui di seguito:
NB: per maggiore chiarezza vi segnalo che:

- il riferimento in alto a sinistra della pratica e' lo stesso del "Paschi in fiore";

- la data di sottoscrizione delle clausole speciali e del "Paschi in fiore" e' la stessa,
- i quattro fogli sono stati spillati assieme dalla banca come facenti parte di un unico contratto.

"Clausole speciali, convenute tra le parti, regolanti la liquidazione di operazioni in strumenti finanziari, concluse ai sensi del R.D.L. 20/12/1932 n. 1607.
Alla parte adempiente che non intenda avvalersi della speciale procedura di liquidazione consentita dall'art. 1 del r.d.l.
20/12/1932 n. 1607, e' riservato il diritto di provvedere alla liquidazione del contratto ai sensi degli articoli 1515 e 1516 c.c., escluso il deposito di cui all'art. 1514: le operazioni di cui ai precitati articoli 1515 e 1516 c.c. saranno affidate ad una persona autorizzata a tali atti. La notizia di tale liquidazione ai sensi degli articoli stessi potra' essere data con lettera raccomandata senza alcun bisogno di offerta reale, intendendosi esteso il termine di cui all'art. 1457 a tutto il quarto giorno non festivo successivo alla scadenza del contratto conformemente agli usi di borsa. L'esecuzione4 coattiva del contratto dovra' aver luogo entro il quarto giorno successivo non festivo successivo (SCRITTO DUE VOLTE - n.d.r.) a quello dell'avviso.
Qualora fra la data dell'operazione e la data della liquidazione dell'operazione in strumenti finanziari intervenga uno degli eventi previsti dagli articoli 1531, 1° comma, 1532, 1533 c. c., le parti convengono che, in deroga ai medesimi articoli, spettino al venditore:

1) gli interessi e i dividendi esigibili prima della data di liquidazione;

2) i diritti d'opzione esercitabili prima della data di liquidazione;

3) i diritti e gli oneri inerenti a premi e rimborsi derivanti d'estrazione che risultassero stabilite con giorno di inizio anteriore alla data di liquidazione.

Vi autorizzo, inoltre, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 1723 c.c., per i titoli azionari depositati nel deposito a custodia e amministrazione indicato: - che debbano essere oppignorati a garanzia di una apertura di credito, a firmare in ns. nome e per ns. conto le girate in garanzia anche a voi medesimi, nonche' le girate traslative quando i titoli dovessero essere ceduti a seguito di riduzione di fido o nel caso di vendita ai sensi e per gli effetti dell'art. 2796 c.c.; - dei quali sia stata disposta la vendita o la consegna in liquidazione ad effettuare a mio/ns conto il trasferimento dei titoli stessi con girate a voi medesimi ai sensi dell'art. 2 del r.d.l. 29.03.1942 n. 239 od al capo della stanza di compensazione. " Ora, non essendo proprietaria di titoli se non quelli acquistati attraverso il "4 you" (sottoscritto nel giugno 2001), temo che questo foglio (firmato, nell'aprile del 2002) sia stato aggiunto proprio a maggior tutela della banca nel caso di un mio eventuale recesso dal piano finanziario. Purtroppo, non riesco a capire il senso esatto delle clausole che mi hanno fatto firmare, ne' saprei dove reperire (e soprattutto come interpretare) i riferimenti di legge sopracitati (eccetto per gli articoli del c.c.) e vi chiedo un aiuto per decifrarle.
Inoltre, per quanto riguarda la sottoscrizione del piano "4 you", la dicitura del prelievo mensile indicata negli estratti conto inviati dalla banca trimestralmente da una certa data in poi cambia da: "addebito rata piano finanziario 4 you" (fino al 30/4/2002), dal 31/5/2002 diventa "pagamento rata mutuo" e dal "31/8/2002 diventa "pagamento rata di finanziamenti a medio/lungo termine (senza contare che nell'ultimo trimestre del 2002 ho pagato prima 59.50 euro e 82.00 euro (di non so cosa) a "fav.
societa' finanziamento". Ovviamente la scoperta e' recentissima e su queste ultime due voci di spesa devo ancora chiedere spiegazioni alla banca, ma temo ci sia un nesso con la sottoscrizione del "4 you".
In attesa di una vostra cordiale risposta vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto.
Cordiali saluti

Risposta:
Le clausole che ha firmato fanno riferimento attivo esclusivamente al codice civile e riguardano l'inadempienza dei contratti. In particolare, gli avvocati delle banche, farebbero bene a leggersi il Testo unico della Finanza, art. 214 (Abrogazioni) ed iniziare a rendersi conto che e' assurdo continuare a far riferimento a leggi abrogate. Il R.D.L. 20/12/1932 n. 1607 (che fra l'altro e' stato convertito in legge il 20 Aprile del 1931), rientra fra le leggi che sono state abrogate con l'approvazione del Testo Unico della Finanza (legge n. 58/1998).
Sinteticamente, il contratto prevede clausole che la obbligano a pagare i soldi che deve alla banca pena pignoramento e vendita all'incanto dei suoi beni. Inoltre, in modo irrevocabile (questo dice l'art. 1723 del cc), mette a garanzia i titoli del prestito.
Gia' la conclusione del contratto "4you", comunque, la obbligava al pagamento del mutuo, mettendo a garanzia i titoli: quindi non fa molta differenza.
In particolare, il contratto fa riferimento all'Art. 1515 del cc "Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore".
Per quanto riguarda le altre osservazioni sul "4you" fanno tutte parte della scarsissima trasparenza di questa operazione e costituiscono quindi un'aggravante della posizione della banca.
La terremo aggiornata sull'evoluzione della trattativa con la Banca.
 
 
 
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