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Convenienza di un PIP
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Lettera 
17 luglio 2003 0:00
 
Gradirei avere qualche notizia sulle "Unit Linked Previdenza" emesse dalla Skandia Vita e distribuite dalla San Paolo Invest, specialmente sulla convenienza fiscale(DLG 47 18/02/2000) e sulla convenienza finanziaria nonche' sulla trasparenza.
Ringrazio anticipatamente e saluto

Risposta:
rispondo per ordine ai quesiti da lei formulati.
1) Convenienza fiscale. Il dlgs. 47/2000 consente la deducibilita' dal proprio reddito imponibile dei premi versati ad un PIP o FIP (forme individuali pensionistiche: cosi' e' definita dal fisco la unit per la quale lei ha chiesto informazioni) nella misura massima del minimo tra questi "paletti": 12% del proprio reddito complessivo; 5164.57 euro annue (i vecchi 10 milioni di lire). Se si e' lavoratori dipendenti, si introduce un ulteriore vincolo dato dal doppio della quota di TFR destinato al fondo pensione di categoria. Anzi, in quest'ultimo caso, cioe' del lavoro dipendente, la deduzione si puo' far valere solo se si e' destinato almeno il 50% del TFR al fondo pensione. Inoltre, la legge impone che si mantenga il contratto fino alla scadenza, coincidente con la data di maturazione del diritto alla pensione pubblica. Non sono consentiti i riscatti, se non per l'acquisto della prima casa o per spese mediche, e sempre entro il 50% del capitale, ed il capitale maturato alla scadenza deve essere liquidato sotto forma di rendita almeno per il 50% del suo valore. Al momento della maturazione delle prestazioni, queste, dal punto di vista fiscale, verranno scisse in tre componenti:
a) i premi dedotti nel corso del periodo di contribuzione al FIP che verranno assoggettati per intero all'IRPEF;
b) le rivalutazioni da capital gain che non saranno tassate, in quanto hanno gia' scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo dell'11% (aliquota agevolata rispetto a quella normale del 12.5% che grava sugli OICR);
c) le rivalutazioni della rendita, sottoposte all'imposta sostitutiva (applicata dall'intermediario) del 12.5%. Mentre gli eventuali premi non dedotti, ossia versati in eccesso rispetto a quelli portati in deduzione, non saranno soggetti a nessuna tassazione. Facciamo un esempio. Supponiamo che lei versi 5000 euro annui per 20 anni. Poniamo che alla scadenza, il suo montante sara' di 150.000 euro. Di questa somma il 66.66% sara' dato dai premi dedotti (100000/150000) ed il restante 33.34% sono i capital gain realizzati dalla gestione della unit. Ipotizziamo ancora che lei opti per la conversione in rendita dell'intero montante e che la compagnia le riconosca una rata annua di 10000 euro. Nella sua dichiarazione dei redditi entreranno 6666 euro. Nel secondo anno di percezione della rendita, supponiamo che quest'ultima si rivaluti del 3%. Allora 6666 euro verranno sempre dichiarati ai fini IRPEF, mentre 300 euro, ossia il 3% di 10000, saranno soggette all'imposta sostitutiva del 12.5%.

Puo' avere maggiori informazioni su questo argomento leggendo la guida alla previdenza integrativa del ministero delle finanze che abbiamo riportato a questo indirizzo: clicca qui

2)Convenienza finanziaria. La Unit in questione investe in fondi comuni multimanager. La prevalenza di fondi azionari e/o obbligazionari e' determinata dal profilo di gestione che vorra' scegliere: dinamica, conservativa, ecc... Non e' prevista alcuna garanzia di rendimento minimo. Quindi, il montante alla scadenza sara' dato dai premi versati aumentati dalla performance dei fondi che potra' essere positiva o negativa.

3)Trasparenza. La circolare dell'ISVAP n. 474/D del 23/03/2002, entrata in vigore il 23 aprile del 2002, impone in merito alle Unit di indicare: la destinazione a scopo previdenziale o non previdenziale della unit stessa; la politica di investimento; la volatilita' tipica dei fondi sottostanti; tutte le commissioni di sottoscrizione, gestione, spese amministrative a carico del sottoscrittore, nonche' quelle indirette gravanti sui fondi. In particolare, sui prospetti informativi devono indicarsi le commissioni di gestione dei fondi sottostanti la unit e la eliminazione o la giustificazione delle doppie commissioni di gestione. Come lei stesso puo' evincere, la disciplina consente, una scappatoia alle compagnie assicurative, nel senso che possono anche prevedere le doppie commissioni di gestione, ossia gravanti sul patrimonio della unit e sui fondi acquistati dalla unit stessa, purche' vengano giustificate (non si capisce come devono esserlo).
Questo il quadro generale. La convenienza dovra' valutarsi caso per caso. Intendo dire che, ad esempio riguardo all'aspetto fiscale, e' necessario conoscere il suo reddito e quello prospettico, al fine di conteggiare il risparmio di imposta consentitogli dal versamento del premio. Tenga anche in considerazione il trattamento riservato dall'attuale legge alla tassazione della rendita a scadenza.
Particolare attenzione deve essere posta ai costi di una tale scelta, non abbiamo potuto visionare il prospetto informativo e quindi non possiamo esprimerci in merito. Consideri che le commissioni di sottoscrizione arrivano perfino al 7% del valore complessivo del piano! A queste bisogna aggiungere quelle di gestione. Percio', si ricordi di non sottoscrivere nulla se non dopo aver letto il prospetto informativo con calma, a casa. Se S. Paolo Invest (il distributore di tale prodotto) oppone il proprio rifiuto, allora non abbia dubbi: non sottoscriva, perche' significa che le vogliono celare tutti quei costi che gli ho menzionato e che invece, come le dicevo piu' sopra, l'ISVAP obbliga di renderli espliciti nei prospetti informativi. Ancora, la legge gli consente di cambiare intermediario (quindi prodotto) dopo tre anni dalla sottoscrizione. Legga attentamente se nel prospetto informativo sono evidenziati i costi di tale opzione. In forza della circolare ISVAP menzionata, dovrebbero esserlo!
Un ultimo aspetto concerne la tutela del rischio demografico e di quello finanziario. Intendo dire che la conversione del montante in rendita avverra' sulla base degli indici di speranza media di vita elaborati dall'ISTAT alla data della scadenza del contratto (poniamo fra vent'anni, oppure nel tempo in cui maturera' il diritto al pensionamento). Considerato il progressivo aumento della speranza media di vita, grazie a Dio, i coefficienti di conversione in rendita genereranno una rata inferiore, ceteris paribus, a quella calcolabile alla data di oggi. In sostanza, col FIP il sottoscrittore non trasferisce completamente il rischio di "vivere troppo a lungo" e neanche, come le dicevo sopra, quello finanziario, dato che la compagnia non si impegna a garantire alcun rendimento minimo ne' a consolidare gli eventuali risultati positivi generati negli anni.
Concludendo, in tutta onesta' mi sento di dirle che oggi nessun prodotto e' in grado di risolvere le problematiche previdenziali dei singoli risparmiatori. Occorre monitorare continuamente la situazione e verificare che il piano sia in linea con gli obiettivi che si vogliono raggiungere. Per questo e' necessaria la continua assistenza di un professionista serio e preparato.
Ha risposto Francesco Gurrieri
 
 
 
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