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Il negozio finanziario si puo’ considerare “sede”?
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Lettera 
19 giugno 2003 0:00
 
Salve, in merito all'articolo odierno riguardante la nullita' dei contratti MyWay/4You sottoscritti fuori sede della banca, il negozio finanziario usato dai promotori e' da considerarsi sede della banca?
Analizzando il modello di sottoscrizione del MyWay da me sottoscritto ho notato che il dato del tasso di interesse del finanziamento non e' indicato (il promotore non ha compilato questa casella). Domanda: il contratto puo' essere invalidato per questa mancanza?
Grazie per la cortese risposta e per quello che state facendo per tentare di risolvere questa spiacevole situazione.

Risposta:
La sua e' una bella domanda tecnica. La definizione legale di "sede" o "dipendenza" si trova nel regolamento CONSOB 11522 art. 25 punto e), il quale dice: "una sede, diversa dalla sede legale dell'intermediario autorizzato, costituita da una stabile organizzazione di mezzi e di persone, aperta al pubblico, dotata di autonomia tecnica e decisionale, che presta in via continuativa servizi di investimento e, nel caso delle società di gestione del risparmio e delle SICAV, il servizio di gestione collettiva del risparmio;" Non qualunque ufficio della banca, quindi puo' definirsi "sede" ai fini dell'identificazione dell'attivita' di offerta fuori sede.
La promozione ed il collocamento di strumenti di investimento non e' considerato "servizio di investimento", poiche' questi sono "i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, del Testo Unico, nonche' i servizi di cui alla sezione A della tabella allegata allo stesso Testo Unico." Cio' significa che se nel negozio finanziario non si esercita nessun servizio di investimento, allora non si puo' considerarlo sede. Fra i servizi d'investimento rientra la "ricezione e trasmissione di ordini" cosa che molto probabilmente viene svolta all'interno di un negozio finanziario.
La questione quindi, nel caso di sottoscrizione all'interno del negozio finanziario, andrebbe approfondita in base alle attivita' svolte in questo "negozio finanziario".
La questione della mancata indicazione del tasso e' un elemento che potrebbe produrre la nullita' del contratto per mancanza dell'oggetto (art. 1418, 1325, 1346 del codice civile), la questione pero' e' un po' complessa e deve essere determinata da un giudice. Certamente e' un chiaro indice di un comportamento frettoloso nella vendita e questo e' certamente contrario ai principi del testo unico.
 
 
 
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