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OPA Camfin - Richiesta Restituzione di importi illegitamente percepiti
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Lettera 
8 luglio 2020 0:00
 
Vi scrivo facendo seguito all’articolo pubblicato a marzo 2020 sul vostro sito Aduc, avente ad oggetto “Azioni Camfin in opa: da restituire la maggiorazione del prezzo in offerta”.
In qualità di piccolo azionista Camfin interessato dalla vicenda, ad ottobre 2019 ricevetti la prima raccomandata (citata nel suo articolo), con la richiesta di restituire la cifra di Euro 2.850.
In questi giorni ho ricevuto una seconda lettera raccomandata da Camfin, nella quale si da indicazione delle modalità di versamento della cifra richiesta ad ottobre 2019 (da bonificare su un conto corrente intestato a Camfin) senza peraltro indicare un termine entro cui adempiere.
Al riguardo, vorrei un vostro consiglio su come agire in quanto, a mio parere, la fondatezza di tale richiesta risulta alquanto incerta dato che:
1) L'art. 2042 del Codice Civile riconosce alle domande di indebito arricchimento una natura del tutto accessoria, non proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.
Al riguardo, si ricorda che la stessa Lauro 61 (oggi incorporata in Camfin) nel proprio appello al Consiglio di Stato ha sostenuto che nessuna responsabilità del maggior esposto disposto da Consob potesse essere addebitata agli azionisti, a cui pertanto la Lauro 61 non potrebbe rivolgersi per la ripetizione delle maggiori somme incassate. Il Consiglio di Stato (con sentenza 6330 del 9 novembre 2018) ha rigettato la domanda di rimborso avanzata da Lauro 61 nei confronti di Consob in quanto introdotta in termini del tutto generici, ritenendola manifestamente inammissibile per carenza di allegazioni in ordine alla perdita subita e alla colpa dell’amministrazione appellata (Consob); peraltro, lo stesso Consiglio di Stato ha evidenziato che il giudicato non si forma sulle questioni processuali e, pertanto, non ne preclude la riproposizione.
2) Ai sensi dell'art. 2041, la quantificazione dell'indebito arricchimento deve essere pari alla diminuzione patrimoniale del danneggiato per un importo massimo dell'arrichimento indebito.
In considerazione di quanto sopra, la quantificazione effettuata da Camfin non risulta congrua in quanto non tiene conto di quanto trattenuto a titolo di capital gain sull'ipotetico arricchimento, nonché dei benefici fiscali ottenuti da Camfin sia in ragione delle minori imposte pagate da Lauro 61 a seguito della maggiorazione dell'OPA disposta da Consob, sia dei benefici fiscali derivanti dalla donazione proposta da Camfin (che sarebbe effettuata a nome della stessa).
Diego, dalla provincia di MI

Risposta:
Non è detto che, dopo queste richieste semplici, procedano per vie giudiziarie. Può quindi aspettare per verificare se davvero agiranno. In tal caso, il primo passo sarà una richiesta di adesione alla procedura di negoziazione assistita:
https://www.aduc.it/articolo/nuova+procedura+negoziazione+assistita+obbligatoria_22853.php
Il fatto che sin dall'inizio la società abbia invitato a pagare facendo sapere che devolverà poi l'importo in beneficenza fa comprendere come non siano alla ricerca ossessiva di pagamenti. In genere si tratta anche di importi limitati e potrebbero decidere di non affrontare spese per il recupero.
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Ha risposto Anna D'Antuono: https://www.aduc.it/info/dantuono.php
 
 
 
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